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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:T:2009:312
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 8 settembre 2009 – AceaElectrabel / Commissione (causa T‑303/05) «Aiuti di Stato – Settore dell’energia – Aiuti all’investimento per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune – Obbligo per l’impresa beneficiaria del previo rimborso di precedenti aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili – Nozione di unità economica»

1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Descrizione circostanziata della lesione della concorrenza e dell’incidenza sugli scambi tra Stati membri (Artt. 87, n. 1, CE e 253 CE) (v. punti 42‑45, 51)

2. Aiuti concessi dagli Stati – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Misura a favore di un’attività locale in un settore economico oggetto di liberalizzazione (Art. 87, n. 1, CE) (v. punti 59‑61, 70‑71)

3. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune – Potere discrezionale della Commissione (Artt. 87, n. 3, CE e 88 CE) (v. punti 101‑103, 110)

4. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Decisione della Commissione che subordina l’autorizzazione a versare un aiuto alla previa restituzione da parte dell’impresa interessata di un aiuto illegittimo precedentemente percepito [Artt. 87, n. 3, lett. c), CE e 88, n. 2, CE] (v. punti 165‑167) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione 16 marzo 2005, 2006/598/CE, relativa all’aiuto di Stato che l’Italia – Regione Lazio – intende concedere per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GU 2006, L 244, pag. 8).

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:SOCIETA] è condannata alle spese, ad esclusione di quelle indicate infra, al punto

3. 3) L’Electrabel sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione per effetto del suo intervento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 8 settembre 2009 – AceaElectrabel / Commissione (causa T‑303/05) «Aiuti di Stato – Settore dell’energia – Aiuti all’investimento per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune – Obbligo per l’impresa beneficiaria del previo rimborso di precedenti aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili – Nozione di unità economica» 1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Descrizione circostanziata della lesione della concorrenza e dell’incidenza sugli scambi tra Stati membri (Artt. 87, n. 1, CE e 253 CE) (v. punti 42‑45, 51) 2. Aiuti concessi dagli Stati – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Misura a favore di un’attività locale in un settore economico oggetto di liberalizzazione (Art. 87, n. 1, CE) (v. punti 59‑61, 70‑71) 3. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune – Potere discrezionale della Commissione (Artt. 87, n. 3, CE e 88 CE) (v. punti 101‑103, 110) 4. Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Decisione della Commissione che subordina l’autorizzazione a versare un aiuto alla previa restituzione da parte dell’impresa interessata di un aiuto illegittimo precedentemente percepito [Artt. 87, n. 3, lett. c), CE e 88, n. 2, CE] (v. punti 165‑167) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione 16 marzo 2005, 2006/598/CE, relativa all’aiuto di Stato che l’Italia – Regione Lazio – intende concedere per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GU 2006, L 244, pag. 8). Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:SOCIETA] è condannata alle spese, ad esclusione di quelle indicate infra, al punto 3. 3) L’Electrabel sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione per effetto del suo intervento.
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