Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:T:2009:312
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 8 settembre 2009 – AceaElectrabel / Commissione
(causa T‑303/05)
«Aiuti di Stato – Settore dell’energia – Aiuti all’investimento per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune – Obbligo per l’impresa beneficiaria del previo rimborso di precedenti aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili – Nozione di unità economica»
1.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Descrizione
circostanziata della lesione della concorrenza e dell’incidenza sugli scambi tra Stati membri (Artt. 87, n. 1, CE e 253 CE)
(v. punti 42‑45, 51)
2.
Aiuti concessi dagli Stati – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Misura a favore di
un’attività locale in un settore economico oggetto di liberalizzazione (Art. 87, n. 1, CE) (v. punti 59‑61, 70‑71)
3.
Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato comune –
Potere discrezionale della Commissione (Artt. 87, n. 3, CE e 88 CE) (v. punti 101‑103, 110)
4.
Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Decisione della Commissione che subordina l’autorizzazione a versare un aiuto
alla previa restituzione da parte dell’impresa interessata di un aiuto illegittimo precedentemente percepito [Artt. 87, n. 3,
lett. c), CE e 88, n. 2, CE] (v. punti 165‑167)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione della Commissione 16 marzo 2005, 2006/598/CE, relativa all’aiuto di Stato che l’Italia
– Regione Lazio – intende concedere per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (GU 2006, L 244, pag. 8).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:SOCIETA] è condannata alle spese, ad esclusione di quelle indicate infra, al punto 3.
3)
L’Electrabel sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione per effetto del suo intervento.