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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2025

Cassazione n. 20751/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 22 marzo 2024, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia in data 06/06/2023, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011, condannandolo alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione; Ritenuto che i motivi formulati a sostegno del ricorso, pur essendo espressamente riferiti alla sentenza della Corte di appello di Bari n. 1403/2024 r.g.sent. a carico di [OSCURATO:PERSONA], così come compiutamente generalizzato negli atti, nonché alla sentenza da essa confermata, emessa dal Tribunale di Foggia in data 06/06/2023, non hanno attinenza all'oggetto e ai contenuti del provvedimento impugnato, facendo riferimento ad una pena diversa da quella irrogata e a condotte diverse da quelle descritte in imputazione; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] "ere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 22 marzo 2024, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia in data 06/06/2023, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011, condannandolo alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione; Ritenuto che i motivi formulati a sostegno del ricorso, pur essendo espressamente riferiti alla sentenza della Corte di appello di Bari n. 1403/2024 r.g.sent. a carico di [OSCURATO:PERSONA], così come compiutamente generalizzato negli atti, nonché alla sentenza da essa confermata, emessa dal Tribunale di Foggia in data 06/06/2023, non hanno attinenza all'oggetto e ai contenuti del provvedimento impugnato, facendo riferimento ad una pena diversa da quella irrogata e a condotte diverse da quelle descritte in imputazione; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] "ere es
Sentenza Cassazione n. 20751/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris