CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 36870/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N, [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avvero la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 9 novembre 2021 che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Pisa, in data 14 gennaio 2019, in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. 1. Le doglianze oggetto dell'unico motivo di ricorso, nel quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto lui ascritto, in quanto, a detta della difesa, lo strumento rinvenuto in possesso dell'Abassi non rientrerebbe nella previsione incriminatrice, risulta privo di specificità. Nello stesso, infatti, sono riprodotti i medesimi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata. Sotto altro profilo, poi, la doglianza dedotta, in considerazione del più recente orientamento consolidatosi in giurisprudenza (cfr. Sez. 2, n. 17428 del 09/03/2015, Cecchetti, Rv. 263758 e, da ultimo, con specifico riferimento al "martellino frangi vetro" Sez. 7, n. 13549 del 02/03/2022, Lagaren, non massimata), risulta manifestamente infondata. 2. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]