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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 06159/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] afferente alla mancata concessione dell'attenuante della collaborazione ex art. 73 comma 7, d.P.R. 309/90 introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti l'apprezzamento del materiale probatorio, essendosi il predetto imputato limitato ad ammettere solamente le proprie responsabilità; ritenuto che la Corte territoriale ha congruamente evidenziato l'inutilità di rinnovare l'istruttoria per assumere le dichiarazioni del predetto, in assenza di elementi utili di riscontro a verificare l'attendibilità della collaborazione ipotetica ed eventuale che il predetto imputato avrebbe inteso rendere, tenuto conto della scelta del giudizio abbreviato e della mancanza di elementi di riscontro della veridicità delle dichiarazioni ancora da assumere con pregiudizio per gli altri coimputati; ritenuto che i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono affetti da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della sentenza impugnata, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine all'identificazione dell'imputata con riguardo all'appellativo "Giovà" o "Già", utilizzato dallo Iannicelli per interloquire con lei, ed al contenuto inequivoco delle intercettazioni riferite ad operazioni di compravendita di sostanze stupefacenti; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso 1'8 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] afferente alla mancata concessione dell'attenuante della collaborazione ex art. 73 comma 7, d.P.R. 309/90 introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti l'apprezzamento del materiale probatorio, essendosi il predetto imputato limitato ad ammettere solamente le proprie responsabilità; ritenuto che la Corte territoriale ha congruamente evidenziato l'inutilità di rinnovare l'istruttoria per assumere le dichiarazioni del predetto, in assenza di elementi utili di riscontro a verificare l'attendibilità della collaborazione ipotetica ed eventuale che il predetto imputato avrebbe inteso rendere, tenuto conto della scelta del giudizio abbreviato e della mancanza di elementi di riscontro della veridicità delle dichiarazioni ancora da assumere con pregiudizio per gli altri coimputati; ritenuto che i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono affetti da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della sentenza impugnata, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine all'identificazione dell'imputata con riguardo all'appellativo "Giovà" o "Già", utilizzato dallo Iannicelli per interloquire con lei, ed al contenuto inequivoco delle intercettazioni riferite ad operazioni di compravendita di sostanze stupefacenti; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso 1'8 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06159/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris