CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2026
Cassazione n. 28214/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2025 del TRIBUNALE di PESCARA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara del 17 novembre 2025 di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen e 116 CdS commesso in 23 luglio e il 4 agosto 2024 alla pena ritenuta di giustizia. La Corte di appello di L'Aquila, rilevato che trattavasi di appello avverso sentenza di condanna alla pena della ammenda ricorribile solo per cassazione, con provvedimento del 19 marzo 2026 ha trasmesso gli atti a questa Corte. Rilevato che il motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è meramente reiterativo della doglianza già formulata e avversativo rispetto alle argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata. La Corte ha richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, in quanto reato a condotta reiterata assumendo la condotta rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812 - 01; nello stesso senso Sez. 4, n. 17841 del 12/03/2024, non mass.; Sez. 4, n. 48515 del 05/10/2023, non mass.). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M