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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 11489/2025

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 d ella Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto che il ricorso sia rigettato; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’imputata, anche quale sostituto processuale del codifensore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento delricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 aprile 2022 il G iudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola,in sede di rito abbreviato, ha assolto Barbara M ele dai reati di cui agli artt.110, 353 - bis cod. pen. (capo n. 9) e 479 c od. pen. (capo n. 10 ) per non aver commesso il fatto.La Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma di tale sentenza , ha dichiarato l'imputata non punibile in relazioneal capo n. 10 per particolare tenuità del fatto.

Rilevava la Corte che,nell'agosto del 2019 , il Comune di [OSCURATO:PERSONA] A rcella era stato interessato da una forte carenza idrica e che,per risolvere la criticità, l'imputata, in qualità di sindaco , in via d'urgenza ma senza adottare alcuna ordinanza o provvedimento formale,aveva disposto la sostituzionedi una condotta idrica allo scopo di rifornire d'acqua la zonadi via del Telegrafo.

Sia tali lavori,eseguiti nel mese di agosto d all a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , che quelli di completamento,che sarebbero stati realizzati successivamente, venivano , però , fatti rientrare nel computo metrico posto base della delibera n. 83, del 08/10/2019, con cui il sindaco proponeva alla giunta all'affidamento di lavori di adeguamento e messa in sicurezza di impianti nelle aree di proprietà comunale.

Tale delibera è stata ritenuta ideologicamente falsa,in quanto attestava che tutti i lavori indicati, e nessuno escluso,erano ancora da eseguire e avrebbero dovuto avere inizio entro il 31/10/2019,mentre una parte di essi, e cioè quelli di via del Telegrafo,erano già stati eseguiti, tra l’altro da un operatore economico – la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.- diverso da quello a cui venivano formalmente assegnati – la [OSCURATO:PERSONA] di Ridondale c.-.

2. Avverso tale sentenza ha propo sto ricorso il difensore dell'imputata , deducendo il vizio di difetto di motivazione in ordine alla consapevolezzache nel computo metrico allegato alla delibera fossero compresi anche i lavori realizzati qualche mese primaa via del Telegrafo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente rilevato che s ussiste l'interesse dell'imputat a a impugnare la sentenza che esclude la punibilità di un reato in applicazione dell'art. 131-biscod. pen., trattandosi di pronuncia che ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputata lo ha commesso; è soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale e può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi del comma terzo della medesima disposizione(Sez. 1, n. 459 del 02/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280226).

2. Il ricorso è inammissibile perché non consiste in una critica argomentata della sentenza di secondo grado, con le cui argomentazioni non si confronta , per proporre una non consentita "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

Dalla sentenza impugnata emerge,infatti, che i lavori , nella parte relativa alla sostituzionedella condotta idrica di via del Telegrafo, erano stati certamente eseguiti nell'agosto del 2019, e che l’imputata era ben consapevole di ciò, c ome emerge dalle intercettazioni telefoniche, il cui contenuto èunivoco, in quanto in esse si discuteva del litigio tra [OSCURATO:PERSONA] (titolare della ditta che aveva eseguito i lavori) e l’imputata per gli importi indicati nel computo e della promessa di quest’ultima di far recuperarein futuro a [OSCURATO:PERSONA] la somma spettante con altri lavori.

Talemotivazione, logica e immune da vizi, sfugge alle censure dedotte con il ricorso.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibileil ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2024 d ella Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto che il ricorso sia rigettato; udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell’imputata, anche quale sostituto processuale del codifensore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento delricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 aprile 2022 il G iudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola,in sede di rito abbreviato, ha assolto Barbara M ele dai reati di cui agli artt.110, 353 - bis cod. pen. (capo n. 9) e 479 c od. pen. (capo n. 10 ) per non aver commesso il fatto.La Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma di tale sentenza , ha dichiarato l'imputata non punibile in relazioneal capo n. 10 per particolare tenuità del fatto. Rilevava la Corte che,nell'agosto del 2019 , il Comune di [OSCURATO:PERSONA] A rcella era stato interessato da una forte carenza idrica e che,per risolvere la criticità, l'imputata, in qualità di sindaco , in via d'urgenza ma senza adottare alcuna ordinanza o provvedimento formale,aveva disposto la sostituzionedi una condotta idrica allo scopo di rifornire d'acqua la zonadi via del Telegrafo. Sia tali lavori,eseguiti nel mese di agosto d all a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , che quelli di completamento,che sarebbero stati realizzati successivamente, venivano , però , fatti rientrare nel computo metrico posto base della delibera n. 83, del 08/10/2019, con cui il sindaco proponeva alla giunta all'affidamento di lavori di adeguamento e messa in sicurezza di impianti nelle aree di proprietà comunale. Tale delibera è stata ritenuta ideologicamente falsa,in quanto attestava che tutti i lavori indicati, e nessuno escluso,erano ancora da eseguire e avrebbero dovuto avere inizio entro il 31/10/2019,mentre una parte di essi, e cioè quelli di via del Telegrafo,erano già stati eseguiti, tra l’altro da un operatore economico – la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.- diverso da quello a cui venivano formalmente assegnati – la [OSCURATO:PERSONA] di Ridondale c.-. 2. Avverso tale sentenza ha propo sto ricorso il difensore dell'imputata , deducendo il vizio di difetto di motivazione in ordine alla consapevolezzache nel computo metrico allegato alla delibera fossero compresi anche i lavori realizzati qualche mese primaa via del Telegrafo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente rilevato che s ussiste l'interesse dell'imputat a a impugnare la sentenza che esclude la punibilità di un reato in applicazione dell'art. 131-biscod. pen., trattandosi di pronuncia che ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputata lo ha commesso; è soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale e può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità ai sensi del comma terzo della medesima disposizione(Sez. 1, n. 459 del 02/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280226). 2. Il ricorso è inammissibile perché non consiste in una critica argomentata della sentenza di secondo grado, con le cui argomentazioni non si confronta , per proporre una non consentita "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Dalla sentenza impugnata emerge,infatti, che i lavori , nella parte relativa alla sostituzionedella condotta idrica di via del Telegrafo, erano stati certamente eseguiti nell'agosto del 2019, e che l’imputata era ben consapevole di ciò, c ome emerge dalle intercettazioni telefoniche, il cui contenuto èunivoco, in quanto in esse si discuteva del litigio tra [OSCURATO:PERSONA] (titolare della ditta che aveva eseguito i lavori) e l’imputata per gli importi indicati nel computo e della promessa di quest’ultima di far recuperarein futuro a [OSCURATO:PERSONA] la somma spettante con altri lavori. Talemotivazione, logica e immune da vizi, sfugge alle censure dedotte con il ricorso. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibileil ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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