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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47929/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce difetto contraddittorietà e illogicità della motivazione, in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'ad 10 ter D.Ivo 74/2000, non avendo il giudice di merito tento conto della condizione di profonda crisi dell'impresa calcistica, ereditata dalla pregressa gestione, degli sforzi posti in essere al fine di reperire risorse e ripianare il debito tributario, del sacrificio patrimoniale personale, pertanto per non aver escluso il dolo tipico del reato; con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla quantificazione della misura della confisca, non essendo stati conteggiati alcuni versamenti; Considerato che con memoria il ricorrente ha ulteriormente illustrato ed articolato i motivi di ricorso, esponendo con maggior dettaglio quanto fatto dal ricorrente per provvedere all'adempimento dell'obbligo tributario, sollecitando i soci, accedendo al credito bancario, operando finanziamenti con risorse personali, riducendo i costi aziendali, cercando l'apporto di soci e di finanziatori terzi; Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 8, 9 e 10 della sentenza gravata, laddove ha affermato che le circostanze addotte siano del tutto inidonee o persino tardive a dimostrare l'insussistenza dell'elemento soggettivo, e in ordine alla confisca, ritenendo fondato il motivo di appello, e quindi tenuto in debito conto le rate già versate; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce difetto contraddittorietà e illogicità della motivazione, in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'ad 10 ter D.Ivo 74/2000, non avendo il giudice di merito tento conto della condizione di profonda crisi dell'impresa calcistica, ereditata dalla pregressa gestione, degli sforzi posti in essere al fine di reperire risorse e ripianare il debito tributario, del sacrificio patrimoniale personale, pertanto per non aver escluso il dolo tipico del reato; con il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla quantificazione della misura della confisca, non essendo stati conteggiati alcuni versamenti; Considerato che con memoria il ricorrente ha ulteriormente illustrato ed articolato i motivi di ricorso, esponendo con maggior dettaglio quanto fatto dal ricorrente per provvedere all'adempimento dell'obbligo tributario, sollecitando i soci, accedendo al credito bancario, operando finanziamenti con risorse personali, riducendo i costi aziendali, cercando l'apporto di soci e di finanziatori terzi; Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 8, 9 e 10 della sentenza gravata, laddove ha affermato che le circostanze addotte siano del tutto inidonee o persino tardive a dimostrare l'insussistenza dell'elemento soggettivo, e in ordine alla confisca, ritenendo fondato il motivo di appello, e quindi tenuto in debito conto le rate già versate; Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro
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