CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37110/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE di APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Francesca CERONI, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame limitatamente alla circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale. Inammissibile nel resto. Lette le conclusioni scritte depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, nell'interesse della ricorrente, conclude per l'annullamento delta senterva impugnata. - Udienza tenutasi ai che sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 - [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Biella, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di tentato furto, in concorso, presso un esercizio commerciale di Biella, condannandola alla pena di giustizia, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva. 2.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge cinque motivi. 2.1 Con i primi due motivi, denuncia violazione dell'art. 500 cod. proc. pen., e correlati vizi della motivazione, giacchè i giudici di merito hanno utilizzato, quale unica fonte di prova, le dichiarazioni predibattimentali rese dal teste di polizia giudiziaria, [OSCURATO:PERSONA], il quale, durante l'esame dibattimentale, ha dichiarato di non ricordare nulla del fatto, in specie, la circostanza che l'imputata avesse reso dichiarazioni ammissive, e se si fosse impossessata di merce, essendosi limitato a dichiarare di non avere mentito in occasione delle dichiarazioni rese durante le indagini, di cui era stata data lettura da parte del rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 cod.pen., per avere la Corte di appello erroneamente escluso la predetta circostanza attenuante sulla base di argomentazioni non coerenti con gli orientamenti giurisprudenziali, fondati esclusivamente sull'offesa, in ragione della speciale tenuità del danno patrimoniale, da intendersi come complessivo pregiudizio economico subito dalla vittima, e sulle sue condizioni economiche; la Corte territoriale non ha tenuto conto del modesto valore della refurtiva ( euro 98,57), e della circostanza che la merce sia stata rimessa in vendita, senza alcun effettivo pregiudizio economico per la persona offesa. 2.3. Con il quarto motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131 bis cod.pen.di cui sussistevano tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi. 2.4. Il quinto motivo attinge il diniego della sospensione condizionale della pena, denunciando violazione dell'art. 164 cod. pen., per carenza della motivazione in merito alla rilevanza pregiudizievole dell'unico risalente precedente e al giudizio prognostico. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.Sono manifestamente infondati i motivi che censurano la valenza dimostrativa delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], testimone oculare del fatto, oltre che genericamente riproduttivi di doglianza già prospettata con l'atto di appello senza confrontarsi con la ratio della relativa statuizione. 1.1. Premesso, altresì, che la censura risulta tardivamente proposta, non risultando neppure allegato che la Difesa della ricorrente si sia tempestivamente opposta, in sede di escussione del teste, alla lettura delle dichiarazioni precedentemente rese, in ogni caso, è noto che le dichiarazioni fornite dal testimone nel corso delle indagini preliminari e lette per le contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen. - al di fuori dei casi di consenso delle parti o di violenza, minaccia o subornazione - possono essere valutate solo ai fini della credibilità dello stesso, non come elemento di riscontro o come prova dei fatti in esse narrati, neppure quando il dichiarante, nel ritrattarle in dibattimento asserendone la falsità, riconosca di averle rese (Sez. 3, n. 20388 del 17/02/2015, Rv. 264035; conf. Sez. 2, n. 13910 del 17/03/2016, Rv. 266445). Di contro, si ritiene che le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone, che siano state successivamente confermate - anche se in termini laconici -, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese direttamente dal medesimo in sede dibattimentale (Cass. sez. 4, n. 19873 del 09/03/2009, Rv. 244042; conf. Sez. 2, n. 35428 del 08/05/2018 , Rv. 273455). Si tratta, in sostanza, di contenuti predibattimentali che non entrano "automaticamente" nel compendio probatorio utile per l'accertamento di responsabilità, dal momento che l'utilizzo come prova dei contenuti dichiarativi emergenti dalle contestazioni dipende dall'atteggiamento dibattimentale del dichiarante: se questi li ritratta, tali contenuti non potranno essere utilizzati (salva la possibilità di attivare l'incidente previsto dall'art. 500 comma 4 cod. proc. pen.); se il testimone li conferma, essi assumono, invece, dignità dibattimentale e, qualora siano valutati credibili, possono essere utilizzati come prova della responsabilità. Come si rileva dalla sentenza impugnata, il teste, pur non ricordando con precisione i fatti, ha però confermato il contenuto delle precedenti dichiarazioni, dopo averne ricevuto lettura, con specifico riferimento alla condotta concorsuale della ricorrente ( pg. 3). 2. Del pari infondate anche le censure al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art.131 bis cod. pen., e della sospensione condizionale della pena, giacchè, anche per tali aspetti, la ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata che, a sostegno delle rispettive statuizioni, ha considerato la "professionalità" mostrata dalle complici nella perpetrazione del reato ed il precedente per rapina impropria che grava sulla prevenuta, ancorando, dunque, il giudizio prognostico a quella medesima valutazione di 'abitualità' già formulata dal primo giudice sul punto. 3. Neppure coglie nel segno la doglianza con cui ci si lamenta della mancata concessione dell'attenuante della speciale tenuità del fatto, la cui statuizione è stata motivata dalla Corte territoriale considerando "che il valore della merce di per sé corrisponde ad almeno due giornate di lavoro pieno per un operaio", aggiungendo la considerazione che "le imputate hanno agito da professioniste: sono entrato nell'esercizio commerciale munite ciascuna di una borsa capiente per meglio celare la refurtiva; si sono appostate in una zona priva di videosorveglianza per trasferire il bottino dal cesto alle loro borse; hanno tranquillamente sorpassato le casse ben sapendo che la merce sottratta era priva di antitaccheggio"(vedi pag.3,4 della sentenza impugnata). 3.1. Pur condividendo - alla luce di recenti approdi giurisprudenziali - la censura difensiva che la Corte territoriale si sia limitata a valutare il valore della merce in sé, senza accertare l'entità del danno cagionato alla persona offesa, piuttosto, aggiungendo che le complici avrebbero agito da "professioniste" per aggravarne la posizione, giacchè tale ultimo rilievo, pur pertinente nell'esegesi dell'art.131 bis cod.pen., che evoca il "fatto", non può invece legittimamente includersi in quella dell'art.62 n.4 cod. pen., che fa chiaramente e unicamente riferimento all'offesa, che in "concreto" è stata cagionata (cfr. Cass.11554/22, secondo cui la circostanza della speciale tenuità del danno non si fonda sul solo apprezzamento del valore economico della "res", ma su una valutazione globale delle ripercussioni che l'atto lesivo ha avuto nella sfera soggettiva della persona offesa") - osserva il Collegio che, tuttavia, prescindendosi da tale ultimo riferimento, il diniego della circostanza attenuante in questione è stata adeguatamente motivata dalla Corte territoriale. La Corte di appello, ha, invero, giustificato la decisione, in primo luogo, operando un ragguaglio tra il valore economico della merce sottratta e la paga di due giornate di lavoro di un operaio, escludendo che, sulla base di tale relazione, possa essere ravvisata una offesa di lieve entità. La attenuazione è stata, dunque, negata, attenendosi a un criterio oggettivo, notoriamente conosciuto e correttamente applicato ( cfr. Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015 (dep. 2016 ) Rv. 265820; conf. Sez. 5, n. 49592 del 13/10/2014 Rv. 261343), con una motivazione che avendo individuato un congruo riferimento a cui parametrare l'entità dell'offesa arrecata, resiste logicamente e giuridicamente alle censure difensive, pur sottraendo l'argomento -che si rivela, dunque, superfluo - fondato sul professionismo della condotta delittuosa. La motivazione anche sotto tale profilo, risulta adeguata, immune da vizi, incensurabile nel merito e corretta in diritto. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in f