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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03552/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] Cristian ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia, in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche e di una seconda sospensione condizionale della pena; ritenuto che il primo ordine di doglianze sia manifestamente infondato, alla luce della valorizzazione in senso ostativo del precedente specifico riportato dal [OSCURATO:PERSONA] in data recente, e dell'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, assolutamente consolidato, secondo cui «in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 -

01. In senso analogo, tra le tante, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; ritenuto che ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza debba pervenirsi quanto alla residua censura, dal momento che la prognosi negativa risulta tutt'altro che illogicamente fondata sulla recente condanna per fatto della stessa specie, in relazione alla quale - come emerge chiaramente dal tenore del ricorso - era stata applicata la sospensione condizionale; ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così de o il 22 novembre 2024 Il consiglie stensore DEPOSITATA Vittorio zienza [OSCURATO:PERSONA] r 1.ERIA 28

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] Cristian ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia, in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche e di una seconda sospensione condizionale della pena; ritenuto che il primo ordine di doglianze sia manifestamente infondato, alla luce della valorizzazione in senso ostativo del precedente specifico riportato dal [OSCURATO:PERSONA] in data recente, e dell'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, assolutamente consolidato, secondo cui «in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità» (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01. In senso analogo, tra le tante, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; ritenuto che ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza debba pervenirsi quanto alla residua censura, dal momento che la prognosi negativa risulta tutt'altro che illogicamente fondata sulla recente condanna per fatto della stessa specie, in relazione alla quale - come emerge chiaramente dal tenore del ricorso - era stata applicata la sospensione condizionale; ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de o il 22 novembre 2024 Il consiglie stensore DEPOSITATA Vittorio zienza [OSCURATO:PERSONA] r 1.ERIA 28
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