CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 33150/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte di appello di Firenze udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che nessuno è comparso per i ricorrenti; udite le conclusioni del Procuratore generale che, riportandosi a quelle rassegnate, ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020, ha invocato declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 febbraio 2025 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma di quella del 1 marzo 2022 del Giudice dell'udienza preliminare di Livorno -che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva riqualificato l'imputazione originariamente elevata a mente dell'art. 73, comm$ 1 e 1-bis lett a) d.P.R. 1 i 309/90, ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 4309/90, limitatamente alla detenzione dello stupefacente di cui ai campioni A2, B2, B3, B4, B8-1, B8-2, B8- 3, H1, come catalogati in perizia e dell'altro quantitativo rinvenuto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], e, tenuto conto della recidiva contestata e della riduzione per il rito, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due, mesi duek¦giorni venti di reclusione ed euro 6666 di multa e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 5000 di multa; assolvendo gli imputati dal reato loro ascritto con riferimento alle piante ed alle piantagioni di cui ai residui campioni, perché il fatto non sostituisce reato- riconosciute , per [OSCURATO:PERSONA], le attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva, ed esclusa la recidiva per [OSCURATO:PERSONA], ha rideterminato la pena, applicata per entrambi la diminuente del rito, rispettivamente in mesi dieciegiorni venti di reclusione ed t i euro 2667 di multa e anni uno mei quattro di reclusione ed euro 4000 di multa; ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato ad un unico motivo con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione ai capi e punti della sentenza nei quali ha affermato che la declaratoria di nullità del campionamento del 2 settembre 2018 non abbia determinato la nullità e conseguente inutilizzabilità degli accertamenti del Lass di Grosseto e della perizia del dott. [OSCURATO:PERSONA], per l'effetto dichiarandone l'inutilizzabilità. Sono agli atti del fascicolo del pubblico ministero: il verbale di sequestro del 1 settembre 2018; il verbale di campionamento del 2 settembre 2018; la relazione tecnica dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di Grossetoì del 9 ottobre 2018, che ha ad oggetto i "27 sacchetti di carta tutti contenenti sostanza vegetale verde dettagliatamente descritta nel verbale di campionamento redatto in data 2 settembre 2018 da personale della stazione [OSCURATO:PERSONA]", che determina la completa essiccazione dei 27 sacchetti del verbale di campionamento e l'estrapolazione di un campione per ciascuno dei 27 sacchetti del verbale di 2campionamento essiccati per l'analisi qualitativa; il verbale di restituzione del materiale dei 27 sacchetti e residui successivi alla essiccazione e all'analisi dei campioni; il verbale di distruzione di sostanze stupefacenti dell'8 novembre 2018 ad eccezione di quanto ivi espressamente indicato residuo del campionamento e successivi accertamenti tecnici delati al Lass di Grosseto. Le analisi tecniche del Lass di Grosseto e la perizia del dott. [OSCURATO:PERSONA] sono state entrambe effettuate solo sul risultato del campionamento del 2 settembre 2018, poi dichiarato nullo. La giurisprudenza citata dalla Corte di merito, nell'affermare la preclusione dell'effetto estensivo della nullità della campionatura al reperto del sequestro, quale atto prodromico alla campionatura e da esso ontologicamente distinto, presuppone l'alterità, sul piano fenomenologico ed ontologico, del reperto del sequestro che si dichiara valido passibile, esso, di accertamenti tecnici evidentemente diversi da quelli sulla campionatura; sarebbe, dunque, eccentrica rispetto al caso in disamina. La difesa invoca, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'utilizzabilità delle analisi del Lass di Grosseto e della perizia del dott. [OSCURATO:PERSONA], con ogni conseguente determinazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a tre motivi. 3.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed cod.proc.pen., per erronea e falsa applicazione degli artt. 73, comma 4, d.P.R. Ph-309/90 e 192 cod.proc.pen., e correlato vizio di motivazione, asseritamente assente, per aver ritenuto la diretta derivazione ed il collegamento dei reperti detenuti rispetto alla attività di coltivazione di cannabis svolta dal ricorrente. La Corte distrettuale, come il primo giudice, ha ritenuto la condotta detentiva assorbita in quella di coltivazione, e, in quanto post factum, non punibile. Questa impostazione richiede, però, la rigorosa prova di un rapporto sinergico e diretto fra le due azioni tipiche, e della assenza di profili di distinzione temporale o di indipendenza fattuale o modale che possano intercorrere tra possesso e produzione. La sentenza, in assenza di elementi di fatto addotti in tal senso, su basi puramente presuntive, giunge a stabilire il collegamento logico-temporale tra coltivazione e detenzione. Spende, a sostegno della ritenuta infondatezza della tesi difensiva una / argomentazione suggestiva: ove le due condotte fossero state ritenute quali azioni tipiche distinte, nell'ipotesi di una loro effettiva offensività, avrebbero 3potuto, al più, concorrere tra loro materialmente, con esito di sfavore per l'imputato; il che rappresenta un percorso logico e motivazionale errato, in quanto basato su apodittica e presuntiva convinzione che ciascuna di esse ancorché contraddittoriamente contestata sotto l'etichetta della detenzione, integrasse effettivamente la violazione dell'art. 73 d.P.R.Y309/90. Deduce, inoltre, la difesa che il ridimensionamento del dato percentuale iniziale, risultante dalla perizia disposta dal giudice dell'udienza preliminare, avrebbe reso impossibile il collegamento diretto logico-storico-fattuale tra sostanza raccolta e detenuta e piante rinvenute sul campo; e, ancora, che la molteplicità dei livelli di THC espressi dai diversi campioni -taluni dei quali riconducibili alla categoria della canapa light, dunque all'attività agricola imprenditoriale dell'[OSCURATO:PERSONA], talaltri compatibili con una coltivazione destinata a soddisfare il bisogno personale del ricorrente, che ne ha sempre dichiarato un uso vuoi ludico vuoi terapeutico-comprova l'erroneità dell'approccio del giudicante che, sulla scorta di una preliminare distinzione tra le due tipologie di reperti avrebbe dovute'analizzare la possibile correlazione tra coltivazione e detenzione. 3.2 Col secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) icod.proc.pen., violazione ed erronea applicazione di legge -artt. 74, comma 4, d.P.R.rfI309/90, e 1, 2, e 4 l.'4 242/2016, nonché vizio di motivazione, asseritamente omessa, in relazione al reato di coltivazione di 486 piante di cannabis -pur declinato in rubrica quale detenzione- . [OSCURATO:PERSONA] è imprenditore agricolo. Ergo la sua condotta, di coltivazione, avrebbe dovuto essere letta nell'ottica della l.4242/2016, e, in particolar modo, degli artt. 1, 2 e 4 della stessa. In tal senso depongono anche gli esiti della disposta perizia tossicologica disposta dal giudice dell'udienza preliminare e versata in atti ( a fronte di 12 reperti di piante solo 3 presentano valori variamente superiori alla soglia dello ‹v• 0,6 % stabilità dall'art. 4, comma 5, l. (242/2016, e, di essi, una percentuale davvero minima attestano un superamento apprezzabile di siffatta soglia). La consulenza, inoltre, sarebbe incorsa in un errore metodologico di carattere basilare e strutturale: avrebbe dovuto rispettare la previsione dell'art. 4, comma 5, l. 242/2016, come da indicazioni del [OSCURATO:PERSONA] dell'ONU del 2017, e non essere svolta al solo fine di accertare la violazione dell'art. 73 d.P.R/309/90. Conclusivamente: la sentenza della Corte di appello è censurabile perché immotivatamente e irragionevolmenteA principi fissati in materia di prova ex art. 192 e segg cod. proc pen., non procedendo ad una contestualizzazione dei dati tossicologici sfavorevoli all'imputato, rispetto alla più complessiva situazione; perché incorre nella mala applicazione e nella erronea interpretazione di norme 4penali, specificamente specificamente in relazione all'art. 73 d.P.RA09/90 ed agli artt. 1, 2 e 4 mi? l;v242/2016; perché, in virtù del malgoverno delle norme sopra indicate, esso adduce una motivazione del tutto apparente, illogica ed inconsistente, operando un esclusivo ricorso all'evocazione di elementi giuridici e fattuali inconferenti e privi di idonea correlazione rispetto al fatto-reato esaminato e non sottoposti al doveroso giudizio di bilanciamento con altri di segno opposto. 3.3. Col terzo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) 1 cod.proc.pen., erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla negazione delle attenuanti generiche. L'imputato censura la particolare severità del trattamento sanzionatorio e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche che, tuttavia, appariva ingiustificato per avere la Corte di appello ritenuto che fosse stato tenuto un comportamento processuale non improntato a lealtà e correttezza per l'ostinata negazione della propria responsabilità pur a fronte di "dati peritali conclamati ed univoci". [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 1. Giova in via preliminare rilevare che il Tribunale, su eccezione difensiva, ha dichiarato la nullità del campionamento eseguito dai [OSCURATO:PERSONA] il 2 settembre 2018 per l'omessa comunicazione della facoltà di farsi assistere dal difensore e per mancato avviso al difensore ai sensi dell'art. 364 cod.proc.pen. , respingendo la richiesta di declaratoria di inutilizzabilità o nullità degli atti conseguenti al predetto verbale. 1.1. La Corte di appello, innanzi alla quale è stata, nuovamente, eccepita dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], sul dedotto presupposto della nullità del campionamento, la nullità della perizia disposta alla udienza del 13 luglio 2021 dal giudice dell'udienza preliminare, ha ritenuto l'eccezione infondata. Ha rilevato: che la predetta eccezione di nullità del verbale di campionamento e degli atti conseguenti era stata proposta al primo giudice unitamente alla richiesta di entrambi gli imputati di rito abbreviato "condizionata ad una perizia qualitativa e quantitativa sulla sostanza stupefacente"; che ammessa la perizia, essa era stata effettuata sul materiale in sequestro già oggetto di campionamento come residuato dalle analisi del Lass di Grosseto e 5dalla distruzione del rimanente, entrambe attività svolte preliminarmente alla richiesta delle parti e note agli imputati; che, ammessa quale integrazione probatoria richiesta dalla difesa degli imputati quale condizione del rito abbreviato, nessuna eccezione in particolare la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva sollevato all'atto della nomina del perito, il 13 luglio 2021, e/o del suo giuramento, il 7 settembre 2021; che, per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la nullità dell'atto di campionatura conseguente alla violazione delle garanzie difensive previste dall'art. 87 d.P.R.v309/90, in quanto riferentesi ad attività successiva al sequestro, non ne inficia la validità, né pregiudica l'utilizzazione probatoria del reperto e degli accertamenti tecnici eseguiti sullo stesso, e che da tanto discende la piena utilizzabilità probatoria di tutti i reperti ex se attinti dalla misura reale; in ogni caso, che anche a voler ritenere nulla o inutilizzabile la perizia, gli accertamenti del Lass di Grosseto avevano evidenziato la presenza, nei reperti reputati di rilevanza penale, di mg 315,730 di principio attivo puro, da cui sarebbero risultate ricavabili 12.629 dosi medie singole di cannabis sativa I. - fenotipo drogante- dato, di per sé, già comprovante la rilevanza penale della condotta ascritta all'imputato, a prescindere dalle risultanze della perizia successiva; perizia che comunque, eseguita sul materiale residuo, ha portato, necessariamente, ad un ridimensionamento del dato a carico degli imputati, purtuttavia confermando la potenzialità drogante e psicoattiva della sostanza e l'elevato numero di dosi dalla stessa ricavabili -principio attivo totale corrispondente a 58.780 mg, pari a 2351 dosi medie singole, nei termini già esposti dal giudice di prime cure la cui motivazione, ha espressamente richiamato come svolta a pagine_3. 2. Osserva, dunque, il [OSCURATO:PERSONA] che dall'esame degli atti, consentito dalla natura processuale dell'eccezione, oltre che dalle stesse allegazioni difensive, risulta, innanzi tutto, che anche gli accertamenti del Lass di Grosseto (di cui oggi la difesa di [OSCURATO:PERSONA] rivendica la nullità/inutilizzabilità insieme con la perizia disposta dal giudice dell'udienza preliminare) fossero parte del fascicolo del pubblico ministero. La difesa, avendo avuto accesso al fascicolo, quindi, sapeva, o era in condizione di prevedere, che l'esito di quegli accertamenti sarebbero confluiti nel compendio probatorio su cui si chiedeva al giudice di pronunciarsi. 2.1. L'eccezione di nullità del verbale di campionamento e degli atti conseguenti era stata infatti sì proposta al primo giudice, ma unitamente alla richiesta di entrambi gli imputati di rito abbreviato "condizionata ad una perizia qualitativa e 6quantitativa sulla sostanza stupefacente"; integrazione probatoria evidentemente ritenuta dal Giudice dell'udienza preliminare compatibile col rito abbreviato, ammesso sì come richiesto, sicché non può dubitarsi che la relazione peritale sia legittimamente entrata a far parte della piattaforma probatoria sulla cui base è stato valutato e discusso il giudizio abbreviato. La richiesta richiesta diYabbreviato preclude, pertanto, alla difesa, di far valere l'eccezione di inutilizzabilità dell'accertamento tecnico e la nullità delle operazioni di campionatura riproposte con il ricorso. Peraltro significativamente la Corte di A t Ico4 ti( LO. ate merito ha sottolineato laApenché minima eccezione difensiva all'atto così del conferimento dell'incarico come del giuramento del perito, a suggello di una chiara consapevolezza/volontà delle parti in ordine alla utilizzabilità del materiale su cui eseguire gli accertamenti (né, in assenza di allegazioni circa la nomina di eventuale consulente di parte, risultano censure svolte al proposito in sede di accertamento tecnico). Nel giudizio abbreviato sono, infatti, deducibili solo le nullità assolute e le inutilizzabilità patologiche. Sul punto è stato chiarito che «l'accettazione del giudizio allo stato degli atti presuppone una valutazione di "idoneità" allo svolgimento della funzione difensiva che, evidentemente, permette di ritenere che gli atti funzionali a quell'esercizio abbiano raggiunto i propri effetti, con la conseguenza di rendere concettualmente operante un meccanismo di convalescenza delle nullità a regime intermedio o relative secondo il modello Q generale offerto dall'art. 183 del codice di rito (Cass. Sez. 2, n. 19483 del 16/04/2013 - dep. 07/05/2013, Avallane e altri, Rv. 256038; Cass. Sez. 1, n. 19948 del 05/05/2010 - dep. 26/05/2010, Merafina, Rv. 247566)» (Sez.2, n. 9396 del 22/11/2023, Monteleone). 2.2. Si osserva inoltre, anche a prescindere dalla correttezza o meno della interpretazione difensiva in merito alla necessaria alterità del reperto del sequestro che si dichiara valido, passibile, esso, di accertamenti tecnici evidentemente diversi da quelli sulla campionatura, che le deduzioni in appello e oggi, del ricorrente relative alla non estensibilità dei risultati delle analisi all'intero quantitativo di campione sequestrato, risultano alfine generiche. Il principio evocato, espressione di un orientamento assolutamente consolidato, secondo cui la nullità dell'atto di campionatura conseguente alla violazione delle garanzie difensive previste dall'art. 87 d.P.R. n. 309/90 non comporta automaticamente l'invalidità o l'inutilizzabilità del reperto e degli accertamenti tecnici eseguiti sullo stesso (Sez. 6, n. 5529 del 24/01/2018, Papale, Rv. 272213; Sez. 4, n. 43184 del 20/09/2013, Carioti, Rv. 258094), imponeva alla difesa di specificare, considerato l'elevato numero di campioni prelevati, se ed inche modo vi fosse un qualche nesso eziologico tra le metodiche di campionamento ed il risultato analitico che si assume viziato (in tal senso, Sez. 3, n. 27587 del 16/06/2020, Ladisa, Rv. 280159 - 01, secondo cui l'inosservanza delle norme tecniche e regolamentari relative al prelevamento e all'analisi di campioni di alimenti non determina nullità o inutilizzabilità del risultato analitico; nondimeno, atteso che queste tendono a garantire la rappresentatività del campione in rapporto al complesso, devono essere considerate dal giudice, ove gli siano sottoposti, specifici elementi di critica riguardanti il possibile nesso eziologico tra l'erroneità delle metodiche di campionamento ed il risultato analitico che si assume viziato, per valutare e motivare adeguatamente l'attendibilità del risultato delle analisi; nello stesso senso: Sez. 3, n. 20017 del 20/3/2024, Chindamo; Sez. 3, n. 21652 del 02/04/2009, Rivoira, Rv. 243726 - 01; Sez. 3, n. 29737 del 11/05/2006, Sciolette, Rv. 234984 - 01). Il ricorso, invece, si limita a contestare la riferibilità degli esiti delle analisi al resto della sostanza sequestrata, ma non spiega perché i campioni esaminati non debbano fornire una rappresentazione attendibile di quanto in sequestro. Il motivo quindi, generico già in appello, riverbera la defaillance sul motivo del ricorso che ripropone il medesimo argomento difensivo. 2.2.1. [OSCURATO:PERSONA] rammenta, da un lato, che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822). Dall'altro, è noto che il motivo oLA st- ,9»:11 6(32,11,, con cui si proponga tassazione una doglianza riferita all'omessa o inadeguata motivazione in relazione ad un motivo d'appello comunque inammissibile è geneticamente inammissibile anch'esso. Infatti, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria (vedi, Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700). 2.3. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di 8inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.Col primo motivo il ricorrente contesta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata relativa all'unicità e continuità della condotta di detenzione assorbita in quella di coltivazione connotata da maggiore gravità e fondata su un collegamento logico-temporale omogeneo, senza che possa sussistere alcuna tangibile attestazione di tale rapporto o agevole individuazione della relazione intercorrente tra possesso e produzione. 1.1. Nella sentenza impugnata, ricostruite e analizzate le risultanze probatorie la Corte di appello ha confermato la responsabilità, concorsuale, degli imputati odierni ricorrenti in relazione alla condotta di coltivazione dello stupefacente con motivazione non solo aderente alla piattaforma disponibile, ma anche rispettosa del dato normativo e della elaborazione giurisprudenziale, immune da cedimenti logici e, in parte qua, non contrastata dalla difesa. Difesa che, invece, tornando a sostenere la tesi difensiva oggetto di censura in appello, denuncia l'assenza di motivazione e l'erronea applicazione di legge nella parte in cui è stato sostenuto essere la detenzione post factum non punibile rispetto alla coltivazione. 1.2. Si richiamano, innanzi tutto, le argomentazioni svolte nel § 2.2.1. della trattazione del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a giustificazione della ritenuta genericità del motivo -che semplicemente contesta le conclusioni di merito in quanto considerate 'presuntive'-, causa della sua inammissibilità. 1.3. Si osserva, comunque, che il motivo è manifestamente infondato. Con riferimento al caso di specie, è stata fatta corretta applicazione del principio secondo il quale «in materia di reati concernenti sostanze stupefacenti, in presenza di più condotte riconducibili a quelle descritte dall'art. 73 del d.P.R n.309 del 1990, quando unico è il fatto concreto che integra contestualmente più azioni tipiche alternative, le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell'ipotesi più grave; quando invece le differenti azioni tipiche sono distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono distinti reati concorrenti materialmente» (Sez. 6, Sentenza n. 22549 del 28/03/2017, Rv. 270266). La Corte di merito infatti -come si desume dalla lettura della motivazione nella sua complessità- ha logicamente inferito dall'utilizzo dello stupefacente da parte 9dell'[OSCURATO:PERSONA], nonché dal possesso in capo al [OSCURATO:PERSONA] di 17,78 grammi di canapa psicoattiva della medesima tipologia dello stupefacente presente nella piantagione e da cui erano ricavabili 25 dosi medie singole, quella continuità sul piano ontologico, cronologico e psicologico tra coltivazione e detenzione causa della perdita di individualità delle due condotte con assorbimento nella più grave contestazione di coltivazione. 1.4. Ne consegue la inammissibilità, intanto relativamente al punto fin qui discusso, che, nel successivo svolgimento, impinge peraltro evidentemente in considerazioni squisitamente fattuali, chiaramente in quanto tali in questa sede inammissibili. 1.4.1. Giova ricordare il principio oramai consolidato secondo il quale il ricorso per cassazione è inammissibile nel caso in cui sollecita una diversa valutazione in punto di fatto del materiale probatorio acquisito, sviluppando doglianze sostanzialmente volte a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. . Secondo i principi consolidati di questa Corte la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). Compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è infatti quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Di conseguenza il ricorso per cassazione è inammissibile allorché le censure ivi articolate riproducano e reiterino gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, senza che con esse il ricorso si confronti 10criticamente limitandosi, in maniera per l'appunto inammissibilmente generica, a lamentare una presunta ma inesistente carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01). 2. Del pari manifestamente infondato, oltre che svolto con ricorso ad elementi fattuali e meramente contestativi, è il secondo motivo. 2.1. Nel delineato quadro è agevole rilevare come l'attività di detenzione della sostanza stupefacente, non decontestualizzata -si ribadisce- rispetto alla coltivazione, ha avuto riguardo -in relazione ai reperti sottoposti ad analisi attraverso la perizia tossicologica- a campioni che contenevano un THC superiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, della legge 2 dicembre 2016, n. 242. Con motivazione congrua e logica, strettamente aderente alle fonti di prova acquisite in atti, i giudici del merito hanno ben evidenziato che non ricorrevano gli estremi di una lecita coltivazione della "canapa-fighr (ricorrente qualora il contenuto di sostanza drogante in percentuale sia compreso tra lo 0,2 e lo 0,6%), atteso che è stata riscontrata una quantità di THC inferiore allo 0.1% soltanto per gli annessi agricoli contrassegnati come A6 e C2; a ciò aggiungasi che per escludere la responsabilità degli agricoltori, occorre una ulteriore valutazione che riguarda la potenzialità drogante della sostanza, presupposto che difettava per i predetti annessi agricoli, unitamente alle piante contrassegnate con gli identificativi D1-D2-F1-F2-F3- G1 e G2. Mentre, per i restanti reperti, sono state rilevate concentrazioni di gran lunga superiori a quelle tollerate dalla legge, denotando un fenotipo chimico di piante psicoattive. In particolare, come risultava dalla perizia, le piantagioni contrassegnate come C1, El e E2, del peso netto di 765 g., erano costituite da cannabis la cui percentuale di THC variava da 0,68% a 1,69%, con la conseguenza che tale concentrazione doveva collocarsi al di fuori del perimetro normativo invocato dalla difesa, dovendosi dette sostanze i'vt* considerarsi stupefacenti ed inserite nella tabella a del testo unico 309/1990 (THC complessivo pari a 6.910 mg, da cui erano ricavabili 276 dosi singole). Con riguardo, poi, allo stupefacente che costituisce diretta derivazione dell'attività coltivativa (materiale già confezionato o in fase di essiccazione) sono state accertate nei campioni contrassegnati con A2, B2, B3, B4, B8, B8-1, B8-2, B8-3 e H1 concentrazioni di THC variabili da 0,60% a 4,66% con un principio attivo totale corrispondente a 58.780 mg con il quale era possibile confezionare circa 2.351 dosi. 11Appare dunque indubbio come sorretto da adeguata motivazione, che, in base agli accertamenti tossicologici e peritali, la coltivazione esulasse dai parametri normativi previsti dalla legge n. 242 del 2016. 2.2. Anche questo motivo risulta perciò inammissibile. 3. Inammissibile per genericità intrinseca ed estrinseca, oltre che manifestamente infondato, è il terzo motivo. 3.1. La graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01). Nel giudizio di cassazione è dunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). 3.2. Il riconoscimento delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 7, Ord. n. 10291 del 09/01/2024, Mele, n.m.; Sez. 5, n. 2504 del 27/11/2023, dep. 2024, Vacca, n.m.; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Daistan, Rv. 275440 - 01; Sez. 3, n. 9836 del 9 marzo 2016, Piliero, Rv. 266460 - 01). 123.3. A tali principi si è uniformata, nell'irrogare il trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale rimarcando non solo la gravità dei fatti anche sotto il profilo delle modalità esecutive, ma anche i precedenti penali e - soprattutto - la scelta consapevole di occultare astutamente l'attività illecita nell'ambito della coltivazione di cannabis priva di efficacia drogante con modalità tali da poter garantire concrete possibilità di proseguire nel tempo la coltivazione illegale sotto l'egida di quella legale: si tratta di elementi negativi che sono stati valutati in modo appropriato dalla Corteve sono stati ritenuti, a ragione, ostativi al riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche e alla mitigazione della pena. 4. Il ricorso è, dunque, nella sua totalità inammissibile. A tale pronunzia segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M