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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 22466/2025

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di Bologna esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il reclamo proposto avverso l'ordinanza del 7 giugno 2024 del Magistrato di sorveglianza della stessa città, con la quale era stata respinta la richiesta di concessione della liberazione anticipata per i semestri compresi tra il 18 giugno 2009 e il 18 dicembre 2018.

A ragione della decisione il Tribunale, nel condividere la motivazione del Magistrato di sorveglianza, ha evidenziato che durante quel periodo il condannato aveva commesso, il 22 settembre 2010, il reato di oltraggio a magistrato in udienza e che era stato partecipe di un associazione per delinquere mafiosa contestata fino al 2016 e di altra associazione per delinquere, egualmente mafiosa, fino al dicembre 2017; reati di gravità tale da impedire di ritenere che il detenuto avesse dato prova di effettiva adesione all'opera rieducativa.

2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e deduce, con un unico motivo d'impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

In particolare, il ricorrente lamenta, che l'ordinanza impugnata non ha tenuto in debito conto il fatto che – alla stregua delle modalità di contestazione dei due reati associativi e avuto riguardo alla condanna per il reato di oltraggio commesso nel 2010 – durante il periodo intercorso tra il 2010 e il 2016, data finale del primo reato associativo, non vi erano elementi dai quali inferire che questi avesse partecipato a detto sodalizio per tutto il periodo per il quale gli è stato negato il beneficio.

Richiamata, dunque, la giurisprudenza di legittimità in materia, ha lamentato il generico richiamo da parte del Tribunale all'indicazione risultante dalle imputazioni dei due reati associativi.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata in data 28 febbraio 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s'indicano appresso.

2. L'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e abbia partecipato all'opera di rieducazione.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento.

Ne consegue che ciascun semestre con riferimento al quale esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (fra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406).

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza non ha fatto buon governo di detti principi.

La questione che viene in specifico rilievo è quella della verifica del tempus commissi delicti del reato associativo e, segnatamente, delle due condanne per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., entrambe con contestazione chiusa (la prima fino al 2016 e la seconda fino al dicembre 2017) rispetto alla richiesta del beneficio della liberazione anticipata per ben diciassette semestri (dal 18 giugno 2009 al 18 dicembre 2018, per 9 anni e sei mesi).

3.1. A ragione della decisione il Tribunale ha valorizzato la commissione, il 22 settembre 2010, del reato di oltraggio a magistrato in udienza, le due condanne per associazione, sostanzialmente affermando che la gravità di questi due ultimi reati impedirebbe di ritenere che il condannato abbia aderito all'opera rieducativa per il lungo periodo richiesto.

Ciò il Tribunale ha fatto – come risulta dalla consultazione del fascicolo consentita al Collegio quale giudice del "fatto processuale" (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) – alla stregua del solo certificato del casellario giudiziale, non rinvenendosi agli atti le sentenze di merito, la mancata analisi delle quali fa ritenere che l'indicazione del termine della cessazione della permanenza sia esclusiva conseguenza del dato formale rinveniente dalla contestazione.

3.2. Al contrario, questa Corte ha già chiarito che, in tema di liberazione anticipata, la partecipazione del condannato a un sodalizio di tipo mafioso – incompatibile con una reale adesione al trattamento rieducativo e quindi ostativa alla concessione del beneficio – «presuppone l'autonomo accertamento, in sede di procedimento di sorveglianza, dell'attualità ed effettività di perduranti legami del medesimo con la criminalità organizzata, non potendo detta partecipazione esser fatta coincidere con l'atteggiamento meramente psichico di chi "si senta mafioso" anche in detenzione, né esser dedotta esclusivamente dal mancato ravvedimento dell'interessato» (Sez. 1, n. 12841 del 31/01/2017, Melodia, Rv. 269506 -

01. Nella fattispecie, la S.C. ha annullato con rinvio il rigetto della richiesta di concessione della liberazione anticipata, formulata da un condannato che ne aveva beneficiato per tutti i semestri anteriori, basato su segnalazioni della D.D.A. che lo collocavano ancora al vertice della cosca di riferimento, ritenendo necessario appurare se tali segnalazioni prospettassero dati di fatto nuovi, non valutati dai precedenti provvedimenti favorevoli e idonei a fornire la prova di attuali collegamenti con la cosca stessa).

E, ancora, «La partecipazione del condannato a un sodalizio di tipo mafioso - incompatibile con una reale adesione al trattamento rieducativo e quindi alla concessione della liberazione anticipata - ove risultante da giudizio penale in corsova autonomamente accertata nella sua effettività e durata in sede di procedimento di sorveglianza e non preclude di per sè la concessione del beneficio per i semestri durante i quali il vincolo associativo non risulti in atto» (Sez. 1, n. 3870 del 25/05/1999, Molè, Rv. 214092 - 01).

Ragionando a contrario, va affermato che il potere/dovere del Tribunale di sorveglianza di operare una cognizione incidentale dei fatti accertati nella sentenza di condanna, per quanto discrezionale e autonomo, non può considerarsi totalmente indipendente da quanto accertato con forza di giudicato in sede di processo penale.

3.3. Trasponendo detti principi al caso che ci occupa, giacché Martena è detenuto dal 2009, il Tribunale avrebbe dovuto verificare, sulla scorta di quanto indicato nelle sentenze di merito, se i fatti in esse accertati fossero antecedenti ovvero successivi al suo ingresso in carcere (e, dunque, risalire alla data iniziale del contributo partecipativo), al di bilanciare l'indubbia gravità dei reati di associazione (che ben potrebbe far retroagire il giudizio di mancata adesione all'opera di rieducazione per ciascuna condanna) con la richiesta di accesso al beneficio.

4. L'ordinanza dev'essere, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Bologna, per nuovo esame che, libero negli esisti, sia rispettoso dei suindicati princ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Bologna esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il reclamo proposto avverso l'ordinanza del 7 giugno 2024 del Magistrato di sorveglianza della stessa città, con la quale era stata respinta la richiesta di concessione della liberazione anticipata per i semestri compresi tra il 18 giugno 2009 e il 18 dicembre 2018. A ragione della decisione il Tribunale, nel condividere la motivazione del Magistrato di sorveglianza, ha evidenziato che durante quel periodo il condannato aveva commesso, il 22 settembre 2010, il reato di oltraggio a magistrato in udienza e che era stato partecipe di un associazione per delinquere mafiosa contestata fino al 2016 e di altra associazione per delinquere, egualmente mafiosa, fino al dicembre 2017; reati di gravità tale da impedire di ritenere che il detenuto avesse dato prova di effettiva adesione all'opera rieducativa. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e deduce, con un unico motivo d'impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorrente lamenta, che l'ordinanza impugnata non ha tenuto in debito conto il fatto che – alla stregua delle modalità di contestazione dei due reati associativi e avuto riguardo alla condanna per il reato di oltraggio commesso nel 2010 – durante il periodo intercorso tra il 2010 e il 2016, data finale del primo reato associativo, non vi erano elementi dai quali inferire che questi avesse partecipato a detto sodalizio per tutto il periodo per il quale gli è stato negato il beneficio. Richiamata, dunque, la giurisprudenza di legittimità in materia, ha lamentato il generico richiamo da parte del Tribunale all'indicazione risultante dalle imputazioni dei due reati associativi. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata in data 28 febbraio 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che s'indicano appresso. 2. L'art. 54 della legge n. 354 del 1975 subordina la concessione della liberazione anticipata alla prova che il detenuto abbia tenuto regolare condotta e abbia partecipato all'opera di rieducazione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione del beneficio occorre avere riguardo non tanto ai risultati conseguiti all'esito del semestre in valutazione, quanto piuttosto alla disponibilità mostrata in concreto dal condannato, in tale arco temporale, verso la partecipazione all'opera di rieducazione perseguita dal trattamento. Ne consegue che ciascun semestre con riferimento al quale esso viene richiesto deve essere oggetto di valutazione frazionata, anche se ciò non impedisce che taluni comportamenti in un certo semestre, purché gravi e sintomatici della mancata partecipazione all'opera di rieducazione, vengano negativamente a riverberarsi sulla valutazione degli altri (fra le altre, Sez. 1, n. 24449 del 12/1/2016, Bastone, Rv. 267245; Sez. 1, n. 3092 del 7/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428; Sez. 1, n. 11597 del 28/2/2013, Mansi, Rv. 255406). 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza non ha fatto buon governo di detti principi. La questione che viene in specifico rilievo è quella della verifica del tempus commissi delicti del reato associativo e, segnatamente, delle due condanne per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., entrambe con contestazione chiusa (la prima fino al 2016 e la seconda fino al dicembre 2017) rispetto alla richiesta del beneficio della liberazione anticipata per ben diciassette semestri (dal 18 giugno 2009 al 18 dicembre 2018, per 9 anni e sei mesi). 3.1. A ragione della decisione il Tribunale ha valorizzato la commissione, il 22 settembre 2010, del reato di oltraggio a magistrato in udienza, le due condanne per associazione, sostanzialmente affermando che la gravità di questi due ultimi reati impedirebbe di ritenere che il condannato abbia aderito all'opera rieducativa per il lungo periodo richiesto. Ciò il Tribunale ha fatto – come risulta dalla consultazione del fascicolo consentita al Collegio quale giudice del "fatto processuale" (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) – alla stregua del solo certificato del casellario giudiziale, non rinvenendosi agli atti le sentenze di merito, la mancata analisi delle quali fa ritenere che l'indicazione del termine della cessazione della permanenza sia esclusiva conseguenza del dato formale rinveniente dalla contestazione. 3.2. Al contrario, questa Corte ha già chiarito che, in tema di liberazione anticipata, la partecipazione del condannato a un sodalizio di tipo mafioso – incompatibile con una reale adesione al trattamento rieducativo e quindi ostativa alla concessione del beneficio – «presuppone l'autonomo accertamento, in sede di procedimento di sorveglianza, dell'attualità ed effettività di perduranti legami del medesimo con la criminalità organizzata, non potendo detta partecipazione esser fatta coincidere con l'atteggiamento meramente psichico di chi "si senta mafioso" anche in detenzione, né esser dedotta esclusivamente dal mancato ravvedimento dell'interessato» (Sez. 1, n. 12841 del 31/01/2017, Melodia, Rv. 269506 - 01. Nella fattispecie, la S.C. ha annullato con rinvio il rigetto della richiesta di concessione della liberazione anticipata, formulata da un condannato che ne aveva beneficiato per tutti i semestri anteriori, basato su segnalazioni della D.D.A. che lo collocavano ancora al vertice della cosca di riferimento, ritenendo necessario appurare se tali segnalazioni prospettassero dati di fatto nuovi, non valutati dai precedenti provvedimenti favorevoli e idonei a fornire la prova di attuali collegamenti con la cosca stessa). E, ancora, «La partecipazione del condannato a un sodalizio di tipo mafioso - incompatibile con una reale adesione al trattamento rieducativo e quindi alla concessione della liberazione anticipata - ove risultante da giudizio penale in corsova autonomamente accertata nella sua effettività e durata in sede di procedimento di sorveglianza e non preclude di per sè la concessione del beneficio per i semestri durante i quali il vincolo associativo non risulti in atto» (Sez. 1, n. 3870 del 25/05/1999, Molè, Rv. 214092 - 01). Ragionando a contrario, va affermato che il potere/dovere del Tribunale di sorveglianza di operare una cognizione incidentale dei fatti accertati nella sentenza di condanna, per quanto discrezionale e autonomo, non può considerarsi totalmente indipendente da quanto accertato con forza di giudicato in sede di processo penale. 3.3. Trasponendo detti principi al caso che ci occupa, giacché Martena è detenuto dal 2009, il Tribunale avrebbe dovuto verificare, sulla scorta di quanto indicato nelle sentenze di merito, se i fatti in esse accertati fossero antecedenti ovvero successivi al suo ingresso in carcere (e, dunque, risalire alla data iniziale del contributo partecipativo), al di bilanciare l'indubbia gravità dei reati di associazione (che ben potrebbe far retroagire il giudizio di mancata adesione all'opera di rieducazione per ciascuna condanna) con la richiesta di accesso al beneficio. 4. L'ordinanza dev'essere, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Bologna, per nuovo esame che, libero negli esisti, sia rispettoso dei suindicati princ
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