CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41517/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA]Amuri ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per due reati di furto aggravato di energia elettrica. Considerato che il primo motivo di ricorso, che censura la valutazione delle prove che ha condotto all'affermazione di responsabilità, è inammissibile in quanto del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (che fa leva sulla necessaria valutazione unitaria di una pluralità di elementi, non compiutamente esaminati dal ricorso, quali la reiterazione delle manomissioni nel medesimo esercizio, nonché la stessa confessione dell'imputato) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Ritenuto che il secondo motivo, che investe l'aggravante della violenza sulle cose e invoca la prescrizione del reato, è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata ha rilevato che la manomissione del contatore di uno degli esercizi gestiti dall'imputato aveva comportato la sua sostituzione con altro contatore (anch'esso manomesso con le stesse modalità), il che all'evidenza integra la fattispecie circostanziale ritenuta dai giudici di merito, laddove priva di consistenza è la deduzione circa l'intervenuta prescrizione, che non si sarebbe perfezionata neppure non considerando la pur ritenuta recidiva specifica e infraq u i nq uenna le. Considerato che il terzo motivo di ricorso, che lamenta la violazione degli artt. 69-bis [recte, 62-bis] e 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione, è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata motivato in termini esenti da vizi logici circa la commisurazione della pena (ritenendo congrua quella irrogata dal giudice di primo grado in misura prossima al minimo edittale) e la conferma del diniego dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (richiamando non solo il giudizio negativo correlato ai precedenti, ma anche l'assenza di elementi favorevoli ai fini dell'applicazione). Ritenuto che il quarto motivo, che censura il mancato riconoscimento della continuazione con il reato oggetto del decreto penale di condanna emesso il 03/12/2015, è manifestamente infondato, in quanto la censura fa leva sulla data di emissione del decreto penale di condanna e non sul tempus commissi delicti, che, come rilevato dalla sentenza impugnata (pag. 5), risale all'agosto del 2014. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.