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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 23811/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada.

Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente motivazione in relazione agli aspetti concernenti l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.

Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso doglianze assolutamente genericahe circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata.

Considerato che i motivi del ricorso, a pena dì inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno del decisum.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada. Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente motivazione in relazione agli aspetti concernenti l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso doglianze assolutamente genericahe circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata. Considerato che i motivi del ricorso, a pena dì inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno del decisum. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23811/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris