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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 46062/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/3/2021 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta depositata dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 10 marzo 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna del 7/12/2017 che ha condannato l'imputato per i reati di furto in luogo di privata dimora aggravato dalla destrezza e di indebito utilizzo di una carta-bancomat con la recidiva reiterata, specifica infraquinquennale.

L'imputato è stato condannato per avere rubato a [OSCURATO:PERSONA], odontoiatra e titolare di uno studio dentistico, un portafogli conservato in una tasca di un pantalone riposto all'interno del bagno privato dello studio.

2. Ricorre il difensore di fiducia dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, lamenta il vizio di motivazione e la violazione dell'art.192 cod. proc. pen.

La motivazione sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto l'imputato responsabile del furto in quanto unica persona presente nella sala d'attesa nel giorno e nell'ora del fatto.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione là dove si ritiene che lo studio dentistico rientri nella nozione di privata dimora. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente, nel lamentare la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., si limita a reiterare in modo aspecifico le questioni già proposte con il ricorso in appello e disattese dal giudice distrettuale con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni.

Il ricorrente, infatti, là dove deduce che «se può ritenersi consentito affermare che l'imputato fosse l'unica persona presente in sala d'attesa prima che la persona offesa si rendesse conto dell'avvenuta sottrazione del portafoglio, certamente non risulta consentito affermare che l'imputato fosse l'unico cliente presente in studio nella mattinata del 26 maggio 2015», non solo non oppone alcuna versione alternativa a quella seguita in modo conforme dai giudici di merito, ma mostra di non confrontarsi con la motivazione impugnata che in modo coerente e senza sbavature afferma che l'unico soggetto presente nella sala d'aspetto all'orario del furto era l'imputato dovendosi tale orario approssimativamente comprendersi tra le 10 e le ore 10.50 «dal momento che già alle ore 10.59 risultava registrato dalla carta di credito della persona offesa l'indebito utilizzo presso la gioielleria provato mediante la testimonianza del gioielliere e il relativo riconoscimento oltre che mediante i fotogrammi del video della telecamera di sicurezza dell'esercizio (che per l'angolazione da cui hanno ripreso il cliente consentono di affermare con certezza la corrispondenza con l'effigie del Napoli nella carta d'identità)».

Tanto basta per ritenere correttamente assolto l'obbligo della motivazione e per poter escludere la sussistenza dei vizi indicati dalla lettera e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. i soli che possono essere scrutinati dal giudice di legittimità a cui è precluso il sindacato sul merito delle scelte valutative operate dai giudici dei gradi precedenti, sindacato che sostanzialmente viene sollecitato dal ricorrente.

1.2. E' parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente si duole, reiterando anche in questo caso un motivo già proposto in appello, della qualificazione del fatto come privata dimora.

Valgono qui le considerazioni di cui sopra in ordine alla mancanza di specificità del motivo di impugnazione non avendo il ricorrente proposto alcuna critica costruttiva al percorso motivazionale del giudice distrettuale che ha fatto buon uso dei principi reiteratamente affermati da questa Corte in ordine alla nozione di privata dimora da ritenersi «qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata come studi professionali, stabilimenti industriali ed esercizi commerciali.» (si veda, proprio in tema di studio odontoiatrico, Sez. 5, n. 10187 de/ 15/02/2011, Gelasio, Rv. 249850).

Ed invero, il legislatore introducendo, con la legge 26 marzo 2001, n. 128, l'art. 624-bis cod. pen. ha voluto ampliare la portata dell'originaria previsione del furto in abitazione di cui all'art. 625, comma primo, n. 1, cod. pen. secondo cui il furto era da considerarsi aggravato «se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si intrattiene in un edificio o un altro luogo destinato ad abitazione» elevando a fattispecie autonome il furto in abitazione e quello con strappo e comprendendo nella nozione di abitazione ogni luogo destinato in tutto (abitazioni) o in parte (altri luoghi) a privata dimora da intendersi non solo tutti quei luoghi in cui si svolge la vita domestica in senso stretto, ma anche quelli in cui la persona offesa esplica la propria personalità attraverso attività professionali e lavorative, politiche, sociali e culturali anche in modo transitorio e contingente.

E' stato, dunque, considerato luogo destinato in parte a privata dimora, ad esempio, una stanza adibita a spogliatoio riservata agli operai che stavano effettuando lavori di ristrutturazione di un edificio (Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952 - 01); la farmacia durante l'orario di apertura (Sez. 4, n. 37908, del 25/6/2009, Apprezzo, Rv 244980); la sagrestia (Sez. 4, n. 40245, del 30/9/2008, Aljmi, Rv. 241331); una tabaccheria (Sez. 5, n. 6210 del 24/11/2015, dep. 2016, Tedde, Rv. 265875); un ristorante in concomitanza con l'orario di chiusura (Sez 2, n. 24763 del 26/05/2015, Mori, Rv. 264283); il ripostiglio di un esercizio commerciale (Sez. 5, n. 22725 del 05/05/2010, Dunca,, Rv. 247969); un bar (Sez. 5, n. 30957 del 02/07/2010, Cirlincione„ Rv. 247765); lo spogliatoio di un circolo sportivo (Sez. 5, n. 12180 del 10/11/2014, dep. 2015, Dello Buono, Rv. 262815); lo studio legale anche nel caso di accesso in orario notturno (Sez. 5, n. 34475 del 21/06/2018, Tako, Rv. 273633); lo spogliatoio di un stand fieristico (Sez. 5, n. 35788 del 04/05/2018, Seferovic, Rv. 273894).

Non vi è quindi alcun dubbio che, anche nel caso di specie, il furto perpetrato all'interno di un bagno riservato al dentista e al personale dello studio debba essere considerato luogo di privata dimora, in quanto, come correttamente osservato nella sentenza impugnata, in esso il professionista «compie atti della vita privata, disponendo del luogo, scegliendo chi possa accedervi ed avendo la possibilità di recarvisi anche al di fuori dell'orairio di visita in un momento in cui il luogo non è aperto per la cura dei pazienti». .„Dall'inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 8 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/3/2021 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta depositata dal Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 10 marzo 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna del 7/12/2017 che ha condannato l'imputato per i reati di furto in luogo di privata dimora aggravato dalla destrezza e di indebito utilizzo di una carta-bancomat con la recidiva reiterata, specifica infraquinquennale. L'imputato è stato condannato per avere rubato a [OSCURATO:PERSONA], odontoiatra e titolare di uno studio dentistico, un portafogli conservato in una tasca di un pantalone riposto all'interno del bagno privato dello studio. 2. Ricorre il difensore di fiducia dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, lamenta il vizio di motivazione e la violazione dell'art.192 cod. proc. pen. La motivazione sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto l'imputato responsabile del furto in quanto unica persona presente nella sala d'attesa nel giorno e nell'ora del fatto. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione là dove si ritiene che lo studio dentistico rientri nella nozione di privata dimora. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente, nel lamentare la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., si limita a reiterare in modo aspecifico le questioni già proposte con il ricorso in appello e disattese dal giudice distrettuale con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni. Il ricorrente, infatti, là dove deduce che «se può ritenersi consentito affermare che l'imputato fosse l'unica persona presente in sala d'attesa prima che la persona offesa si rendesse conto dell'avvenuta sottrazione del portafoglio, certamente non risulta consentito affermare che l'imputato fosse l'unico cliente presente in studio nella mattinata del 26 maggio 2015», non solo non oppone alcuna versione alternativa a quella seguita in modo conforme dai giudici di merito, ma mostra di non confrontarsi con la motivazione impugnata che in modo coerente e senza sbavature afferma che l'unico soggetto presente nella sala d'aspetto all'orario del furto era l'imputato dovendosi tale orario approssimativamente comprendersi tra le 10 e le ore 10.50 «dal momento che già alle ore 10.59 risultava registrato dalla carta di credito della persona offesa l'indebito utilizzo presso la gioielleria provato mediante la testimonianza del gioielliere e il relativo riconoscimento oltre che mediante i fotogrammi del video della telecamera di sicurezza dell'esercizio (che per l'angolazione da cui hanno ripreso il cliente consentono di affermare con certezza la corrispondenza con l'effigie del Napoli nella carta d'identità)». Tanto basta per ritenere correttamente assolto l'obbligo della motivazione e per poter escludere la sussistenza dei vizi indicati dalla lettera e) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. i soli che possono essere scrutinati dal giudice di legittimità a cui è precluso il sindacato sul merito delle scelte valutative operate dai giudici dei gradi precedenti, sindacato che sostanzialmente viene sollecitato dal ricorrente. 1.2. E' parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente si duole, reiterando anche in questo caso un motivo già proposto in appello, della qualificazione del fatto come privata dimora. Valgono qui le considerazioni di cui sopra in ordine alla mancanza di specificità del motivo di impugnazione non avendo il ricorrente proposto alcuna critica costruttiva al percorso motivazionale del giudice distrettuale che ha fatto buon uso dei principi reiteratamente affermati da questa Corte in ordine alla nozione di privata dimora da ritenersi «qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata come studi professionali, stabilimenti industriali ed esercizi commerciali.» (si veda, proprio in tema di studio odontoiatrico, Sez. 5, n. 10187 de/ 15/02/2011, Gelasio, Rv. 249850). Ed invero, il legislatore introducendo, con la legge 26 marzo 2001, n. 128, l'art. 624-bis cod. pen. ha voluto ampliare la portata dell'originaria previsione del furto in abitazione di cui all'art. 625, comma primo, n. 1, cod. pen. secondo cui il furto era da considerarsi aggravato «se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si intrattiene in un edificio o un altro luogo destinato ad abitazione» elevando a fattispecie autonome il furto in abitazione e quello con strappo e comprendendo nella nozione di abitazione ogni luogo destinato in tutto (abitazioni) o in parte (altri luoghi) a privata dimora da intendersi non solo tutti quei luoghi in cui si svolge la vita domestica in senso stretto, ma anche quelli in cui la persona offesa esplica la propria personalità attraverso attività professionali e lavorative, politiche, sociali e culturali anche in modo transitorio e contingente. E' stato, dunque, considerato luogo destinato in parte a privata dimora, ad esempio, una stanza adibita a spogliatoio riservata agli operai che stavano effettuando lavori di ristrutturazione di un edificio (Sez. 4, n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952 - 01); la farmacia durante l'orario di apertura (Sez. 4, n. 37908, del 25/6/2009, Apprezzo, Rv 244980); la sagrestia (Sez. 4, n. 40245, del 30/9/2008, Aljmi, Rv. 241331); una tabaccheria (Sez. 5, n. 6210 del 24/11/2015, dep. 2016, Tedde, Rv. 265875); un ristorante in concomitanza con l'orario di chiusura (Sez 2, n. 24763 del 26/05/2015, Mori, Rv. 264283); il ripostiglio di un esercizio commerciale (Sez. 5, n. 22725 del 05/05/2010, Dunca,, Rv. 247969); un bar (Sez. 5, n. 30957 del 02/07/2010, Cirlincione„ Rv. 247765); lo spogliatoio di un circolo sportivo (Sez. 5, n. 12180 del 10/11/2014, dep. 2015, Dello Buono, Rv. 262815); lo studio legale anche nel caso di accesso in orario notturno (Sez. 5, n. 34475 del 21/06/2018, Tako, Rv. 273633); lo spogliatoio di un stand fieristico (Sez. 5, n. 35788 del 04/05/2018, Seferovic, Rv. 273894). Non vi è quindi alcun dubbio che, anche nel caso di specie, il furto perpetrato all'interno di un bagno riservato al dentista e al personale dello studio debba essere considerato luogo di privata dimora, in quanto, come correttamente osservato nella sentenza impugnata, in esso il professionista «compie atti della vita privata, disponendo del luogo, scegliendo chi possa accedervi ed avendo la possibilità di recarvisi anche al di fuori dell'orairio di visita in un momento in cui il luogo non è aperto per la cura dei pazienti». .„Dall'inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 8 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente A
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