CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2024
Cassazione n. 29420/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Ancona del 22 settembre 2023, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pesano del 17 maggio 2021, ha ridotto a mesi 6 di reclusione, esclusa la recidiva, la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 1, comma 1, della legge n. 475 del 1925, fatto commesso in Pesaro il 21 maggio 2019. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione sia con riferimento al rigetto dell'istanza di legittimo impedimento, sia in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è inammissibile, in quanto del tutto generico, non confrontandosi l'impugnazione con le pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata, riferite tanto alla legittimità del rigetto da parte del primo giudice della richiesta di rinvio del difensore, di cui è stata ribadita l'intempestività e la carenza argomentativa circa l'impossibilità di nominare sostituti processuali e circa le ragioni della necessità della presenza nel diverso processo, quanto all'esclusione della minima offensività del fatto, connotato dalla singolare ingegnosità mostrata dall'imputato nell'impiego degli strumenti elettronici adoperati per il fraudolento superamento dell'esame per il rilascio della patente di guida. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 maggio 2024 Ilq siglire estensore [OSCURATO:PERSONA]