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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 14023/2026

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sentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] per l'Infanzia S. Maria della Pietà-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia n.487/2022 depositata il 28/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 1592/2/2020 la CTP di Venezia, in accoglimento delricorso proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] dellaPietà avverso l'avviso di accertamento catastale n.

VE95459/2017,annullava detto avviso, ritenendolo viziato per difetto di motivazione.Numero registro generale 25627/2022Numero sezionale 2802/2026Numero di raccolta generale 14023/2026Data pubblicazione 13/05/20262.

A seguito dell'appello proposto dall'Ufficio, la CTR del Veneto, con lapronuncia n. 487/6/2022, rigettava l'impugnazione osservando che inrelazione al medesimo avviso si era formato il giudicato esterno in forzadella sentenza della CTP di Venezia n. 405/2019 emesso nei confronti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. cui era stato ceduto il diritto di superficiesull'immobile in questione, sentenza che, nell'accogliere parzialmente ilricorso proposto in relazione al medesimo avviso di accertamentoimpugnato nell’odierno giudizio, aveva “irrevocabilmente” quantificato ilvalore all'immobile per cui è causa in euro 25,00, lo stesso dichiarato inDOCFA e successivamente rettificato con l'avviso di accertamentoimpugnato3.

Contro detta sentenza l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, basatosu due motivi illustrati con successiva memoria.4.

L’[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] della Pietà, cui è statoritualmente notificato il ricorso, è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo l’ufficio deduce violazione e/o falsa applicazione degliartt. 111, comma 6, Cost., art. 132, secondo comma 2 n. 4, c.p.c., 118disp. att. c.p.c. nonché artt. 1, comma 2, 36, comma 2 n. 2 e 4, 53 e 54del d.lgs. 546/1992, nullità della sentenza per mera apparenza dellamotivazione perché illogica e contraddittoria, e dunque, perplessa edincomprensibile in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.assumendo che i giudici territoriali avevano rigettato sic e simpliciterl’appello non considerando che, in forza dell’invocato giudicato, l’avviso erastato annullato solo parzialmente ritenendo applicabile al terreno il valoredi euro 25 mq. in luogo del valore indicato dall’ ufficio in euro 40,00 mq.per il resto confermandosi l’avviso.2.

Con il secondo motivo l’ufficio deduce violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2909 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, primo comma,nn. 3 e 4 c.p.c. non avendo i giudici di appello valutato la concreta portataNumero registro generale 25627/2022Numero sezionale 2802/2026Numero di raccolta generale 14023/2026Data pubblicazione 13/05/2026del giudicato che non poteva determinare il rigetto dell’appello, conconseguente conferma della sentenza di primo grado che aveva annullatol'atto impositivo per difetto di motivazione.3.

Osserva il Collegio che i suindicati motivi, da esaminare congiuntamentein quanto fra loro connessi, devono trovare accoglimento per le ragioniappresso specificate.3.1.

Appare, invero, fondata la contestazione dell’Ufficio secondo cui la CTR,nel richiamare tout court il giudicato esterno in forza della sentenza dellaCTP di Venezia n. 405/2019 emessa nei confronti della società SardaleasingS.p.A. cui era stato ceduto il diritto di superficie sull'immobile in questione,rigettando, in forza di tale giudicato, l’appello, ha adottato una motivazionemeramente apparente in quanto avrebbe dovuto valutare la effettivaportata di tale giudicato (implicante un annullamento solo parzialedell’avviso di rettifica nei confronti della titolare del diritto di superficie) enon rigettare integralmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l’impugnazione perdifetto di motivazione dell’avviso, annullandolo integralmente.4.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere, dunque,cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delVeneto, la quale procederà anche alla liquidazione delle spese di lite diquesto giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversacomposizione, cui rimette anche la liquidazione delle spese di lite delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 26 marzo 2026IL PRESIDENTE([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] per l'Infanzia S. Maria della Pietà-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Venezia n.487/2022 depositata il 28/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 1592/2/2020 la CTP di Venezia, in accoglimento delricorso proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] dellaPietà avverso l'avviso di accertamento catastale n. VE95459/2017,annullava detto avviso, ritenendolo viziato per difetto di motivazione.Numero registro generale 25627/2022Numero sezionale 2802/2026Numero di raccolta generale 14023/2026Data pubblicazione 13/05/20262. A seguito dell'appello proposto dall'Ufficio, la CTR del Veneto, con lapronuncia n. 487/6/2022, rigettava l'impugnazione osservando che inrelazione al medesimo avviso si era formato il giudicato esterno in forzadella sentenza della CTP di Venezia n. 405/2019 emesso nei confronti dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. cui era stato ceduto il diritto di superficiesull'immobile in questione, sentenza che, nell'accogliere parzialmente ilricorso proposto in relazione al medesimo avviso di accertamentoimpugnato nell’odierno giudizio, aveva “irrevocabilmente” quantificato ilvalore all'immobile per cui è causa in euro 25,00, lo stesso dichiarato inDOCFA e successivamente rettificato con l'avviso di accertamentoimpugnato3. Contro detta sentenza l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, basatosu due motivi illustrati con successiva memoria.4. L’[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] della Pietà, cui è statoritualmente notificato il ricorso, è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’ufficio deduce violazione e/o falsa applicazione degliartt. 111, comma 6, Cost., art. 132, secondo comma 2 n. 4, c.p.c., 118disp. att. c.p.c. nonché artt. 1, comma 2, 36, comma 2 n. 2 e 4, 53 e 54del d.lgs. 546/1992, nullità della sentenza per mera apparenza dellamotivazione perché illogica e contraddittoria, e dunque, perplessa edincomprensibile in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.assumendo che i giudici territoriali avevano rigettato sic e simpliciterl’appello non considerando che, in forza dell’invocato giudicato, l’avviso erastato annullato solo parzialmente ritenendo applicabile al terreno il valoredi euro 25 mq. in luogo del valore indicato dall’ ufficio in euro 40,00 mq.per il resto confermandosi l’avviso.2. Con il secondo motivo l’ufficio deduce violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2909 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, primo comma,nn. 3 e 4 c.p.c. non avendo i giudici di appello valutato la concreta portataNumero registro generale 25627/2022Numero sezionale 2802/2026Numero di raccolta generale 14023/2026Data pubblicazione 13/05/2026del giudicato che non poteva determinare il rigetto dell’appello, conconseguente conferma della sentenza di primo grado che aveva annullatol'atto impositivo per difetto di motivazione.3. Osserva il Collegio che i suindicati motivi, da esaminare congiuntamentein quanto fra loro connessi, devono trovare accoglimento per le ragioniappresso specificate.3.1. Appare, invero, fondata la contestazione dell’Ufficio secondo cui la CTR,nel richiamare tout court il giudicato esterno in forza della sentenza dellaCTP di Venezia n. 405/2019 emessa nei confronti della società SardaleasingS.p.A. cui era stato ceduto il diritto di superficie sull'immobile in questione,rigettando, in forza di tale giudicato, l’appello, ha adottato una motivazionemeramente apparente in quanto avrebbe dovuto valutare la effettivaportata di tale giudicato (implicante un annullamento solo parzialedell’avviso di rettifica nei confronti della titolare del diritto di superficie) enon rigettare integralmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza di primo grado che aveva accolto l’impugnazione perdifetto di motivazione dell’avviso, annullandolo integralmente.4. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere, dunque,cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delVeneto, la quale procederà anche alla liquidazione delle spese di lite diquesto giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversacomposizione, cui rimette anche la liquidazione delle spese di lite delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 26 marzo 2026IL PRESIDENTE([OSCURATO:PERSONA])
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