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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06819/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19901-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; controricorrente - avverso la sentenza n. 1869/3/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2018 n. 19901 sez.

MT - ud. 26-01-2022 -2- Premesso e considerato che:

1. l'Agenzia delle entrate ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe

2. la contribuente, [OSCURATO:PERSONA] si costituiva con controricorso;

3. la contribuente, con atto in data 28 maggio 2019 chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 10 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla 1.136/2018, dando conto e prova di aver presentato istanza di definizione della controversia ai sensi del predetto articolo e di aver versato la prima rata di quanto dovuto per la definizione della vertenza;

4. la contribuente, con atto del 5 dicembre 2020, chiedeva fissarsi "udienza di trattazione della causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 13, del d.1.119/2018";

5. in ragione di quanto precede, considerato che l'ufficio non ha opposto diniego ex art. 6, comma 12, d.l. cit., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute. pqm la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19901-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; controricorrente - avverso la sentenza n. 1869/3/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 19901 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- Premesso e considerato che: 1. l'Agenzia delle entrate ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe 2. la contribuente, [OSCURATO:PERSONA] si costituiva con controricorso; 3. la contribuente, con atto in data 28 maggio 2019 chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 10 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla 1.136/2018, dando conto e prova di aver presentato istanza di definizione della controversia ai sensi del predetto articolo e di aver versato la prima rata di quanto dovuto per la definizione della vertenza; 4. la contribuente, con atto del 5 dicembre 2020, chiedeva fissarsi "udienza di trattazione della causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 13, del d.1.119/2018"; 5. in ragione di quanto precede, considerato che l'ufficio non ha opposto diniego ex art. 6, comma 12, d.l. cit., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute. pqm la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 06819/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris