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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 15040/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 9026 /20 21 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore rappresentat a e difes a come per legge dall’avvocatura generaledello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12(PEC: ags.rm@mailce rt.avvocaturastato.it ); –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa in forza di procura speciale in atti da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso quest’ultim o ne l suo studio in Roma,via Cola di Rienzo n. 212 ; Oggetto: dazidoganali– art.303TULD Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.2987/09/20 depositata in data 1 3/ 10 /2 02 0 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ccio ; Rilevatoche: - la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l'avviso di irrogazione di sanzioninotificatole per omessa dichiarazione doganale avendo importatomerce riconducibile a un'unica categoria merceologica perpoi operare una rettifica non considerata v alida dall'agenzia delleDogane la quale aveva ritenuto la merce riconducibile anche a una seconda categoria merceologica originariamente non dichiarata; - la CTP accoglieva il ricorso; appellava l'Ufficio; - con la pronuncia impugnata la CTR ha rigettato l'ap pello dell'Amministrazionefinanziaria poiché ha ritenuto insussistente il requisito soggettivo previsto per la responsabilità a titolo di sanzioniin quanto la contribuente affrettandosi a fare la rettifica ha dimostrato la sua buona fede, ragione suffici ente per mandarlaesente da sanzione; - ricorre a questa Corte l'agenzia delle Dogane con atto affidato a tremotivi di ricorso; - la società contribuente resiste con controricorso , che illustra con memoria; Consideratoche: - il primo motivo di impugnazione si incentra sulla violazione dell’art.2697 c.c. e degli artt. 65 CDC e 56 e 58 TULD i n relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. p er avere il giudice dell'appello erroneamente ritenuto valida la rettifica della dichiarazione doganaleoperata dalla contribuente, sebbene l'ufficio avesse già Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 constatatol'inesattezza della dichiarazione essendo comunque la rettifica stessa stata presa dopo la presentazione in dogana e comunquesenza rispettare le forme degli artt. 62 e 63 CDC; - il motivo è inammissibil e , sia pure per ragioni in parte differenti daquelle eccepite in controricorso ; - esso invero difetta di specificità e localizzazione , in quanto non è trascritto in ricorso p er cassazione né prodotto in questa sede alcundocumento relativo alla rettifica operata dal contribuente; conseguentemente la Corte non è nelle condizioni di valutare, comerichiede il motivo, la legittimità di tale atto; - i l secondo motivo si incentra su lla violazione dell'art . 303 del TUD n.43 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente mancato di ritenere - in applicazione erroneadell'art. 198 DAC - c he ogni singola indicazione di articoli pur contenuta in un'unic a bolletta doganale costitui sca una dichiarazione a s é stante da considerarsi separatamente ai fini delcalcolo delle sanzioni dovute; - il motivo , ammissibile in quanto propone una questione di diritto consufficiente chiarezza, è invero infondato ; - trova ap plicazione al caso di specie la giur i sprudenza di questa Corte,richiamata anche in controricorso, secondo la quale (Cass. Sez.5, Sentenza n. 25509 del 12/11/2020) in materia di dazidoganali, nel caso di più violazioni realizzate, ex art. 303, comma 1, TULD, dall'operatore nella singola dichiarazionedoganale o in più dichiarazioni riconducibili ad una unica (cd. dichiarazione cumulativa), si è in presenza di un concorsoformale omogeneo, dal momento che ogni violazione è ilrisultato di un 'unica condotta materiale, ossia la presentazione delladichiarazione doganale, di talché in applicazione del regime delcumulo giuridico si applica un'unica sanzione per la violazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 piùgrave aumentata da un quarto al doppio; diversamente, nei casidi v iolazione del limite del 5% tra quanto dichiarato e quanto accertato,ex art. 303, comma 3, TULD, si applica una sanzione invia progressiva a seconda della gravi tà riscontrata, dovendosi riferire tale limite alla singola dichiarazione o, nel caso di dichiarazione cumulativa per plurime partite di merci, in conformitàal diritto unionale, all'insieme delle singole partite di merci contenute nell'ambito dell'unica dichiarazione, mentre, sotto il profilo sanzionatorio, si avranno tante violazioni per quante s ono l e partite che hanno concorso a determinare l'eccedenza così configurandosi un concorso formale omogeneo conconseguente applicabilità del cumulo giuridico di cui all'art. 12del d.lgs. n. 472 del 1997; - i l terzo motivo , anch’esso ammissibile in quanto articola una violazionedi legge adeguatamente illustrata e quindi percepibile dallaCorte, si duole della violazione dell 'art. 303 c.2 del TULD e dell’art.10 della L. n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. p er avere la CT R erroneament e ritenuto provata l'esistenza dell'esimente quanto alla colpa del contribuente, dovendosi attribuire al contribuente l’onere di dar prova dell’inesistenzadella stessa; - i l motivo è inammissibile; - va premesso che effettivamente, per giurisprudenza costante di questaCorte, (Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 14030 del 03/08/2012) intema di sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia doganale, ai fini dell'affermazione della responsabilità per l'illecito amministrativo previsto dall'art. 303 del d.P.R. 2 3 gennaio1973, n. 43, che punisce chi renda "dichiarazioni relative allaqualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva" non corrispondenti all'accertamento Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 degliUffici finanziari, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, occorre che l'azione o l'omissione indicata dalla fattispeciesia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, ecolpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza, ma, una volta dimostrata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica, gravasul trasgressore l'onere di prova dell 'assenza di colpa, in virtùdella presunzione posta dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sicché va esclusa la rilevabilità d'ufficio di una presunta carenza dell'elemento soggettivo, sotto il profilo della mancanzaassoluta di colpa; - ciò posto , il mezzo di impugnazione urta nondimeno contro l'accertamento di fatto operato dalla CTR secondo il quale la società “affrettandosi a fare la rettifica” ha “dimostrato la sua buonafede”: con tale valutazione in fatto, il giudice dell’appello daun lato ha correttamente ritenuto che l'onere di dimostrare la sussistenza della buona fede incombesse alla società, con ciò facendo corretta applicazione dei principi in materia di onus probandi;dall'altro ha - con valutazione in fatto , corretta o meno, comunque non più suscettibile di rivisitazione in questa sede di legittimità - desunto dal comportamento del contribuente l'insussistenzadella colpa; - conclusivamente, il ricorso è quindi rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; - non sussistono i presupposti per il c.d.

“raddoppio” del contributo unificatoa carico delle ricorrenti, in quanto le parti soccombenti sono difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, ammessa a prenotazionea debito; p.q.m. rigetta il ricorso;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 9026 /20 21 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore rappresentat a e difes a come per legge dall’avvocatura generaledello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12(PEC: ags.rm@mailce rt.avvocaturastato.it ); –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa in forza di procura speciale in atti da ll’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso quest’ultim o ne l suo studio in Roma,via Cola di Rienzo n. 212 ; Oggetto: dazidoganali– art.303TULD Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.2987/09/20 depositata in data 1 3/ 10 /2 02 0 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ccio ; Rilevatoche: - la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l'avviso di irrogazione di sanzioninotificatole per omessa dichiarazione doganale avendo importatomerce riconducibile a un'unica categoria merceologica perpoi operare una rettifica non considerata v alida dall'agenzia delleDogane la quale aveva ritenuto la merce riconducibile anche a una seconda categoria merceologica originariamente non dichiarata; - la CTP accoglieva il ricorso; appellava l'Ufficio; - con la pronuncia impugnata la CTR ha rigettato l'ap pello dell'Amministrazionefinanziaria poiché ha ritenuto insussistente il requisito soggettivo previsto per la responsabilità a titolo di sanzioniin quanto la contribuente affrettandosi a fare la rettifica ha dimostrato la sua buona fede, ragione suffici ente per mandarlaesente da sanzione; - ricorre a questa Corte l'agenzia delle Dogane con atto affidato a tremotivi di ricorso; - la società contribuente resiste con controricorso , che illustra con memoria; Consideratoche: - il primo motivo di impugnazione si incentra sulla violazione dell’art.2697 c.c. e degli artt. 65 CDC e 56 e 58 TULD i n relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. p er avere il giudice dell'appello erroneamente ritenuto valida la rettifica della dichiarazione doganaleoperata dalla contribuente, sebbene l'ufficio avesse già Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 constatatol'inesattezza della dichiarazione essendo comunque la rettifica stessa stata presa dopo la presentazione in dogana e comunquesenza rispettare le forme degli artt. 62 e 63 CDC; - il motivo è inammissibil e , sia pure per ragioni in parte differenti daquelle eccepite in controricorso ; - esso invero difetta di specificità e localizzazione , in quanto non è trascritto in ricorso p er cassazione né prodotto in questa sede alcundocumento relativo alla rettifica operata dal contribuente; conseguentemente la Corte non è nelle condizioni di valutare, comerichiede il motivo, la legittimità di tale atto; - i l secondo motivo si incentra su lla violazione dell'art . 303 del TUD n.43 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente mancato di ritenere - in applicazione erroneadell'art. 198 DAC - c he ogni singola indicazione di articoli pur contenuta in un'unic a bolletta doganale costitui sca una dichiarazione a s é stante da considerarsi separatamente ai fini delcalcolo delle sanzioni dovute; - il motivo , ammissibile in quanto propone una questione di diritto consufficiente chiarezza, è invero infondato ; - trova ap plicazione al caso di specie la giur i sprudenza di questa Corte,richiamata anche in controricorso, secondo la quale (Cass. Sez.5, Sentenza n. 25509 del 12/11/2020) in materia di dazidoganali, nel caso di più violazioni realizzate, ex art. 303, comma 1, TULD, dall'operatore nella singola dichiarazionedoganale o in più dichiarazioni riconducibili ad una unica (cd. dichiarazione cumulativa), si è in presenza di un concorsoformale omogeneo, dal momento che ogni violazione è ilrisultato di un 'unica condotta materiale, ossia la presentazione delladichiarazione doganale, di talché in applicazione del regime delcumulo giuridico si applica un'unica sanzione per la violazione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 piùgrave aumentata da un quarto al doppio; diversamente, nei casidi v iolazione del limite del 5% tra quanto dichiarato e quanto accertato,ex art. 303, comma 3, TULD, si applica una sanzione invia progressiva a seconda della gravi tà riscontrata, dovendosi riferire tale limite alla singola dichiarazione o, nel caso di dichiarazione cumulativa per plurime partite di merci, in conformitàal diritto unionale, all'insieme delle singole partite di merci contenute nell'ambito dell'unica dichiarazione, mentre, sotto il profilo sanzionatorio, si avranno tante violazioni per quante s ono l e partite che hanno concorso a determinare l'eccedenza così configurandosi un concorso formale omogeneo conconseguente applicabilità del cumulo giuridico di cui all'art. 12del d.lgs. n. 472 del 1997; - i l terzo motivo , anch’esso ammissibile in quanto articola una violazionedi legge adeguatamente illustrata e quindi percepibile dallaCorte, si duole della violazione dell 'art. 303 c.2 del TULD e dell’art.10 della L. n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. p er avere la CT R erroneament e ritenuto provata l'esistenza dell'esimente quanto alla colpa del contribuente, dovendosi attribuire al contribuente l’onere di dar prova dell’inesistenzadella stessa; - i l motivo è inammissibile; - va premesso che effettivamente, per giurisprudenza costante di questaCorte, (Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 14030 del 03/08/2012) intema di sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia doganale, ai fini dell'affermazione della responsabilità per l'illecito amministrativo previsto dall'art. 303 del d.P.R. 2 3 gennaio1973, n. 43, che punisce chi renda "dichiarazioni relative allaqualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva" non corrispondenti all'accertamento Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 degliUffici finanziari, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, occorre che l'azione o l'omissione indicata dalla fattispeciesia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, ecolpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza, ma, una volta dimostrata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica, gravasul trasgressore l'onere di prova dell 'assenza di colpa, in virtùdella presunzione posta dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sicché va esclusa la rilevabilità d'ufficio di una presunta carenza dell'elemento soggettivo, sotto il profilo della mancanzaassoluta di colpa; - ciò posto , il mezzo di impugnazione urta nondimeno contro l'accertamento di fatto operato dalla CTR secondo il quale la società “affrettandosi a fare la rettifica” ha “dimostrato la sua buonafede”: con tale valutazione in fatto, il giudice dell’appello daun lato ha correttamente ritenuto che l'onere di dimostrare la sussistenza della buona fede incombesse alla società, con ciò facendo corretta applicazione dei principi in materia di onus probandi;dall'altro ha - con valutazione in fatto , corretta o meno, comunque non più suscettibile di rivisitazione in questa sede di legittimità - desunto dal comportamento del contribuente l'insussistenzadella colpa; - conclusivamente, il ricorso è quindi rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; - non sussistono i presupposti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificatoa carico delle ricorrenti, in quanto le parti soccombenti sono difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, ammessa a prenotazionea debito; p.q.m. rigetta il ricorso;
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