CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 40759/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la difesa lamenta: 1. Mancanza di motivazione su punti decisivi del tema oggetto della decisione; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato 2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della contestata recidiva ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601:" In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito"). Ritenuto che le doglianze contenute nel secondo motivo di ricorso sono del tutto destituite di fondamento. Quanto all'asserita erronea contestazione della recidiva, si osserva: volendo prescindere dalla circostanza che la prospettazione non è sostenuta da idonea allegazione del certificato penale del ricorrente e che la questione non è stata devoluta alla Corte d'appello (il che renderebbe già di per sè inammissibile la doglianza cfr. Sez. 4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, Bonaffini, Rv.256631), la stessa difesa ammette che il prevenuto è gravato da una precedente condanna divenuta irrevocabile il 28/9/2004, dalla qual cosa si ricava la correttezza della contestazione della recidiva semplice elevata nella imputazione. Quanto agli asseriti difetti motivazionali a sostegno della ritenuta recidiva, si osserva: la giustificazione contenuta in sentenza non soffre dei vizi lamentati nel ricorso, avendo i giudici evidenziato la perseveranza nel delinquere dimostrata dall'imputato, sintomatica di accresciuta pericolosità sociale. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta aggravante, si osserva: è nota la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 15542 del 16/02/2001, Rv. 219263-01, ribadita da Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931-01), secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano, come nel presente caso, frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; in ordine alla determinazione della pena è il caso di Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]