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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 04317/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c-h-e-ka-con cl uso Gla-i.e4e.R.Elo [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché non può rilevare la mera soggettiva impressione dell'operatore di un generico stato di agitazione del conducente, non potendosi ammettere un accertamento di carattere meramente esplorativo, con lesione della libertà individuale del guidatore di opporsi ad una richiesta non motivata.

Il rifiuto è stato giustificato dall'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento utile a motivare l'obbligo di sottoporsi alle analisi, non sussistendo indici sintomatici dello stato di alterazione.

L'art. 187, comma 8, cod. strada va infatti interpretato nel senso che il mero rifiuto degli accertamenti non può essere considerato reato, a meno che l'obbligo di sottoporvisi sia adeguatamente motivato sulla base dei risultati positivi degli accertamenti preliminari o comunque della presenza di concreti elementi che lascino agevolmente presumere nel conducente lo stato di alterazione.

Nel caso in esame, dalle dichiarazioni del teste a carico emerge che nessuna manovra anomala né alcun altro comportamento irregolare venne posto in essere dal Vetere.

La perquisizione dette esito negativo e nessun adeguato controllo visivo né alcun test preliminare venne effettuato, onde non vi erano elementi idonei a radicare l'obbligo del conducente di effettuare gli accertamenti richiesti dagli operanti.

D'altronde, se a guidare l'auto dal luogo del controllo alla caserma dei Carabinieri è stato l'imputato, come riferito dai testi a discarico, quest'ultimo non poteva certo trovarsi in stato di alterazione. 2.1.Ingiustificatamente non è stata ravvisata la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., nonostante lo stato di agitazione potesse essere determinato dal rinvenimento di due coltelli, come prospettato dalla difesa, e non dall'assunzione di stupefacenti. 2.2.Per quanto attiene ai coltelli, si trattava di due temperini o poco più, rinvenuti nell'autovettura dell'imputato in ora pomeridiana e in un luogo isolato di campagna e senza che nessun danno o concreto pericolo risulti essere derivato dal possesso di tali strumenti.

Il grado della colpa è minimo e la condotta non è abituale.

Non ricorre alcuna aggravante e la pena erogata è pari al minimo edittale.

Ricorrono dunque anche per questo reato tutti gli estremi della particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis cod. pen. o quantomeno dell'applicazione della sola pena dell'ammenda.2.3.

Manca una motivazione specifica in ordine alla quantificazione della pena, senz'altro eccessiva, in considerazione della mancanza di danno, della mera eventualità del pericolo, della minima intensità del dolo e dell'incensuratezza dell'imputato.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente è da rilevare come i reati non siano prescritti, tenuto conto delle sospensioni intervenute (dal 12 giugno 2017 al 18 settembre 2017 e dal 25 giugno del 2018 al 14 gennaio del 2019, oltre alla sospensione ex art. 83 commi 2 e 4

I. covid).

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sull'eventuale stato di alterazione psico-fisica derivante dall'uso di sostanze stupefacenti è configurabile esclusivamente nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto delle predette sostanze o gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l'obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio.

E dunque illegittima l'intimazione all'imputato di sottoporsi agli accertamenti in disamina ove non sussistano elementi che inducano a ritenere uno stato di alterazione psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti (Cass., Sez. 4, n. 12197 del 14-3-2017, Rv. 269394).

Orbene, nel caso in esame, il giudice a quo ha evidenziato, con motivazione congrua ed esente da vizi logico giuridici, che gli operanti notarono uno stato di forte agitazione dell'imputato che non poteva escludersi potesse derivare dal consumo di sostanze stupefacenti.

Donde la piena legittimità della richiesta all'imputato di sottoporsi agli accertamenti volti ad appurare l'eventuale stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti e l'illiceità penale del rifiuto.

3. Neanche il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere accolti, collocandosi sul piano del merito.

Il giudizio sulla tenuità del fatto, nella prospettiva delineata dall'art. 131-bis cod. pen., richiede, infatti, una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n 13681 del 25-2-2016, Rv. 266590).

Ne deriva che le determinazioni adottate dal giudice a quo in ordine alla ravvisabilità della particolare tenuità del fatto sono insindacabili in sede di legittimità ove siano supportate da motivazione conforme alle indicazioni enucleabili dalla predetta pronuncia delle Sezioni unite ed esente da vizi logico-giuridici.

Al riguardo, la Corte d'appello ha evidenziato, oltre alla forte agitazione poc'anzi richiamata, il numero dei coltelli e la mancanza di qualsivoglia giustificazione fornita ai militari dall'imputato circa la detenzione e il porto in luogo pubblico dei predetti strumenti atti ad offendere.

L'impianto argonnentativo a sostegno della decisione è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, pienamente coerente con il dictum delle Sezioni unite e perciò del tutto idoneo a superare lo scrutinio di legittimità.

4. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione corretta ed esauriente.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla proporzionalità della pena alla non lieve entità dei fatti.

5. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c-h-e-ka-con cl uso Gla-i.e4e.R.Elo [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 187, comma 8, cod. strada. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché non può rilevare la mera soggettiva impressione dell'operatore di un generico stato di agitazione del conducente, non potendosi ammettere un accertamento di carattere meramente esplorativo, con lesione della libertà individuale del guidatore di opporsi ad una richiesta non motivata. Il rifiuto è stato giustificato dall'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento utile a motivare l'obbligo di sottoporsi alle analisi, non sussistendo indici sintomatici dello stato di alterazione. L'art. 187, comma 8, cod. strada va infatti interpretato nel senso che il mero rifiuto degli accertamenti non può essere considerato reato, a meno che l'obbligo di sottoporvisi sia adeguatamente motivato sulla base dei risultati positivi degli accertamenti preliminari o comunque della presenza di concreti elementi che lascino agevolmente presumere nel conducente lo stato di alterazione. Nel caso in esame, dalle dichiarazioni del teste a carico emerge che nessuna manovra anomala né alcun altro comportamento irregolare venne posto in essere dal Vetere. La perquisizione dette esito negativo e nessun adeguato controllo visivo né alcun test preliminare venne effettuato, onde non vi erano elementi idonei a radicare l'obbligo del conducente di effettuare gli accertamenti richiesti dagli operanti. D'altronde, se a guidare l'auto dal luogo del controllo alla caserma dei Carabinieri è stato l'imputato, come riferito dai testi a discarico, quest'ultimo non poteva certo trovarsi in stato di alterazione. 2.1.Ingiustificatamente non è stata ravvisata la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., nonostante lo stato di agitazione potesse essere determinato dal rinvenimento di due coltelli, come prospettato dalla difesa, e non dall'assunzione di stupefacenti. 2.2.Per quanto attiene ai coltelli, si trattava di due temperini o poco più, rinvenuti nell'autovettura dell'imputato in ora pomeridiana e in un luogo isolato di campagna e senza che nessun danno o concreto pericolo risulti essere derivato dal possesso di tali strumenti. Il grado della colpa è minimo e la condotta non è abituale. Non ricorre alcuna aggravante e la pena erogata è pari al minimo edittale. Ricorrono dunque anche per questo reato tutti gli estremi della particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis cod. pen. o quantomeno dell'applicazione della sola pena dell'ammenda.2.3. Manca una motivazione specifica in ordine alla quantificazione della pena, senz'altro eccessiva, in considerazione della mancanza di danno, della mera eventualità del pericolo, della minima intensità del dolo e dell'incensuratezza dell'imputato. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente è da rilevare come i reati non siano prescritti, tenuto conto delle sospensioni intervenute (dal 12 giugno 2017 al 18 settembre 2017 e dal 25 giugno del 2018 al 14 gennaio del 2019, oltre alla sospensione ex art. 83 commi 2 e 4 I. covid). 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sull'eventuale stato di alterazione psico-fisica derivante dall'uso di sostanze stupefacenti è configurabile esclusivamente nel caso in cui sussista il ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l'effetto delle predette sostanze o gli operanti abbiano acquisito elementi utili per motivare l'obbligo di sottoporsi ad analisi di laboratorio. E dunque illegittima l'intimazione all'imputato di sottoporsi agli accertamenti in disamina ove non sussistano elementi che inducano a ritenere uno stato di alterazione psico-fisica da uso di sostanze stupefacenti (Cass., Sez. 4, n. 12197 del 14-3-2017, Rv. 269394). Orbene, nel caso in esame, il giudice a quo ha evidenziato, con motivazione congrua ed esente da vizi logico giuridici, che gli operanti notarono uno stato di forte agitazione dell'imputato che non poteva escludersi potesse derivare dal consumo di sostanze stupefacenti. Donde la piena legittimità della richiesta all'imputato di sottoporsi agli accertamenti volti ad appurare l'eventuale stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti e l'illiceità penale del rifiuto. 3. Neanche il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere accolti, collocandosi sul piano del merito. Il giudizio sulla tenuità del fatto, nella prospettiva delineata dall'art. 131-bis cod. pen., richiede, infatti, una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n 13681 del 25-2-2016, Rv. 266590). Ne deriva che le determinazioni adottate dal giudice a quo in ordine alla ravvisabilità della particolare tenuità del fatto sono insindacabili in sede di legittimità ove siano supportate da motivazione conforme alle indicazioni enucleabili dalla predetta pronuncia delle Sezioni unite ed esente da vizi logico-giuridici. Al riguardo, la Corte d'appello ha evidenziato, oltre alla forte agitazione poc'anzi richiamata, il numero dei coltelli e la mancanza di qualsivoglia giustificazione fornita ai militari dall'imputato circa la detenzione e il porto in luogo pubblico dei predetti strumenti atti ad offendere. L'impianto argonnentativo a sostegno della decisione è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, pienamente coerente con il dictum delle Sezioni unite e perciò del tutto idoneo a superare lo scrutinio di legittimità. 4. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione corretta ed esauriente. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla proporzionalità della pena alla non lieve entità dei fatti. 5. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame
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