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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 14051/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Como che lo aveva riconosciuto colpevole in concorso di una serie di furti aggravati di mezzi e strumenti di lavoro agricolo e lo aveva condannato alla pena di giustizia

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità assumendo in particolare la inosservanza dei principi in materia di valutazione della prova evidenziando, in relazione a ciascuna contestazione, la debolezza indiziaria degli elementi posti a fondamento della pro- nuncia di condanna.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto privi di confronto con la sentenza impugnata, tesi ad ottenere una rilettura di medesimi argomenti già introdotti nel giudizio di appello.

Invero i giudici di merito hanno fornito adeguata, logica e non contraddittoria ri- sposta ai temi oggi sollevati dal ricorrente, evidenziando in termini assolutamente puntuali e logici gli elementi indiziari ed oggettivi per cui erano risaliti alla persona dell'imputato in relazione alle singole contestazione, laddove i rilievi avanzati con il presente ricorso risultano generici, in fatto non suscettibili di erano sottoposti ad ulteriore valutazione da parte del giudice di legittimità a fronte di una doppia con- forme pronuncia di condanna.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Como che lo aveva riconosciuto colpevole in concorso di una serie di furti aggravati di mezzi e strumenti di lavoro agricolo e lo aveva condannato alla pena di giustizia 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità assumendo in particolare la inosservanza dei principi in materia di valutazione della prova evidenziando, in relazione a ciascuna contestazione, la debolezza indiziaria degli elementi posti a fondamento della pro- nuncia di condanna. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto privi di confronto con la sentenza impugnata, tesi ad ottenere una rilettura di medesimi argomenti già introdotti nel giudizio di appello. Invero i giudici di merito hanno fornito adeguata, logica e non contraddittoria ri- sposta ai temi oggi sollevati dal ricorrente, evidenziando in termini assolutamente puntuali e logici gli elementi indiziari ed oggettivi per cui erano risaliti alla persona dell'imputato in relazione alle singole contestazione, laddove i rilievi avanzati con il presente ricorso risultano generici, in fatto non suscettibili di erano sottoposti ad ulteriore valutazione da parte del giudice di legittimità a fronte di una doppia con- forme pronuncia di condanna. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 27 Febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14051/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris