CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 29574/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Cosenzadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con ordinanza del 2 marzo 2026, il Tribunale di Cosenza rigettava larichiesta di rinvio per legittimo impedimento per motivi di salute del difensoredell’imputato presentata in sede di udienza predibattimentale e fissava per laprosecuzione del giudizio davanti il giudice monocratico l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA];rilevato che la difesa del ricorrente propone ricorso per cassazione avverso lamenzionata ordinanza censurandola per non avere motivato in ordine alle ragionidel rigetto dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento e per averecompromesso la difesa del ricorrente che non ha potuto formulare richiesta dirito alternativo;ritenuto che il ricorso sia inammissibile. Il provvedimento impugnato non rientratra quelli per le quali la legge consente il ricorso immediato; d’altro canto, oveanche errato, non può essere ritenuto abnorme, posto che al giudice deldibattimento appartiene il potere di disporre con ordinanza in ordine allaregolamentazione del giudizio, e, in specie, in ordine alla valutazione dellafondatezza dell’istanza di rinvio per impedimento, salvo, naturalmente, la facoltàdella parte di impugnare, unitamente alla sentenza di merito eventualmentesfavorevole, anche l'ordinanza pronunciata nel corso del giudizio ai sensi dell' art.586 cod. proc. pen.; la circostanza che l'ordinamento processuale riconosca unpotere impugnatorio specifico, benché differito, rende inapplicabile la disciplinadell'impugnabilità del provvedimento abnorme, che ricorre solo nel caso in cui ilprovvedimento risulti avulso dall’ordinamento processuale, per la sua singolaritàe stranezza oppure quando, pur essendo in astratto manifestazione di legittimopotere, sia emesso al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là diogni ragionevole limite.In tali casi, proprio perché l’atto, ponendosi al di fuoridelle previsioni del legislatore, non prevede un mezzo di impugnazione, siammette il ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 2877 del 12/01/2005, Rv. 230557-01; Sez. 4, n. 50 del 13/01/2000, Rv. 215957-01); P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]