CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16413/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 40115/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 648 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima parte del motivo dedotto nel ricorso, attinente al vizio di motivazione in merito alla sussistenza della responsabilità - oltre che formulato in termini del tutto generici - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di analoghe censure sollevate in appello e disattese con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pag. 2); Ritenuto infine che anche il secondo profilo del motivo di ricorso, attinente al difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio per il reato contestato, parimenti generico, è anche aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta; Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso