CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12760/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
co [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Perone - di fiduciaavverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli in funzione di giudicedel riesamevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, AlfredoPompeo Viola, che ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile;udito il difensore dell’indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensoredell’indagato, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ordinanza dell’11 novembre 2025, a seguito di giudizio di riesame,il Tribunale di Napoli ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli del 23 ottobre 2025, con la quale venivaconvalidato il fermo di indiziato di delitto e applicata la misura cautelare dellacustodia in carcere a [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di cui agli artt. 56,81, secondo comma, cod. pen., 629, primo e secondo comma, cod. pen., inrelazione all’art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen. e 416-bis1 cod. pen.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensoredell’indagato, deducendo:2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione di cui all’art. 606 lett. b), c) ee), cod. proc. pen. riguardo alla sussistenza dei gravi indizi, all’idoneità e nonequivocità degli atti integranti il tentativo di estorsione e alla contestataaggravante del metodo mafioso.Si deduce che il basso valore del subappalto (90.000 euro) rendevainverosimile la minaccia e che la ricostruzione cronologica della proceduraamministrativa escluderebbe l’esistenza dell’oggetto dell’estorsione (poiché almomento delle ipotizzate minacce del 28 marzo 2024, la “[OSCURATO:PERSONA]” non eratitolare di alcun contratto economicamente rilevante) e di qualsiasi danno olimitazione della libertà negoziale. Si afferma, inoltre, che si sarebbe trattato di uncircoscritto diverbio, privo di capacità intimidatrice.Si sottolinea che sia il Giudice per le indagini preliminari che il Tribunalehanno escluso l’aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3, cod. pen.,riconoscendo l’estraneità dell’indagato a contesti camorristici, e che ciò avrebberichiesto una valutazione più rigorosa della capacità intimidatoria della condotta edella sussistenza di tutti i presupposti per ritenere integrata la aggravante ex art.416-bis1 cod. pen.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari; sicontesta la valutazione del pericolo di fuga (fondato sulla circostanza dellaprenotazione da parte dell'indagato di una vacanza all'estero) e quella relativaall’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato.3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.4. Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelarepersonale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a duerequisiti: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hannodeterminato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delleargomentazioni rispetto al fine del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011,dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760 – 01; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli,Rv. 201840-01).Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, un vizio di motivazionedel provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza deigravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta solo il compito diverificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti chead esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delleragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01; v. anche Sez. 4, n. 26992 del29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).Dunque, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizidi colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denunciala violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazionedel provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano laricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementiesaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv.270628-01).5. Nella fattispecie, il Tribunale risulta avere adeguatamente analizzato tuttigli elementi indiziari e, con motivazione congrua e logica, ha ritenuto sussistenti igravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, sulla base delle dichiarazioniaccusatorie della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e degli esiti delle attività diintercettazione delle comunicazioni.Ripetitive appaiono, pertanto, le deduzioni del ricorrente, le quali nonscalfiscono l'impostazione della motivazione dell’ordinanza impugnata e non fannoemergere profili di manifesta illogicità della stessa; nella sostanza, al di là dei viziformalmente denunciati, esse svolgono sul punto dell'accertamento del quadroindiziario considerazioni in fatto, insuscettibili di valutazione in sede di legittimità,risultando finalizzate a provocare un intervento di questa Corte rispetto aicontenuti della decisione adottata dal giudice di merito, che ha reso sui puntioggetto di ricorso una motivazione coerente sul piano logico-giuridico e sorrettada adeguato apparato argomentativo, che non si presta a censure in questa sede(pag. 11 dell’ordinanza impugnata).6. Parimenti manifestamente infondate risultano le deduzioni concernentila valutazione della gravità indiziaria in ordine alla configurabilità dell’aggravantedel metodo mafioso, la cui ricorrenza è stata correttamente ritenuta dal Tribunalesulla base dell’elaborazione giurisprudenziale consolidata, valorizzando l’utilizzo diespressioni inequivocabilmente evocative di contesti criminali di matrice mafiosa,operanti in territori storicamente sottoposti al controllo della criminalitàorganizzata, nonché il correlato sistema di condizionamento delle attivitàeconomiche, tipico delle consorterie mafiose, con particolare riferimento al settoredegli appalti (p. 12 della ordinanza impugnata).7. Infine, del tutto generiche, oltre che manifestamente infondate, sono ledoglianze sulla motivazione dell’ordinanza impugnata, e sul connesso malgovernodella disciplina di legge, in punto di esigenze cautelari, avendo invece il Tribunaleillustrato accuratamente la gravità del fatto e la pericolosità dell’indagato, senzalimitarsi ad invocare la presunzione conseguente alla contestazionedell'aggravante mafiosa (p. 13 e 14 della ordinanza impugnata). Anche sullaritenuta sussistenza del pericolo di fuga, con il ricorso si chiede una inammissibilerivalutazione in fatto degli stessi elementi già valutati dal Tribunale, con unamotivazione logica che non si presta a censure in questa sede.8. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.9. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizionidi attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessaal direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perchéprovveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]