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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 luglio 2024

Cassazione n. 36194/2024

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seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 2/2/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e in accoglimento del concordato sulla pena prospettato dalle parti, determinava in anni tre, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 3.334,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di tentata rapina aggravata e furto aggravato.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla verifica della sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. nonché con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Questa Corte ha chiarito che in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione r della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 - 01) sicché la generica doglianza in punto di violazione dell'art. 129 cod.proc.pen è irricevibile al pari di quelle inerenti il trattamento sanzionatorio, concordato dalle parti e privo di profili di illegalità.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni a norma dell'art. 616 cod.proc.pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, 11 luglio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 2/2/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e in accoglimento del concordato sulla pena prospettato dalle parti, determinava in anni tre, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 3.334,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di tentata rapina aggravata e furto aggravato. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla verifica della sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. nonché con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Questa Corte ha chiarito che in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione r della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 - 01) sicché la generica doglianza in punto di violazione dell'art. 129 cod.proc.pen è irricevibile al pari di quelle inerenti il trattamento sanzionatorio, concordato dalle parti e privo di profili di illegalità. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni a norma dell'art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, 11 luglio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]
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