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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1998

ECLI:EU:T:1998:60
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61996B0191(01) - IT Avis juridique important | 61996B0191(01) Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 20 marzo 1998. - [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Intervento. - [OSCURATO:PERSONA]191/96. raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-00573 [OSCURATO:PERSONA] chiave Procedura - Intervento - Soggetti interessati - Valutazione, ad opera del giudice comunitario, dell'interesse a intervenire (Statuto CE della Corte di giustizia, art. 37, secondo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 115) [OSCURATO:PERSONA] di un'istanza di intervento deve definirsi, ai sensi dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte, alla luce dell'oggetto stesso della controversia.

Per accogliere un'istanza di intervento, il giudice comunitario accerta, nel caso di un ricorso d'annullamento, che l'interveniente sia direttamente colpito dalla decisione impugnata e che il suo interesse all'esito della controversia sia certo.

Del pari, l'interveniente deve dimostrare un interesse diretto e attuale all'accoglimento delle conclusioni, e non già un interesse relativo ai motivi dedotti. [OSCURATO:PERSONA] richiesto a tale effetto non deve riguardare semplicemente tesi giuridiche astratte, bensì deve sussistere in relazione alle domande stesse di una delle parti in causa.

Più in particolare, occorre distinguere coloro che presentano istanza d'intervento provando un interesse diretto alla sorte riservata all'atto specifico di cui si chiede l'annullamento da coloro che dimostrano un interesse solo indiretto alla soluzione della controversia, in ragione di analogie tra la propria situazione e quella di una delle parti.

A questo proposito, il solo fatto che un operatore economico si trovi in una situazione analoga a quella del ricorrente, in particolare per il fatto di aver subito un danno causato dallo stesso atto comunitario e perché la motivazione dell'emananda sentenza potrebbero influire sul modo in cui l'istituzione convenuta potrebbe trattare la sua situazione, non è di per sé sufficiente a giustificare l'interesse all'intervento ai sensi della disposizione citata.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61996B0191(01) - IT Avis juridique important | 61996B0191(01) Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 20 marzo 1998. - [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Intervento. - [OSCURATO:PERSONA]191/96. raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-00573 [OSCURATO:PERSONA] chiave Procedura - Intervento - Soggetti interessati - Valutazione, ad opera del giudice comunitario, dell'interesse a intervenire (Statuto CE della Corte di giustizia, art. 37, secondo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 115) [OSCURATO:PERSONA] di un'istanza di intervento deve definirsi, ai sensi dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte, alla luce dell'oggetto stesso della controversia. Per accogliere un'istanza di intervento, il giudice comunitario accerta, nel caso di un ricorso d'annullamento, che l'interveniente sia direttamente colpito dalla decisione impugnata e che il suo interesse all'esito della controversia sia certo. Del pari, l'interveniente deve dimostrare un interesse diretto e attuale all'accoglimento delle conclusioni, e non già un interesse relativo ai motivi dedotti. [OSCURATO:PERSONA] richiesto a tale effetto non deve riguardare semplicemente tesi giuridiche astratte, bensì deve sussistere in relazione alle domande stesse di una delle parti in causa. Più in particolare, occorre distinguere coloro che presentano istanza d'intervento provando un interesse diretto alla sorte riservata all'atto specifico di cui si chiede l'annullamento da coloro che dimostrano un interesse solo indiretto alla soluzione della controversia, in ragione di analogie tra la propria situazione e quella di una delle parti. A questo proposito, il solo fatto che un operatore economico si trovi in una situazione analoga a quella del ricorrente, in particolare per il fatto di aver subito un danno causato dallo stesso atto comunitario e perché la motivazione dell'emananda sentenza potrebbero influire sul modo in cui l'istituzione convenuta potrebbe trattare la sua situazione, non è di per sé sufficiente a giustificare l'interesse all'intervento ai sensi della disposizione citata.
Sentenza Corte di giustizia UE/1998 — Fons Iuris — Fons Iuris