CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01164/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 del TRIBUNALE di VERBANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione, emessa nei suoi confronti in primo grado dal Giudice di Pace di Verbania, di condanna alla pena di 200 euro di multa per il reato di minacce. 2. Considerato che il primo motivo di censura proposto dal ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento alla ritenuta operatività della sospensione del termine prescrizionale per l'impedimento a comparire della teste Scarpa ma è inammissibile per difetto di interesse, in quanto la parte ricorrente non trarrebbe alcun effetto utile dal suo accoglimento, non risultando il reato prescritto anche senza la sospensione dei termini di prescrizione. 3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché muove una censura che, nonostante il nomen utilizzato - riferito a violazione di legge ed al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio -, si risolve in una denuncia di illogicità motivazionale, non consentita, giusta la preclusione prevista ex art. 606 co. 2-bis c.p.p. per le sentenze emesse dal Giudice di Pace. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novemb