CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2024
Cassazione n. 35193/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna a sentenza in data 20/09/2023 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 30/11/2021 del Tribunale di Forlì, che lo aveva condannato per il reato di rapina e lesioni personali. Deduce: 1. Violazione di legge in relazione all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha negato detta attenuante valorizzando la gravità della condotta e della violenza esercitata, così facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale «In tema di circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, la sua configurabilità in relazione al delitto di rapina non postula il solo modestissimo valore del bene mobile sottratto, essendo necessario valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro cui la violenza o la minaccia sono state esercitate, attesa la natura plurioffensiva del 'delitto, lesivo non solo del patrimonio, ma anche della libertà e dell'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale era stata esclusa tale attenuante sul duplice rilievo che il danno cagionato alla persona offesa, cui erano stati sottratti beni del valore di 700,00 euro, non fosse di lieve entità indipendentemente dalla capacità della predetta di sopportarlo e che l'azione predatoria era stata realizzata mediante minaccia a mano armata)», (Sez. 2 - , Sentenza n. 28269 del 31/05/2023, Conte, Rv. 284868 - 01). 3. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inanhmissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dèlla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paOamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] P