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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 aprile 2026

Cassazione n. 10245/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL], in forza di procura speciale in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL] ovvero [OSCURATO:EMAIL], in forza di procura speciale in calce al controricorso controricorrente e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 21922/2024 Numero sezionale 411/2026 Numero di raccolta generale 10245/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 [OSCURATO:PERSONA] intimate avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1258/2024, pubblicata il 10/7/2024, notificata l’11/7/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi illustrati da memoria, avverso la sentenza n. 1258/2024 della Corte d’appello di Firenze.

Dagli atti di causa risulta che: - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto, dinanzi al Tribunale di Siena, azione revocatoria avente a oggetto l’atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. , posto in essere dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in favore delle figlie Veronica, Virginia e [OSCURATO:PERSONA], affermando di essere creditrice in forza della sentenza n. 819/2017 della Corte d’appello di Firenze; - la società ha intrapreso anche procedura esecutiva, subendo opposizione fondata sulla sussistenza del vincolo ex art. 2645 ter c.c. ; - nell’ambito del presente giudizio, i convenuti hanno eccepito carenza di interesse ad agire della creditrice in quanto, alla data di proposizione della revocatoria, la sentenza resa nel giudizio di opposizione all’esecuzione non era ancora passata in giudicato e la procedura esecutiva era ancora pendente; - il Tribunale ha accolto la domanda di revoca dell’atto di destinazione, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’ art. 2901 c.c. ; - i sigg.ri Aimone, Veronica, Virginia e [OSCURATO:PERSONA] hanno interposto appello avverso detta sentenza, alfine proponendo, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. , istanza di rimessione della causa sul ruolo, in quanto “la controparte, nel processo esecutivo n. 157/2016 dinanzi al Tribunale di Siena, aveva chiesto l’assegnazione di beni satisfattivi del Numero registro generale 21922/2024 Numero sezionale 411/2026 Numero di raccolta generale 10245/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 credito, essendo così ulteriormente venuto meno l’interesse” ad agire in revocatoria; - la Corte d’appello ha ritenuto l’impugnazione manifestamente infondata, condannando gli appellanti anche al pagamento di una somma ex art. 96, 3° comma, c.p.c. .

Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] stata fissata decisione in camera di consiglio a norma degli artt. 380- bis . 1 e 375, 2° comma, c.p.c.

La società [OSCURATO:SOCIETA]., quale asserita cessionaria del credito, ha depositato atto denominato “Memora illustrativa ( art. 380-bis 1 c.p.c. )”. [OSCURATO:PERSONA] Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità dell’atto depositato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità dell’intervento del terzo [OSCURATO:SOCIETA]. “Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito” ( Cass. 5987/2021 , 5759/2016 , 3336/2015 , 7986/2011 , 11375/2010 , 10215/2007 ), fermo restando che “il giudizio si svolge comunque tra le parti originarie” ( Cass. 11322/2005 ) e che “la sentenza spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare” ( Cass. 6610/1988 ), e che egli è comunque “ammesso a depositare controricorso, per resistere al ricorso proposto contro il proprio dante causa, nel caso in cui in cui quest'ultimo sia rimasto inerte, altrimenti determinandosi un'irrimediabile lesione del suo diritto di difesa” ( Cass. 16526/2024 ).

Numero registro generale 21922/2024 Numero sezionale 411/2026 Numero di raccolta generale 10245/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 Orbene, nella specie la società cedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato -come detto- controricorso, sicché l’intervento spiegato dalla suindicata società cessionaria è inammissibile.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell' art. 100 c.p.c. , in relazione all’ art. 360, 1° comma, n. 4), c.p.c. , Si duole che la corte d’appello abbia ritenuto che l'interesse ad agire, quale presupposto e condizione dell'azione, possa non sussistere al momento della proposizione della domanda, ma sopravvenire in corso di causa.

Con il secondo motivo denuncia violazione dell' art. 115 c.p.c. , in relazione all’ art. 360, 1° comma, n. 4), c.p.c. , Si duole che la corte di merito abbia ritenuto che la proposizione dell’azione revocatoria implichi acquiescenza alla sentenza di merito resa dal Tribunale di Viterbo il 2/7/2020 nel giudizio di opposizione all'esecuzione avente a oggetto il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. , e rinuncia implicita all’esecuzione immobiliare precedentemente intrapresa.

Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. , in relazione all’ art. 360, 1° comma, n. 3), c.p.c.

Si duole che la corte d’appello abbia desunto la rinuncia implicita all’esecuzione immobiliare dall’unica circostanza della notificazione dell'atto di citazione in revocatoria, di per sé inidonea a determinare gli effetti dell' art. 2729 c.c.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono inammissibili.

Si legge difatti nell’impugnata pronuncia che è stato invero l’esito del giudizio di opposizione all’esecuzione a far insorgere l’interesse ad agire in Numero registro generale 21922/2024 Numero sezionale 411/2026 Numero di raccolta generale 10245/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 revocatoria (“quella opposizione, in quanto fondata sulla esistenza del vincolo ex art. 2645 ter c.c. , che era stato opposto dal Bisacchi, debitore esecutato e conferente, e dalle figlie, beneficiarie del vincolo, costituisce, all’opposto di quanto postula la parte appellante, il presupposto che ha fatto sorgere l’interesse di [OSCURATO:PERSONA] srl a promuovere la presente azione revocatoria.

È proprio perché il vincolo è stato opposto per paralizzare le legittime pretese esecutive della società, che questa è stata costretta ad agire in revocatoria”).

Le argomentazioni ulteriori (l’irrilevanza sia della circostanza che, al momento della proposizione dell’azione revocatoria, fosse ancora pendente il termine per impugnare la sentenza del Tribunale che aveva deciso l’opposizione, sia del successivo passaggio in giudicato della pronuncia sull’opposizione, potendo l’interesse ad agire, in quanto condizione dell’azione, sopravvenire fino alla decisione) risultano viceversa dalla corte di merito spese meramente ad abundantiam.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’ art. 360, 1° comma, n. 5), c.p.c. , per non avere la Corte d’appello verificato in concreto – a seguito della rimessione della causa sul ruolo – l’insussistenza dell’eventus damni in conseguenza della presentazione di istanza di assegnazione (del valore di E. 1.031.953,07) in sede esecutiva nonché delle assegnazioni già ottenute dal creditore procedente nei procedimenti di pignoramento presso terzi, anche considerati i crediti del sig. [OSCURATO:PERSONA] per spese di lite liquidate in suo favore.

Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo di affermare, il vizio di omessa motivazione “presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta Numero registro generale 21922/2024 Numero sezionale 411/2026 Numero di raccolta generale 10245/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” ( Cass., Sez. 5, n. 27551 del 23/10/2024, Rv. 672731 - 01 ).

A tale stregua, il vizio ex art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c. attiene esclusivamente all’ipotesi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” ( Cass.

S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014 ; Cass.

S.U. n. 22232 del 2016 ; Cass.

S.U. n. 16599 del 2016 ).

Resta viceversa esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione ( Cass., Sez. 1, n. 7090 del 3/3/2022, Rv. 664120 - 01 ).

In particolare, si ha omessa o apparente motivazione quando il giudice del merito “ometta… di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ( Cass. n. 9105 del 2017 )” ( Cass., Sez.

L, n. 12096 del 17/5/2018, Rv. 648978 - 01 ).

Orbene, nella specie la motivazione dell’impugnata sentenza risulta senz’altro ben al di sopra del minimo costituzionale là dove risulta dalla corte di merito posto in rilievo ( pp. 8-9 della pronuncia ) che A oggi il credito portato dal lodo arbitrale, confermato dalla sentenza irrevocabile della Corte d’Appello n. 819/2017, non è stato soddisfatto, come la società [OSCURATO:PERSONA] srl ha espressamente dichiarato nella memoria ex art. 101 co. 2^ c.p.c. depositata il 27.5.2024.

Nessuno dei plurimi fatti processuali dedotti dalla parte appellante nella sua istanza del 22.4.2024, nonché nella memoria conclusionale depositata il 24.6.2024, né i documenti allegati (attinenti a svariati eventi processuali sopravvenuti) soddisfatto, ossia si estingue, solo ove il creditore procedente riscuota le Numero registro generale 21922/2024 Numero sezionale 411/2026 Numero di raccolta generale 10245/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 relative somme; ovvero sia destinatario di provvedimento di assegnazione di beni di valore adeguato, del che non v’è alcuna evidenza. … 5.2 E questo vale anche ove, per assurdo, si voglia seguire la tesi della parte appellante secondo la quale si sarebbe avuta una transazione fra le parti per avere [OSCURATO:PERSONA] srl chiesto nella procedura esecutiva n. 157/2016 rge Tribunale di Siena l’assegnazione della quota indivisa di beni pignorati di valore equivalente al credito e per avere [OSCURATO:PERSONA] prestato acquiescenza a tale richiesta.

Infatti … essa, per espresso riconoscimento della difesa appellante (sua ultima memoria conclusionale, pag. 3), aveva a oggetto altra vicenda controversa, ossia la procedura per liquidazione controllata chiesta da [OSCURATO:PERSONA] srl: a fronte, cioè, della acquiescenza di Bisacchi alla istanza di assegnazione, [OSCURATO:PERSONA] srl avrebbe rinunciato alla procedura di liquidazione controllata. … Le dissertazioni ulteriori della difesa appellante, a dispetto della loro ampiezza, eludono questi snodi e, dunque, sono irrilevanti .

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione dell' art. 96, 3° comma, c.p.c. , in relazione all’ art. 360, 1° comma, n. 4), c.p.c. , per avere la Corte d’appello condannato la parte appellante per lite temeraria per la sola circostanza che la medesima aveva depositato istanza di rimessione sul ruolo, ritenuta dilatoria.

Il motivo è infondato.

L’ art. 96, 3° comma, c.p.c. configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, 1° e 2° comma, c.p.c. , e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale.

Atteso come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare in materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. , ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, Numero registro generale 21922/2024 Numero sezionale 411/2026 Numero di raccolta generale 10245/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità (v., da ultimo, Cass., 19/5/2025, n. 13315 ), non può sottacersi che la corte di merito ha nella specie ritenuto che la manifesta infondatezza dell’impugnazione, unitamente all’istanza di rimessione sul ruolo per la valutazione di circostanze che ha giudicato a loro volta del tutto irrilevanti in punto di interesse ad agire ed eventus damni, costituissero indice dell’intento di procrastinare l’esecuzione su ulteriori beni, sicché la pronuncia invero non si fonda, come adombrato dal ricorrente, sulla circostanza in sé considerata del deposito di istanza di rimessione sul ruolo, né sulla mera enunciazione del carattere dilatorio della stessa.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., seguono la soccombenza.

Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somma, liquidata come in dispositivo, ex art. 96, 3° co., c.p.c. , ricorrendone i relativi presupposti di legge.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: a) delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00 ( di cui euro 10.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b) della somma di euro 10.000,00, ex art. 96, 3° comma, c.p.c.

Dichiara inammissibile l’intervento della società [OSCURATO:SOCIETA].

Ai sensi dell' art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Numero registro generale 21922/2024 Numero sezionale 411/2026 Numero di raccolta generale 10245/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 quello previsto per il ricorso, a norma dell’ art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 , se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 30 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL], in forza di procura speciale in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL] ovvero [OSCURATO:EMAIL], in forza di procura speciale in calce al controricorso controricorrente e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 21922/2024 Numero sezionale 411/2026 Numero di raccolta generale 10245/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 [OSCURATO:PERSONA] intimate avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1258/2024, pubblicata il 10/7/2024, notificata l’11/7/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi illustrati da memoria, avverso la sentenza n. 1258/2024 della Corte d’appello di Firenze. Dagli atti di causa risulta che: - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto, dinanzi al Tribunale di Siena, azione revocatoria avente a oggetto l’atto di destinazione ex art. 2645 ter c.c. , posto in essere dal sig. [OSCURATO:PERSONA] in favore delle figlie Veronica, Virginia e [OSCURATO:PERSONA], affermando di essere creditrice in forza della sentenza n. 819/2017 della Corte d’appello di Firenze; - la società ha intrapreso anche procedura esecutiva, subendo opposizione fondata sulla sussistenza del vincolo ex art. 2645 ter c.c. ; - nell’ambito del presente giudizio, i convenuti hanno eccepito carenza di interesse ad agire della creditrice in quanto, alla data di proposizione della revocatoria, la sentenza resa nel giudizio di opposizione all’esecuzione non era ancora passata in giudicato e la procedura esecutiva era ancora pendente; - il Tribunale ha accolto la domanda di revoca dell’atto di destinazione, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’ art. 2901 c.c. ; - i sigg.ri Aimone, Veronica, Virginia e [OSCURATO:PERSONA] hanno interposto appello avverso detta sentenza, alfine proponendo, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. , istanza di rimessione della causa sul ruolo, in quanto “la controparte, nel processo esecutivo n. 157/2016 dinanzi al Tribunale di Siena, aveva chiesto l’assegnazione di beni satisfattivi del Numero registro generale 21922/2024 Numero sezionale 411/2026 Numero di raccolta generale 10245/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 credito, essendo così ulteriormente venuto meno l’interesse” ad agire in revocatoria; - la Corte d’appello ha ritenuto l’impugnazione manifestamente infondata, condannando gli appellanti anche al pagamento di una somma ex art. 96, 3° comma, c.p.c. . Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] stata fissata decisione in camera di consiglio a norma degli artt. 380- bis . 1 e 375, 2° comma, c.p.c. La società [OSCURATO:SOCIETA]., quale asserita cessionaria del credito, ha depositato atto denominato “Memora illustrativa ( art. 380-bis 1 c.p.c. )”. [OSCURATO:PERSONA] Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità dell’atto depositato dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità dell’intervento del terzo [OSCURATO:SOCIETA]. “Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può tempestivamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito” ( Cass. 5987/2021 , 5759/2016 , 3336/2015 , 7986/2011 , 11375/2010 , 10215/2007 ), fermo restando che “il giudizio si svolge comunque tra le parti originarie” ( Cass. 11322/2005 ) e che “la sentenza spiegherà comunque i suoi effetti nei confronti del successore a titolo particolare” ( Cass. 6610/1988 ), e che egli è comunque “ammesso a depositare controricorso, per resistere al ricorso proposto contro il proprio dante causa, nel caso in cui in cui quest'ultimo sia rimasto inerte, altrimenti determinandosi un'irrimediabile lesione del suo diritto di difesa” ( Cass. 16526/2024 ). Numero registro generale 21922/2024 Numero sezionale 411/2026 Numero di raccolta generale 10245/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 Orbene, nella specie la società cedente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato -come detto- controricorso, sicché l’intervento spiegato dalla suindicata società cessionaria è inammissibile. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell' art. 100 c.p.c. , in relazione all’ art. 360, 1° comma, n. 4), c.p.c. , Si duole che la corte d’appello abbia ritenuto che l'interesse ad agire, quale presupposto e condizione dell'azione, possa non sussistere al momento della proposizione della domanda, ma sopravvenire in corso di causa. Con il secondo motivo denuncia violazione dell' art. 115 c.p.c. , in relazione all’ art. 360, 1° comma, n. 4), c.p.c. , Si duole che la corte di merito abbia ritenuto che la proposizione dell’azione revocatoria implichi acquiescenza alla sentenza di merito resa dal Tribunale di Viterbo il 2/7/2020 nel giudizio di opposizione all'esecuzione avente a oggetto il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. , e rinuncia implicita all’esecuzione immobiliare precedentemente intrapresa. Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. , in relazione all’ art. 360, 1° comma, n. 3), c.p.c. Si duole che la corte d’appello abbia desunto la rinuncia implicita all’esecuzione immobiliare dall’unica circostanza della notificazione dell'atto di citazione in revocatoria, di per sé inidonea a determinare gli effetti dell' art. 2729 c.c. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono inammissibili. Si legge difatti nell’impugnata pronuncia che è stato invero l’esito del giudizio di opposizione all’esecuzione a far insorgere l’interesse ad agire in Numero registro generale 21922/2024 Numero sezionale 411/2026 Numero di raccolta generale 10245/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 revocatoria (“quella opposizione, in quanto fondata sulla esistenza del vincolo ex art. 2645 ter c.c. , che era stato opposto dal Bisacchi, debitore esecutato e conferente, e dalle figlie, beneficiarie del vincolo, costituisce, all’opposto di quanto postula la parte appellante, il presupposto che ha fatto sorgere l’interesse di [OSCURATO:PERSONA] srl a promuovere la presente azione revocatoria. È proprio perché il vincolo è stato opposto per paralizzare le legittime pretese esecutive della società, che questa è stata costretta ad agire in revocatoria”). Le argomentazioni ulteriori (l’irrilevanza sia della circostanza che, al momento della proposizione dell’azione revocatoria, fosse ancora pendente il termine per impugnare la sentenza del Tribunale che aveva deciso l’opposizione, sia del successivo passaggio in giudicato della pronuncia sull’opposizione, potendo l’interesse ad agire, in quanto condizione dell’azione, sopravvenire fino alla decisione) risultano viceversa dalla corte di merito spese meramente ad abundantiam. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’ art. 360, 1° comma, n. 5), c.p.c. , per non avere la Corte d’appello verificato in concreto – a seguito della rimessione della causa sul ruolo – l’insussistenza dell’eventus damni in conseguenza della presentazione di istanza di assegnazione (del valore di E. 1.031.953,07) in sede esecutiva nonché delle assegnazioni già ottenute dal creditore procedente nei procedimenti di pignoramento presso terzi, anche considerati i crediti del sig. [OSCURATO:PERSONA] per spese di lite liquidate in suo favore. Il motivo è infondato. Come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo di affermare, il vizio di omessa motivazione “presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta Numero registro generale 21922/2024 Numero sezionale 411/2026 Numero di raccolta generale 10245/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” ( Cass., Sez. 5, n. 27551 del 23/10/2024, Rv. 672731 - 01 ). A tale stregua, il vizio ex art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c. attiene esclusivamente all’ipotesi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” ( Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014 ; Cass. S.U. n. 22232 del 2016 ; Cass. S.U. n. 16599 del 2016 ). Resta viceversa esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione ( Cass., Sez. 1, n. 7090 del 3/3/2022, Rv. 664120 - 01 ). In particolare, si ha omessa o apparente motivazione quando il giudice del merito “ometta… di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ( Cass. n. 9105 del 2017 )” ( Cass., Sez. L, n. 12096 del 17/5/2018, Rv. 648978 - 01 ). Orbene, nella specie la motivazione dell’impugnata sentenza risulta senz’altro ben al di sopra del minimo costituzionale là dove risulta dalla corte di merito posto in rilievo ( pp. 8-9 della pronuncia ) che A oggi il credito portato dal lodo arbitrale, confermato dalla sentenza irrevocabile della Corte d’Appello n. 819/2017, non è stato soddisfatto, come la società [OSCURATO:PERSONA] srl ha espressamente dichiarato nella memoria ex art. 101 co. 2^ c.p.c. depositata il 27.5.2024. Nessuno dei plurimi fatti processuali dedotti dalla parte appellante nella sua istanza del 22.4.2024, nonché nella memoria conclusionale depositata il 24.6.2024, né i documenti allegati (attinenti a svariati eventi processuali sopravvenuti) soddisfatto, ossia si estingue, solo ove il creditore procedente riscuota le Numero registro generale 21922/2024 Numero sezionale 411/2026 Numero di raccolta generale 10245/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 relative somme; ovvero sia destinatario di provvedimento di assegnazione di beni di valore adeguato, del che non v’è alcuna evidenza. … 5.2 E questo vale anche ove, per assurdo, si voglia seguire la tesi della parte appellante secondo la quale si sarebbe avuta una transazione fra le parti per avere [OSCURATO:PERSONA] srl chiesto nella procedura esecutiva n. 157/2016 rge Tribunale di Siena l’assegnazione della quota indivisa di beni pignorati di valore equivalente al credito e per avere [OSCURATO:PERSONA] prestato acquiescenza a tale richiesta. Infatti … essa, per espresso riconoscimento della difesa appellante (sua ultima memoria conclusionale, pag. 3), aveva a oggetto altra vicenda controversa, ossia la procedura per liquidazione controllata chiesta da [OSCURATO:PERSONA] srl: a fronte, cioè, della acquiescenza di Bisacchi alla istanza di assegnazione, [OSCURATO:PERSONA] srl avrebbe rinunciato alla procedura di liquidazione controllata. … Le dissertazioni ulteriori della difesa appellante, a dispetto della loro ampiezza, eludono questi snodi e, dunque, sono irrilevanti . Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione dell' art. 96, 3° comma, c.p.c. , in relazione all’ art. 360, 1° comma, n. 4), c.p.c. , per avere la Corte d’appello condannato la parte appellante per lite temeraria per la sola circostanza che la medesima aveva depositato istanza di rimessione sul ruolo, ritenuta dilatoria. Il motivo è infondato. L’ art. 96, 3° comma, c.p.c. configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, 1° e 2° comma, c.p.c. , e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. Atteso come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare in materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. , ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, Numero registro generale 21922/2024 Numero sezionale 411/2026 Numero di raccolta generale 10245/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità (v., da ultimo, Cass., 19/5/2025, n. 13315 ), non può sottacersi che la corte di merito ha nella specie ritenuto che la manifesta infondatezza dell’impugnazione, unitamente all’istanza di rimessione sul ruolo per la valutazione di circostanze che ha giudicato a loro volta del tutto irrilevanti in punto di interesse ad agire ed eventus damni, costituissero indice dell’intento di procrastinare l’esecuzione su ulteriori beni, sicché la pronuncia invero non si fonda, come adombrato dal ricorrente, sulla circostanza in sé considerata del deposito di istanza di rimessione sul ruolo, né sulla mera enunciazione del carattere dilatorio della stessa. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., seguono la soccombenza. Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somma, liquidata come in dispositivo, ex art. 96, 3° co., c.p.c. , ricorrendone i relativi presupposti di legge. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: a) delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00 ( di cui euro 10.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge; b) della somma di euro 10.000,00, ex art. 96, 3° comma, c.p.c. Dichiara inammissibile l’intervento della società [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell' art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Numero registro generale 21922/2024 Numero sezionale 411/2026 Numero di raccolta generale 10245/2026 Data pubblicazione 19/04/2026 quello previsto per il ricorso, a norma dell’ art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 , se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 30 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10245/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris