Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 44862/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2015 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data 08 ottobre 2015, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all' art. 660 cod. pen. 2.

A mezzo del difensore fiduciario, avverso tale sentenza l'imputata ha proposto appello, chiedendo, nel merito, l'assoluzione.

3. Trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., va premesso che, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., verificata l'oggettiva impugnabilità del provvedimento in sede di legittimità e l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, il giudice d'appello impropriamente adito ha correttamente trasmesso gli atti a questa Corte (cfr. Sez.

U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Borile e a., Rv. 273738; Sez. 5, n. 7403/2014 del 26/09/2013, Bergantini, Rv. 259532).

L'impugnazione è tuttavia inammissibile in quanto proposta da difensore non ancora abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori alla data di presentazione del ricorso (19 febbraio 2016), perché iscrittosi nell'albo speciale ex art. 613 cod. proc. pen. in data successiva (24 febbraio 2017).

La sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione, e ciò anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]" r o Casa DEPOSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2015 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data 08 ottobre 2015, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all' art. 660 cod. pen. 2. A mezzo del difensore fiduciario, avverso tale sentenza l'imputata ha proposto appello, chiedendo, nel merito, l'assoluzione. 3. Trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., va premesso che, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., verificata l'oggettiva impugnabilità del provvedimento in sede di legittimità e l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, il giudice d'appello impropriamente adito ha correttamente trasmesso gli atti a questa Corte (cfr. Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221; Sez. 6, n. 38253 del 05/06/2018, Borile e a., Rv. 273738; Sez. 5, n. 7403/2014 del 26/09/2013, Bergantini, Rv. 259532). L'impugnazione è tuttavia inammissibile in quanto proposta da difensore non ancora abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori alla data di presentazione del ricorso (19 febbraio 2016), perché iscrittosi nell'albo speciale ex art. 613 cod. proc. pen. in data successiva (24 febbraio 2017). La sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione, e ciò anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]" r o Casa DEPOSITATA
Sentenza Cassazione n. 44862/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris