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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 giugno 2026

Cassazione n. 18341/2026

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rancesca Gangemi eGiovanni [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Labate-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.-intimata-Numero registro generale 673/2024Numero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 18341/2026Data pubblicazione 07/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6506/2023 depositatain data 11/10/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1.- [OSCURATO:PERSONA], titolare delle ditte individuali «Autoservizi diLinea di [OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] diNucera [OSCURATO:PERSONA]», ha stipulato con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (giàLocat S.p.A.) due distinti contratti di leasing: il primo avente ad oggetto unveicolo «BMC 850 [OSCURATO:PERSONA]», per un corrispettivo di € 138.600,ripartito in 72 canoni; il secondo avente a oggetto un «autobus Iveco 65C18Sunset XL».In epoca successiva, il Nucera ha ceduto entrambi i contratti di leasing aNucera [OSCURATO:SOCIETA]., con l'autorizzazione della stessa [OSCURATO:PERSONA].

Laclausola contrattuale di cessione prevedeva che la cessionaria siimpegnasse a pagare «tutti i canoni a partire da quello scadente il1/6/2012».

Al momento della cessione, [OSCURATO:PERSONA] ha consegnato allacreditrice titoli (assegni bancari) a copertura di ogni debito pregresso, e ibeni oggetto di leasing sono stati successivamente trasferiti in proprietà allacessionaria.Dopo poco tempo, [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto al Nucera il pagamento di€ 24.123,90 a titolo di canoni residui insoluti, ottenendo al riguardo dalTribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 24904/2017.[OSCURATO:PERSONA] è deceduto a Condofuri il 5 agosto 2020.

Il giudizio è proseguitonei confronti dell'erede, [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente.2.- [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo avanti alTribunale di Roma (R.G. n. 1378/2018), eccependo: (a) l'incompetenzaterritoriale del giudice adito; (b) il proprio difetto di legittimazione passivaper l'intervenuta cessione dei contratti a [OSCURATO:PERSONA]; (c) l'infondatezzaNumero registro generale 673/2024Numero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 18341/2026Data pubblicazione 07/06/2026della pretesa creditoria, documentata dalle stesse quietanze erendicontazioni trasmesse da [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto e,all'esito, con sentenza n. 1056/2019 del 16.01.2019, ha rigettatol'opposizione.3.- Il soccombente ha proposto appello; la Corte d'appello di Roma, consentenza n. 6506/2023, pubblicata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata il 25.10.2023,ha rigettato il gravame.4.- [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione con tre motivi di censura.Si è costituita con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] leasing.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- La ratio decidendi della decisione impugnata si articola su due questioni,corrispondenti ai due motivi d'appello rigettati.1.1.- Legittimazione passiva del cedente per i canoni anteriori alla cessione.La Corte territoriale afferma che, in presenza di una cessione di contrattodi leasing ex art. 1406 c.c., la legittimazione passiva per i canoni maturatianteriormente alla data di efficacia della cessione permane in capo alcedente, quando il contratto di cessione contenga una clausola espressa chedelimita temporalmente l'assunzione degli obblighi da parte del cessionario.Nel caso di specie, l'art. 2 del contratto di cessione prevedeva che lacessionaria [OSCURATO:PERSONA] si impegnasse a pagare «tutti i canoni a partireda quello scadente il 1/6/2012».

La somma ingiunta riguardava invececanoni maturati fino al 2 maggio 2012.

La Corte ne trae la conclusione che,dunque, l'obbligazione relativa ai canoni pregressi non è stata trasferita allacessionaria, ma è rimasta in capo al cedente, non operando l’automatismoper cui la cessione del contratto ex art. 1406 c.c. comporta il trasferimentodi ogni obbligazione senza soluzione di continuità temporale: la volontànegoziale può validamente disporre in modo diverso, lasciando le pendenzeanteriori nella sfera del cedente.Numero registro generale 673/2024Numero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 18341/2026Data pubblicazione 07/06/20261.2.- Onere probatorio del pagamento e insufficienza delle prove offerte.Il giudice d’appello motiva il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivosotto il profilo probatorio, con l’argomento che grava sull'opponente l'oneredi provare il fatto estintivo del credito (il pagamento dei canoni) e che taleprova non può dirsi raggiunta attraverso presunzioni (la tesi per cuiUnicredit [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe acconsentito alla cessione o al riscatto inpresenza di morosità), che vengono degradate a mere argomentazioni nonsuffragate da prove concrete, né può essere raggiunta attraverso le altreprove sia pure offerte dalla appellante.In particolare, quanto ad assegni e cambiali, la Corte territoriale ribadisceche la consegna di titoli di credito ha efficacia pro solvendo e non pro solutoe che l'effetto estintivo si produce solo con l'incasso della somma, non conla mera emissione o consegna del titolo.Questa ratio è contestata con tre motivi di ricorso.2.- Il primo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 132,comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., nonché nullità della sentenza per motivazione apparente.2.1. – Si assume che la Corte d'appello ha reso una motivazione meramenteapparente, in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111,comma 6, Cost.

La sentenza impugnata si limita a riportare i motivid'appello e a disattenderli richiamando testualmente — senza alcuncontributo critico originale — le argomentazioni già espresse dal Tribunale.In particolare, sul secondo motivo di gravame, la Corte d'appello richiamail concetto di «prova logica» in modo identico e sovrapponibile a quantofatto dal primo giudice.Si ricorda come la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto la nullità permotivazione apparente non solo quando la sentenza è graficamente privadi motivazione, ma anche quando, pur esistendo formalmente unagiustificazione, essa non consente di comprendere l'iter logico seguito dalgiudice per pervenire alla decisione (S.U. n. 8053/2014; S.U., n.Numero registro generale 673/2024Numero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 18341/2026Data pubblicazione 07/06/202622232/2016).

L'apparenza, qui, sarebbe data dal fatto che il giudice nonchiarisce perché le argomentazioni dell'appellante non siano state ritenuteidonee a superare la decisione di primo grado.2.2.- Il motivo è infondato.Nella fattispecie, come emerge dalle pagine 5 e 6 della sentenza, questafornisce una propria motivazione del rigetto del motivo di appello,motivazione consistente nel fatto che, in base al contratto di cessione, idebiti pregressi non rientravano nella cessione.

Solo dopo avere espostotale argomento la sentenza si conclude nel senso che la decisione di primogrado è condivisibile.Dunque non si tratta di motivazione per relationem, la quale consistenell’aderire agli argomenti altrui, facendoli propri.

Altro è il caso, comequello presente, in cui la sentenza impugnata ricorre ad un argomento didecisione alla luce del quale approva la decisione precedente.3.- Il secondo motivo prospetta omesso esame di un fatto decisivo ex art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., oltre che violazione o falsa applicazione dell'art.1571 c.c. e dell'art. 1, commi 136-140, L. 124/2017, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c..3.1. - La Corte d'Appello ha ignorato la circostanza — decisiva e oggetto didiscussione tra le parti — dell'avvenuta cessione dei contratti di leasing daalla permanenza dell'obbligazione in capo al cedente.Così, secondo il ricorrente, si sarebbe violato il principio per cui la cessionedel contratto di leasing (autorizzata dal concedente) trasferisce alcessionario tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, inclusi i canoniresidui e il prezzo di riscatto (viene richiamata la Risoluzione dell’Agenziadelle Entrate n. 212/2007).

Con l'atto di cessione autorizzato, ogni rapportosi cristallizza tra la società di leasing e il cessionario.Il ricorrente attribuisce illogicità manifesta all’avversata tesi: è inverosimileche [OSCURATO:PERSONA] autorizzasse la cessione del contratto e il successivoNumero registro generale 673/2024Numero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 18341/2026Data pubblicazione 07/06/2026trasferimento in proprietà dei veicoli in presenza di canoni insoluti a caricodel cedente.

La stessa clausola contrattuale («[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. siimpegna a pagare tutti i canoni a partire da quello scadente il 1/6/2012»)sarebbe stata distorta dal giudice di merito, ravvisandovi un'implicitaconferma della debitoria pregressa a carico del cedente, anziché il logicospartiacque tra rapporti esauriti (cedente) e rapporti futuri (cessionaria).3.2.-Il motivo è inammissibile.Si mostra inammissibile laddove prospetta omesso esame in presenza didue decisioni conformi (art. 348 ter c.p.c.), e altresì, sempre laddovecensura omesso esame, per il semplice fatto che la questione della cessioneè oggetto di una qualificazione da parte del giudice di merito, che l’hainterpretata delimitandone il suo oggetto, stabilendo che i debiti pregressinon vi rientravano.

Si censura dunque non l’omissione di un fatto, ma -semmai - l’erronea qualificazione di esso.Per il resto, la censura prospetta il mancato esame di un argomento logico:ossia che la ceduta non avrebbe accettato la cessione se fossero rimastidebiti insoluti.

La mancata considerazione di tale argomento difensivo, cheperaltro risulta rigettato implicitamente nel fatto di avere inteso la volontàdelle parti come volontà di impegnare il cessionario solo a partire da unacerta data, non costituisce ovviamente né omesso esame di un fattocontroverso - ma semmai, si ripete, di un argomento -, né violazione dilegge, dato che la omessa considerazione di un argomento, purché ladecisione sia fondata su altri, non vizia la sentenza.Va solo osservato, in aggiunta, che non sussiste alcunché di significativonella circostanza che il creditore ceduto accetti un nuovo debitore a partiresoltanto da una certa data, mantenendo il credito nei confronti del cedenteper il periodo pregresso.4.- Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1199c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Numero registro generale 673/2024Numero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 18341/2026Data pubblicazione 07/06/20264.1. - Viene censurata la sentenza d'appello per non aver attribuito ilcorretto valore probatorio alla documentazione prodottadall'opponente/appellante: gli estratti conto e le rendicontazioni periodichetrasmesse dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], riportanti un saldo pari a zero,costituirebbero vere e proprie quietanze ai sensi dell'art. 1199 c.c., aventiefficacia confessoria del pagamento o comunque dell'inesistenza del debito.La Corte territoriale, al pari del Tribunale, avrebbe tentato di superarequesto dato documentale sostenendo che il credito azionato si riferisse aldebito pregresso alla cessione, ma, così argomentando, sarebbe incorsa inuna palese violazione di legge, poiché: (a) la rendicontazione a saldo zerocopriva anche i periodi contestati; (b) la cessione fu accompagnatadall'emissione di assegni da parte di [OSCURATO:PERSONA] proprio a copertura diogni eventuale debito pregresso — circostanza del tutto ignorata dai giudicidi merito; (c) non è logicamente sostenibile che una società di leasingautorizzi la cessione e il trasferimento della proprietà dei beni in presenzadi ratei insoluti.4.2.- Il motivo non ha consistenza.Mira, invero, a contestare la valutazione della prova effettuata dal giudicedi merito e rimessa al suo discrezionale apprezzamento e censurabile inquesta sede solo per difetto di motivazione, quando invece la sentenzaimpugnata dà conto delle ragioni per cui la rendicontazione, gli assegni edaltro non possono costituire prova del pagamento.Inoltre, il motivo è inammissibile anche in quanto con coglie la ratiodecidendi del giudizio probatorio: fa leva sul contenuto della prova (ossiache la rendicontazione coprisse anche il pregresso, e che gli assegni eranoemessi anche a copertura dei debiti passati) quando non è sul contenutoche la sentenza si è basata per escludere il valore probatorio, bensì sullaidoneità stessa degli atti a fornire quella prova, nel senso che gli assegninon dimostrano effettivo pagamento, così come non lo dimostra ilrendiconto.Numero registro generale 673/2024Numero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 18341/2026Data pubblicazione 07/06/20265.

Il ricorso, in conclusione, va rigettato e le spese, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente lespese, che liquida in euro 3500 per compensi ed euro 200 per gli esborsi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rancesca Gangemi eGiovanni [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Labate-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.-intimata-Numero registro generale 673/2024Numero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 18341/2026Data pubblicazione 07/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6506/2023 depositatain data 11/10/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1.- [OSCURATO:PERSONA], titolare delle ditte individuali «Autoservizi diLinea di [OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] diNucera [OSCURATO:PERSONA]», ha stipulato con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (giàLocat S.p.A.) due distinti contratti di leasing: il primo avente ad oggetto unveicolo «BMC 850 [OSCURATO:PERSONA]», per un corrispettivo di € 138.600,ripartito in 72 canoni; il secondo avente a oggetto un «autobus Iveco 65C18Sunset XL».In epoca successiva, il Nucera ha ceduto entrambi i contratti di leasing aNucera [OSCURATO:SOCIETA]., con l'autorizzazione della stessa [OSCURATO:PERSONA]. Laclausola contrattuale di cessione prevedeva che la cessionaria siimpegnasse a pagare «tutti i canoni a partire da quello scadente il1/6/2012». Al momento della cessione, [OSCURATO:PERSONA] ha consegnato allacreditrice titoli (assegni bancari) a copertura di ogni debito pregresso, e ibeni oggetto di leasing sono stati successivamente trasferiti in proprietà allacessionaria.Dopo poco tempo, [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto al Nucera il pagamento di€ 24.123,90 a titolo di canoni residui insoluti, ottenendo al riguardo dalTribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 24904/2017.[OSCURATO:PERSONA] è deceduto a Condofuri il 5 agosto 2020. Il giudizio è proseguitonei confronti dell'erede, [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente.2.- [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo avanti alTribunale di Roma (R.G. n. 1378/2018), eccependo: (a) l'incompetenzaterritoriale del giudice adito; (b) il proprio difetto di legittimazione passivaper l'intervenuta cessione dei contratti a [OSCURATO:PERSONA]; (c) l'infondatezzaNumero registro generale 673/2024Numero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 18341/2026Data pubblicazione 07/06/2026della pretesa creditoria, documentata dalle stesse quietanze erendicontazioni trasmesse da [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto opposto e,all'esito, con sentenza n. 1056/2019 del 16.01.2019, ha rigettatol'opposizione.3.- Il soccombente ha proposto appello; la Corte d'appello di Roma, consentenza n. 6506/2023, pubblicata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificata il 25.10.2023,ha rigettato il gravame.4.- [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione con tre motivi di censura.Si è costituita con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] leasing.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- La ratio decidendi della decisione impugnata si articola su due questioni,corrispondenti ai due motivi d'appello rigettati.1.1.- Legittimazione passiva del cedente per i canoni anteriori alla cessione.La Corte territoriale afferma che, in presenza di una cessione di contrattodi leasing ex art. 1406 c.c., la legittimazione passiva per i canoni maturatianteriormente alla data di efficacia della cessione permane in capo alcedente, quando il contratto di cessione contenga una clausola espressa chedelimita temporalmente l'assunzione degli obblighi da parte del cessionario.Nel caso di specie, l'art. 2 del contratto di cessione prevedeva che lacessionaria [OSCURATO:PERSONA] si impegnasse a pagare «tutti i canoni a partireda quello scadente il 1/6/2012». La somma ingiunta riguardava invececanoni maturati fino al 2 maggio 2012. La Corte ne trae la conclusione che,dunque, l'obbligazione relativa ai canoni pregressi non è stata trasferita allacessionaria, ma è rimasta in capo al cedente, non operando l’automatismoper cui la cessione del contratto ex art. 1406 c.c. comporta il trasferimentodi ogni obbligazione senza soluzione di continuità temporale: la volontànegoziale può validamente disporre in modo diverso, lasciando le pendenzeanteriori nella sfera del cedente.Numero registro generale 673/2024Numero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 18341/2026Data pubblicazione 07/06/20261.2.- Onere probatorio del pagamento e insufficienza delle prove offerte.Il giudice d’appello motiva il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivosotto il profilo probatorio, con l’argomento che grava sull'opponente l'oneredi provare il fatto estintivo del credito (il pagamento dei canoni) e che taleprova non può dirsi raggiunta attraverso presunzioni (la tesi per cuiUnicredit [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe acconsentito alla cessione o al riscatto inpresenza di morosità), che vengono degradate a mere argomentazioni nonsuffragate da prove concrete, né può essere raggiunta attraverso le altreprove sia pure offerte dalla appellante.In particolare, quanto ad assegni e cambiali, la Corte territoriale ribadisceche la consegna di titoli di credito ha efficacia pro solvendo e non pro solutoe che l'effetto estintivo si produce solo con l'incasso della somma, non conla mera emissione o consegna del titolo.Questa ratio è contestata con tre motivi di ricorso.2.- Il primo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 132,comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., nonché nullità della sentenza per motivazione apparente.2.1. – Si assume che la Corte d'appello ha reso una motivazione meramenteapparente, in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111,comma 6, Cost. La sentenza impugnata si limita a riportare i motivid'appello e a disattenderli richiamando testualmente — senza alcuncontributo critico originale — le argomentazioni già espresse dal Tribunale.In particolare, sul secondo motivo di gravame, la Corte d'appello richiamail concetto di «prova logica» in modo identico e sovrapponibile a quantofatto dal primo giudice.Si ricorda come la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto la nullità permotivazione apparente non solo quando la sentenza è graficamente privadi motivazione, ma anche quando, pur esistendo formalmente unagiustificazione, essa non consente di comprendere l'iter logico seguito dalgiudice per pervenire alla decisione (S.U. n. 8053/2014; S.U., n.Numero registro generale 673/2024Numero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 18341/2026Data pubblicazione 07/06/202622232/2016). L'apparenza, qui, sarebbe data dal fatto che il giudice nonchiarisce perché le argomentazioni dell'appellante non siano state ritenuteidonee a superare la decisione di primo grado.2.2.- Il motivo è infondato.Nella fattispecie, come emerge dalle pagine 5 e 6 della sentenza, questafornisce una propria motivazione del rigetto del motivo di appello,motivazione consistente nel fatto che, in base al contratto di cessione, idebiti pregressi non rientravano nella cessione. Solo dopo avere espostotale argomento la sentenza si conclude nel senso che la decisione di primogrado è condivisibile.Dunque non si tratta di motivazione per relationem, la quale consistenell’aderire agli argomenti altrui, facendoli propri. Altro è il caso, comequello presente, in cui la sentenza impugnata ricorre ad un argomento didecisione alla luce del quale approva la decisione precedente.3.- Il secondo motivo prospetta omesso esame di un fatto decisivo ex art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., oltre che violazione o falsa applicazione dell'art.1571 c.c. e dell'art. 1, commi 136-140, L. 124/2017, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c..3.1. - La Corte d'Appello ha ignorato la circostanza — decisiva e oggetto didiscussione tra le parti — dell'avvenuta cessione dei contratti di leasing daalla permanenza dell'obbligazione in capo al cedente.Così, secondo il ricorrente, si sarebbe violato il principio per cui la cessionedel contratto di leasing (autorizzata dal concedente) trasferisce alcessionario tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto, inclusi i canoniresidui e il prezzo di riscatto (viene richiamata la Risoluzione dell’Agenziadelle Entrate n. 212/2007). Con l'atto di cessione autorizzato, ogni rapportosi cristallizza tra la società di leasing e il cessionario.Il ricorrente attribuisce illogicità manifesta all’avversata tesi: è inverosimileche [OSCURATO:PERSONA] autorizzasse la cessione del contratto e il successivoNumero registro generale 673/2024Numero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 18341/2026Data pubblicazione 07/06/2026trasferimento in proprietà dei veicoli in presenza di canoni insoluti a caricodel cedente. La stessa clausola contrattuale («[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. siimpegna a pagare tutti i canoni a partire da quello scadente il 1/6/2012»)sarebbe stata distorta dal giudice di merito, ravvisandovi un'implicitaconferma della debitoria pregressa a carico del cedente, anziché il logicospartiacque tra rapporti esauriti (cedente) e rapporti futuri (cessionaria).3.2.-Il motivo è inammissibile.Si mostra inammissibile laddove prospetta omesso esame in presenza didue decisioni conformi (art. 348 ter c.p.c.), e altresì, sempre laddovecensura omesso esame, per il semplice fatto che la questione della cessioneè oggetto di una qualificazione da parte del giudice di merito, che l’hainterpretata delimitandone il suo oggetto, stabilendo che i debiti pregressinon vi rientravano. Si censura dunque non l’omissione di un fatto, ma -semmai - l’erronea qualificazione di esso.Per il resto, la censura prospetta il mancato esame di un argomento logico:ossia che la ceduta non avrebbe accettato la cessione se fossero rimastidebiti insoluti. La mancata considerazione di tale argomento difensivo, cheperaltro risulta rigettato implicitamente nel fatto di avere inteso la volontàdelle parti come volontà di impegnare il cessionario solo a partire da unacerta data, non costituisce ovviamente né omesso esame di un fattocontroverso - ma semmai, si ripete, di un argomento -, né violazione dilegge, dato che la omessa considerazione di un argomento, purché ladecisione sia fondata su altri, non vizia la sentenza.Va solo osservato, in aggiunta, che non sussiste alcunché di significativonella circostanza che il creditore ceduto accetti un nuovo debitore a partiresoltanto da una certa data, mantenendo il credito nei confronti del cedenteper il periodo pregresso.4.- Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1199c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Numero registro generale 673/2024Numero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 18341/2026Data pubblicazione 07/06/20264.1. - Viene censurata la sentenza d'appello per non aver attribuito ilcorretto valore probatorio alla documentazione prodottadall'opponente/appellante: gli estratti conto e le rendicontazioni periodichetrasmesse dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], riportanti un saldo pari a zero,costituirebbero vere e proprie quietanze ai sensi dell'art. 1199 c.c., aventiefficacia confessoria del pagamento o comunque dell'inesistenza del debito.La Corte territoriale, al pari del Tribunale, avrebbe tentato di superarequesto dato documentale sostenendo che il credito azionato si riferisse aldebito pregresso alla cessione, ma, così argomentando, sarebbe incorsa inuna palese violazione di legge, poiché: (a) la rendicontazione a saldo zerocopriva anche i periodi contestati; (b) la cessione fu accompagnatadall'emissione di assegni da parte di [OSCURATO:PERSONA] proprio a copertura diogni eventuale debito pregresso — circostanza del tutto ignorata dai giudicidi merito; (c) non è logicamente sostenibile che una società di leasingautorizzi la cessione e il trasferimento della proprietà dei beni in presenzadi ratei insoluti.4.2.- Il motivo non ha consistenza.Mira, invero, a contestare la valutazione della prova effettuata dal giudicedi merito e rimessa al suo discrezionale apprezzamento e censurabile inquesta sede solo per difetto di motivazione, quando invece la sentenzaimpugnata dà conto delle ragioni per cui la rendicontazione, gli assegni edaltro non possono costituire prova del pagamento.Inoltre, il motivo è inammissibile anche in quanto con coglie la ratiodecidendi del giudizio probatorio: fa leva sul contenuto della prova (ossiache la rendicontazione coprisse anche il pregresso, e che gli assegni eranoemessi anche a copertura dei debiti passati) quando non è sul contenutoche la sentenza si è basata per escludere il valore probatorio, bensì sullaidoneità stessa degli atti a fornire quella prova, nel senso che gli assegninon dimostrano effettivo pagamento, così come non lo dimostra ilrendiconto.Numero registro generale 673/2024Numero sezionale 1972/2026Numero di raccolta generale 18341/2026Data pubblicazione 07/06/20265. Il ricorso, in conclusione, va rigettato e le spese, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente lespese, che liquida in euro 3500 per compensi ed euro 200 per gli esborsi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi
Sentenza Cassazione n. 18341/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris