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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 dicembre 2025

Cassazione n. 29190/2026

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to a Milano il 26/04/1960in qualità di persone offesenel procedimento penale a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]SAVIOTTI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]CASSELLA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Livornovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del provvedimentoimpugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Livorno per l'ulteriore corso;lette le conclusioni del difensore degli indagati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare inammissibile i ricorsi;lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 05/03/2026 il Tribunale di Livorno, in composizionemonocratica, ha rigettato l'istanza avanzata dalle persone offese Barbatoja 1961srl e [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la revoca dell'ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il medesimo [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato il reclamo, ex art.410bis cod. proc. pen., proposto dagli istanti avverso l'ordinanza di archiviazioneemessa il 12/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari.2.

Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione lepersone offese, tramite il loro difensore, articolando un unico motivo, con il qualesi deduce che il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca è abnorme e/ocomunque illegittimo.

Il difensore evidenzia infatti che il Tribunale ha rigettatol'istanza reputando non ammissibile e non previsto l'istituto della revocadell'ordinanza di rigetto del reclamo, ponendosi così in contrasto con le sentenzedella Cassazione che invece ammettono tale rimedio. [OSCURATO:PERSONA] si era poi limitatoa dire che i motivi posti a fondamento dell'istanza di revoca erano infondatisenza spigarne le ragioni e dunque con motivazione apparente.3.

Il 24/06/2026 il difensore delle persone originariamente indagatenell’ambito del procedimento penale archiviato, ha depositato una memoria nellaquale ha illustrato le ragioni di inammissibilità del ricorso.4.

Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, ai sensi dell'art. 611. comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.1.1.

Questa Corte ha più volte ribadito che è inammissibile il ricorso percassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa dal Tribunale ai sensidell'art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso ilprovvedimento di archiviazione, trattandosi di provvedimento che la stessadisposizione normativa definisce “non impugnabile” (Sez. 6, n. 12244 del07/03/2019, Fascetto, Rv. 275723 – 01, che ha precisato che il ricorso percassazione è, nella specie, proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'attogravato e non anche per far valere i vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen.).Alcune pronunce di questa Corte hanno poi precisato che, sebbene sia pacificoche il provvedimento di cui all’art. 410-bis cod. proc. pen. non è impugnabile,tuttavia alla parte che non sia stata posta in condizione di partecipareeffettivamente al procedimento instaurato per il controllo sulla decisionecontestata è consentito, quale rimedio atto a ripianare il difetto dipartecipazione, avanzare richiesta di revoca del provvedimento adottato, dapresentarsi al medesimo dal giudice del reclamo (Sez. 6, n. 27695 del20/05/2021, Cerroni, Rv. 281693 – 01).1.2.

Ciò premesso, occorre rilevare che il provvedimento con il quale ilgiudice provvede, in senso positivo o negativo, sull'istanza di revoca che hadeciso sul reclamo, contrariamente a quanto ritiene la difesa dei ricorrenti, non èricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.

Per il principio ditassatività delle impugnazioni di cui all'art. 568, comma 1, cod. proc. pen. unprovvedimento del giudice è infatti impugnabile solo se una norma ne prevedal'impugnabilità e solo con il mezzo di gravame dalla stessa previsto.

Nessunanorma prevede l'impugnabilità (e men che meno la ricorribilità per cassazione)del provvedimento di cui si discute (tanto più che, come detto, l'istituto dellarevoca dell'ordinanza che ha deciso il reclamo non è previsto dalla legge ed è dicreazione giurisprudenziale).

Del resto, sarebbe del tutto illogico e contrario allavolontà del legislatore ammettere l'impugnabilità di tale provvedimento dopo chelo stesso legislatore ha voluto espressamente escludere ogni possibilità diimpugnazione dell'ordinanza che decide il reclamo.Il provvedimento de quo, del resto, non ha neppure natura decisoria e non èdunque una sentenza in senso sostanziale (non comportando alcun accertamentodi responsabilità con effetti pregiudizievoli), sicché, a differenza di quantoammesso per altri provvedimenti, come ad esempio l'archiviazione perparticolare tenuità del fatto (cfr Sez. 6, n. 11263 del 11/03/2026, Mazzarella,Rv. 289545 – 01), non è neppure ipotizzabile l'impugnabilità con ricorso percassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost.Il provvedimento col quale il Tribunale decide sull'istanza di revoca non èdunque impugnabile né per violazione di legge né per vizio di motivazione.1.3.

Ciò premesso, va evidenziato che, contrariamente a quanto dedottodalla difesa degli istanti, il provvedimento impugnatonon presenta neppure profilidi abnormità.

Al riguardo va ricordato che secondo la costante giurisprudenza diquesta Suprema Corte è affetto da abnormità, non solo il provvedimento che,per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamentoprocessuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione dilegittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste,al di là di ogni ragionevole limite (Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000,Magnani, Rv. 215094 – 01).

Nel caso di specie tali profili di abnormità nonsussistono in quanto, a ben vedere, il giudice monocratico, nel rigettare l'istanzadi revoca ha comunque esercitato un potere che gli è riconosciuto dalla legge; ilfatto che la motivazione di tale provvedimento sia in parte errata (in diritto) e inparte meramente assertiva, integra al più una violazione di legge che tuttavianon consente di affermare che il potere sia stato esercitato al di fuori dei casiconsentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite o che lostesso, per la sua singolarità, si pone completamente al di fuori del sistemaorganico della legge processuale.1.4.

Va infine evidenziato che, in ogni caso, l'istanza di revoca si fondava, aben vedere, su presupposti completamente errati.

Come detto, la giurisprudenzaconsente di chiedere la revoca quando l'interessato non sia stato posto nellacondizione di partecipare al procedimento di reclamo innanzi al tribunale incomposizione monocratica.

Nel caso in esame invece, come emerge dagli attitrasmessi, i ricorrenti hanno regolarmente partecipato a quest'ultimoprocedimento, mentre le violazioni del diritto di difesa denunciate (nell'istanzaprima e nel ricorso per cassazione poi) attengono a fasi diverse e precedenti delprocedimento di archiviazione (quali l'omesso avviso da parte del PM dellarichiesta di archiviazione ad una delle persone offese); violazioni che quindi nonpotevano in alcun modo giustificare il ricorso all'istituto della revoca.2.

Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a Milano il 26/04/1960in qualità di persone offesenel procedimento penale a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]SAVIOTTI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]CASSELLA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Livornovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento del provvedimentoimpugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Livorno per l'ulteriore corso;lette le conclusioni del difensore degli indagati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare inammissibile i ricorsi;lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 05/03/2026 il Tribunale di Livorno, in composizionemonocratica, ha rigettato l'istanza avanzata dalle persone offese Barbatoja 1961srl e [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la revoca dell'ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il medesimo [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato il reclamo, ex art.410bis cod. proc. pen., proposto dagli istanti avverso l'ordinanza di archiviazioneemessa il 12/12/2025 dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari.2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione lepersone offese, tramite il loro difensore, articolando un unico motivo, con il qualesi deduce che il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca è abnorme e/ocomunque illegittimo. Il difensore evidenzia infatti che il Tribunale ha rigettatol'istanza reputando non ammissibile e non previsto l'istituto della revocadell'ordinanza di rigetto del reclamo, ponendosi così in contrasto con le sentenzedella Cassazione che invece ammettono tale rimedio. [OSCURATO:PERSONA] si era poi limitatoa dire che i motivi posti a fondamento dell'istanza di revoca erano infondatisenza spigarne le ragioni e dunque con motivazione apparente.3. Il 24/06/2026 il difensore delle persone originariamente indagatenell’ambito del procedimento penale archiviato, ha depositato una memoria nellaquale ha illustrato le ragioni di inammissibilità del ricorso.4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, ai sensi dell'art. 611. comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.1.1. Questa Corte ha più volte ribadito che è inammissibile il ricorso percassazione proposto nei confronti dell'ordinanza emessa dal Tribunale ai sensidell'art. 410-bis cod. proc. pen. sul reclamo della persona offesa avverso ilprovvedimento di archiviazione, trattandosi di provvedimento che la stessadisposizione normativa definisce “non impugnabile” (Sez. 6, n. 12244 del07/03/2019, Fascetto, Rv. 275723 – 01, che ha precisato che il ricorso percassazione è, nella specie, proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'attogravato e non anche per far valere i vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen.).Alcune pronunce di questa Corte hanno poi precisato che, sebbene sia pacificoche il provvedimento di cui all’art. 410-bis cod. proc. pen. non è impugnabile,tuttavia alla parte che non sia stata posta in condizione di partecipareeffettivamente al procedimento instaurato per il controllo sulla decisionecontestata è consentito, quale rimedio atto a ripianare il difetto dipartecipazione, avanzare richiesta di revoca del provvedimento adottato, dapresentarsi al medesimo dal giudice del reclamo (Sez. 6, n. 27695 del20/05/2021, Cerroni, Rv. 281693 – 01).1.2. Ciò premesso, occorre rilevare che il provvedimento con il quale ilgiudice provvede, in senso positivo o negativo, sull'istanza di revoca che hadeciso sul reclamo, contrariamente a quanto ritiene la difesa dei ricorrenti, non èricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. Per il principio ditassatività delle impugnazioni di cui all'art. 568, comma 1, cod. proc. pen. unprovvedimento del giudice è infatti impugnabile solo se una norma ne prevedal'impugnabilità e solo con il mezzo di gravame dalla stessa previsto. Nessunanorma prevede l'impugnabilità (e men che meno la ricorribilità per cassazione)del provvedimento di cui si discute (tanto più che, come detto, l'istituto dellarevoca dell'ordinanza che ha deciso il reclamo non è previsto dalla legge ed è dicreazione giurisprudenziale). Del resto, sarebbe del tutto illogico e contrario allavolontà del legislatore ammettere l'impugnabilità di tale provvedimento dopo chelo stesso legislatore ha voluto espressamente escludere ogni possibilità diimpugnazione dell'ordinanza che decide il reclamo.Il provvedimento de quo, del resto, non ha neppure natura decisoria e non èdunque una sentenza in senso sostanziale (non comportando alcun accertamentodi responsabilità con effetti pregiudizievoli), sicché, a differenza di quantoammesso per altri provvedimenti, come ad esempio l'archiviazione perparticolare tenuità del fatto (cfr Sez. 6, n. 11263 del 11/03/2026, Mazzarella,Rv. 289545 – 01), non è neppure ipotizzabile l'impugnabilità con ricorso percassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost.Il provvedimento col quale il Tribunale decide sull'istanza di revoca non èdunque impugnabile né per violazione di legge né per vizio di motivazione.1.3. Ciò premesso, va evidenziato che, contrariamente a quanto dedottodalla difesa degli istanti, il provvedimento impugnatonon presenta neppure profilidi abnormità. Al riguardo va ricordato che secondo la costante giurisprudenza diquesta Suprema Corte è affetto da abnormità, non solo il provvedimento che,per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamentoprocessuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione dilegittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste,al di là di ogni ragionevole limite (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000,Magnani, Rv. 215094 – 01). Nel caso di specie tali profili di abnormità nonsussistono in quanto, a ben vedere, il giudice monocratico, nel rigettare l'istanzadi revoca ha comunque esercitato un potere che gli è riconosciuto dalla legge; ilfatto che la motivazione di tale provvedimento sia in parte errata (in diritto) e inparte meramente assertiva, integra al più una violazione di legge che tuttavianon consente di affermare che il potere sia stato esercitato al di fuori dei casiconsentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite o che lostesso, per la sua singolarità, si pone completamente al di fuori del sistemaorganico della legge processuale.1.4. Va infine evidenziato che, in ogni caso, l'istanza di revoca si fondava, aben vedere, su presupposti completamente errati. Come detto, la giurisprudenzaconsente di chiedere la revoca quando l'interessato non sia stato posto nellacondizione di partecipare al procedimento di reclamo innanzi al tribunale incomposizione monocratica. Nel caso in esame invece, come emerge dagli attitrasmessi, i ricorrenti hanno regolarmente partecipato a quest'ultimoprocedimento, mentre le violazioni del diritto di difesa denunciate (nell'istanzaprima e nel ricorso per cassazione poi) attengono a fasi diverse e precedenti delprocedimento di archiviazione (quali l'omesso avviso da parte del PM dellarichiesta di archiviazione ad una delle persone offese); violazioni che quindi nonpotevano in alcun modo giustificare il ricorso all'istituto della revoca.2. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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