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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 gennaio 2025

Cassazione n. 10857/2025

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sulle istanze ex art. 284 cod. proc. pen. di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari proposta nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] esaminati gli atti relativi all'istanza; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].

OSSERVA

1. [OSCURATO:PERSONA], persona sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con dispositivo elettronico di controllo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., in quanto ricercato a fini estradizionali dal Governo dell'Uruguay, è stato ritenuto estradabile con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia il 23 gennaio 2025 e impugnata con ricorso per cassazione, la cui trattazione è stata fissata per l'udienza camerale del 10 aprile 2025 davanti a questa Sezione; Con istanza rivolta a questa Corte il ricorrente, a mezzo del suo difensore, chiede l'autorizzazione ex art. 284 cod. proc. pen. ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari per partecipare ad imminenti udienze e segnatamente: A) all'udienza dibattimentale del 24 marzo 2025 davanti al Tribunale di Brescia nel procedimento penale n. 1343/22, nel quale si è costituito parte civile; B) all'udienza camerale del 10 aprile 2025 davanti a questa Sezione nel procedimento estradizionale in epigrafe; c) nonché all'udienza camerale ex art.718 cod. proc. pen. davanti a questa Corte, in via di fissazione, per l'esame della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare personale.

2. Premesso che il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulle sole istanze relative alle udienze già fissate, le richieste del ricorrente non possono trovare accoglimento per le seguenti ragioni.

2.1. La richiesta relativa al punto A) non trova fondamento in quelle "eccezionali" ragioni, previste dall'art. 284, comma 3 cod. proc. pen., delle "indispensabili esigenze di vita"; nè la richiesta può essere accolta come istanza di "traduzione" all'udienza nella quale la parte civile è notoriamente rappresentata dal difensore, munito di procura speciale (art. 100 cod. proc. pen.).

2.2. Neppure risulta accoglibile la istanza sub B).

Secondo un principio già affermato in tema di mandato di arresto europeo avverso la decisione sulla consegna, prima della riforma del d.lgs. n. 10 del 2021 (Sez. 6, n. 35818 del 10/12/2020, Tamimi, Rv. 280114), nella fase del giudizio che si svolge dinanzi a questa Corte, qualunque sia la forma procedimentale adottata, "le parti sono rappresentate dai difensori".

P.Q.M.

Rigetta le richieste di autorizzazione.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulle istanze ex art. 284 cod. proc. pen. di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari proposta nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] esaminati gli atti relativi all'istanza; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA 1. [OSCURATO:PERSONA], persona sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con dispositivo elettronico di controllo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., in quanto ricercato a fini estradizionali dal Governo dell'Uruguay, è stato ritenuto estradabile con sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia il 23 gennaio 2025 e impugnata con ricorso per cassazione, la cui trattazione è stata fissata per l'udienza camerale del 10 aprile 2025 davanti a questa Sezione; Con istanza rivolta a questa Corte il ricorrente, a mezzo del suo difensore, chiede l'autorizzazione ex art. 284 cod. proc. pen. ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari per partecipare ad imminenti udienze e segnatamente: A) all'udienza dibattimentale del 24 marzo 2025 davanti al Tribunale di Brescia nel procedimento penale n. 1343/22, nel quale si è costituito parte civile; B) all'udienza camerale del 10 aprile 2025 davanti a questa Sezione nel procedimento estradizionale in epigrafe; c) nonché all'udienza camerale ex art.718 cod. proc. pen. davanti a questa Corte, in via di fissazione, per l'esame della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare personale. 2. Premesso che il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulle sole istanze relative alle udienze già fissate, le richieste del ricorrente non possono trovare accoglimento per le seguenti ragioni. 2.1. La richiesta relativa al punto A) non trova fondamento in quelle "eccezionali" ragioni, previste dall'art. 284, comma 3 cod. proc. pen., delle "indispensabili esigenze di vita"; nè la richiesta può essere accolta come istanza di "traduzione" all'udienza nella quale la parte civile è notoriamente rappresentata dal difensore, munito di procura speciale (art. 100 cod. proc. pen.). 2.2. Neppure risulta accoglibile la istanza sub B). Secondo un principio già affermato in tema di mandato di arresto europeo avverso la decisione sulla consegna, prima della riforma del d.lgs. n. 10 del 2021 (Sez. 6, n. 35818 del 10/12/2020, Tamimi, Rv. 280114), nella fase del giudizio che si svolge dinanzi a questa Corte, qualunque sia la forma procedimentale adottata, "le parti sono rappresentate dai difensori". P.Q.M. Rigetta le richieste di autorizzazione. Co
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