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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19204/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avvs alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], imputato per il reato previsto e punito dall'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; esaminato l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta, contestualmente, vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla mancata applicazione del disposto dell'art. 129 cod.proc.pen.; considerato che il motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile, non rientrando nel numerus clausus delle doglianze proponibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. [in termini, cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01, secondo cui, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge»; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234 - 01]; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avvs alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata; rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA], imputato per il reato previsto e punito dall'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; esaminato l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta, contestualmente, vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla mancata applicazione del disposto dell'art. 129 cod.proc.pen.; considerato che il motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile, non rientrando nel numerus clausus delle doglianze proponibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. [in termini, cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01, secondo cui, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge»; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234 - 01]; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso,
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