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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15702/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'i aprile 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha rigettato l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dallo Stato applicata nei suoi confronti dal Magistrato di sorveglianza della stessa città ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed a conferma di quanto già disposto dal Tribunale di Bologna con sentenza del 23 marzo 2018.

Ha, in proposito, rilevato che Darib, condannato alla pena di tre anni di reclusione per avere detenuto, nell'autovettura e nel box di pertinenza dell'abitazione, 93,6 kg di hashish, vanta precedenti condanne a pene, talune delle quali espiate in forma alternativa, ed è gravato da ulteriori pendenze, anche per reati in materia di narcotraffico.

Ha, di conseguenza, ritenuto che egli sia portatore di attuale pericolosità sociale, avuto riguardo, tra l'altro, alla gravità delle contestazioni ed alla professionalità palesata nel commettere, a più riprese ed anche dopo l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, reati afferenti al commercio di sostanze stupefacenti.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza tratto argomento da circostanze remote e, comunque, precedenti rispetto al reato la cui commissione gli è valsa l'adozione della misura di sicurezza, superate, per di più, dalla positiva evoluzione della sua personalità attestata dalla proficua sottoposizione al programma rieducativo e riabilitativo, che lo ha visto, tra l'altro, dedicarsi a regolare attività lavorativa, nonché dall'opportunità di contare sull'ausilio delle sorelle, con lui coabitanti e socialmente inserite.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.2.

L'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, stabilisce, al primo comma, che «Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato».

La disposizione deve essere interpretata alla luce dell'intervento della Corte costituzionale che, con sentenza n. 58 del 1995, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui obbliga il giudice a emettere l'ordine di espulsione, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, che si manifesta principalmente con la reiterazione dei fatti criminosi.

La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente affermato, in proposito, che «Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare» (Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271257; Sez. 3, n. 30493 del 24/06/2015, Taulla, Rv. 264804; Sez. 4, n. 50379 del 25/11/2014, Xhaferri, Rv. 261378)

3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha motivatamente ritenuto la persistenza della pericolosità sociale del condannato il quale, gravato da un precedente definito per il reato sanzionato dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato ex art. 80, comma 2, del medesimo testo normativo perché avente ad oggetto oltre 93 kg di hashish, commesso nel 2017, che gli è valso la condanna definitiva alla pena detentiva di tre anni di reclusione ed è sintomatico della sua contiguità a perniciose organizzazioni criminali, annovera, altresì, precedenti condanne e pendenze, oltre che per il reato sanzionato dall'art. 316- ter cod. pen., per gravi delitti, anche associativi, in materia di narcotraffico.

Il Tribunale di sorveglianza, rilevato che l'episodio accertato con la più recente sentenza di condanna si inserisce in un traffico internazionale, posto in essere da un gruppo, nel quale Darib ricopriva un ruolo di vertice, di soggetti di origine nordafricana dimoranti in Veneto ed Emilia-Romagna, dedito all'importazione dal Marocco di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, ha stimato l'attitudine delle informazioni acquisite in ordine al vissuto criminale del condannato ad attestare, a dispetto dell'esito positivo della misura alternativa a carattere terapeutico cui egli è stato sottoposto tra il 2019 ed il 2020, la sua attuale pericolosità sociale.4.

A fronte di un apparato argomentativo alieno da qualsivoglia deficit logico e coerente con le evidenze disponibili, il ricorrente si limita a contestare, in termini di tangibile genericità, l'adeguatezza della motivazione sottesa al provvedimento impugnato, esaltando l'esito positivo dell'affidamento terapeutico senza, tuttavia, considerare che, come segnalato dal Tribunale di sorveglianza, precedente intervento riabilitativo, peraltro di durata assai più ampia (in quanto protrattosi per un biennio, mentre quello più recente si è esaurito in poco più di quattro mesi), e coronato da apparente successo, è stato seguito dalla commissione, a breve distanza temporale, di gravi reati, sintomatici, oltre che del totale fallimento dell'azione rieducativa, dell'inserimento di Darib, con ruolo protagonistico, in più vasti ambienti criminali, senz'altro idoneo a rendere più intenso il pericolo di reiterazione della condotta criminosa.

Il Tribunale di sorveglianza ha, dunque, coerentemente fondato la propria valutazione su condotte che, quantunque precedenti all'arresto del 2017 ed al successivo intervento terapeutico-riabilitativo, testimoniano di una propensione all'illecito — attestata anche dalla ulteriore, concomitante pendenza per reato di diversa natura — che, tenuto conto di quanto accaduto in passato, non ha ritenuto elisa dalla fruttuosa sottoposizione all'affidamento ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, né dalla dedizione ad attività lavorativa lecita o dalle opportunità garantitegli nel contesto familiare.

Le obiezioni difensive non valgono, pertanto, ad attestare l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza resa dal Tribunale di sorveglianza che, ritenuta la persistente pericolosità sociale del condannato, destinatario della misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha debitamente considerato, deve conclusivamente affermarsi, ogni peculiarità della situazione emersa, pervenendo ad una decisione scevra da vizi ri'levabili in sede di legittimità.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativa mente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'i aprile 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha rigettato l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dallo Stato applicata nei suoi confronti dal Magistrato di sorveglianza della stessa città ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed a conferma di quanto già disposto dal Tribunale di Bologna con sentenza del 23 marzo 2018. Ha, in proposito, rilevato che Darib, condannato alla pena di tre anni di reclusione per avere detenuto, nell'autovettura e nel box di pertinenza dell'abitazione, 93,6 kg di hashish, vanta precedenti condanne a pene, talune delle quali espiate in forma alternativa, ed è gravato da ulteriori pendenze, anche per reati in materia di narcotraffico. Ha, di conseguenza, ritenuto che egli sia portatore di attuale pericolosità sociale, avuto riguardo, tra l'altro, alla gravità delle contestazioni ed alla professionalità palesata nel commettere, a più riprese ed anche dopo l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, reati afferenti al commercio di sostanze stupefacenti. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza tratto argomento da circostanze remote e, comunque, precedenti rispetto al reato la cui commissione gli è valsa l'adozione della misura di sicurezza, superate, per di più, dalla positiva evoluzione della sua personalità attestata dalla proficua sottoposizione al programma rieducativo e riabilitativo, che lo ha visto, tra l'altro, dedicarsi a regolare attività lavorativa, nonché dall'opportunità di contare sull'ausilio delle sorelle, con lui coabitanti e socialmente inserite. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.2. L'art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, stabilisce, al primo comma, che «Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato». La disposizione deve essere interpretata alla luce dell'intervento della Corte costituzionale che, con sentenza n. 58 del 1995, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui obbliga il giudice a emettere l'ordine di espulsione, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, che si manifesta principalmente con la reiterazione dei fatti criminosi. La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente affermato, in proposito, che «Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare» (Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271257; Sez. 3, n. 30493 del 24/06/2015, Taulla, Rv. 264804; Sez. 4, n. 50379 del 25/11/2014, Xhaferri, Rv. 261378) 3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha motivatamente ritenuto la persistenza della pericolosità sociale del condannato il quale, gravato da un precedente definito per il reato sanzionato dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato ex art. 80, comma 2, del medesimo testo normativo perché avente ad oggetto oltre 93 kg di hashish, commesso nel 2017, che gli è valso la condanna definitiva alla pena detentiva di tre anni di reclusione ed è sintomatico della sua contiguità a perniciose organizzazioni criminali, annovera, altresì, precedenti condanne e pendenze, oltre che per il reato sanzionato dall'art. 316- ter cod. pen., per gravi delitti, anche associativi, in materia di narcotraffico. Il Tribunale di sorveglianza, rilevato che l'episodio accertato con la più recente sentenza di condanna si inserisce in un traffico internazionale, posto in essere da un gruppo, nel quale Darib ricopriva un ruolo di vertice, di soggetti di origine nordafricana dimoranti in Veneto ed Emilia-Romagna, dedito all'importazione dal Marocco di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, ha stimato l'attitudine delle informazioni acquisite in ordine al vissuto criminale del condannato ad attestare, a dispetto dell'esito positivo della misura alternativa a carattere terapeutico cui egli è stato sottoposto tra il 2019 ed il 2020, la sua attuale pericolosità sociale.4. A fronte di un apparato argomentativo alieno da qualsivoglia deficit logico e coerente con le evidenze disponibili, il ricorrente si limita a contestare, in termini di tangibile genericità, l'adeguatezza della motivazione sottesa al provvedimento impugnato, esaltando l'esito positivo dell'affidamento terapeutico senza, tuttavia, considerare che, come segnalato dal Tribunale di sorveglianza, precedente intervento riabilitativo, peraltro di durata assai più ampia (in quanto protrattosi per un biennio, mentre quello più recente si è esaurito in poco più di quattro mesi), e coronato da apparente successo, è stato seguito dalla commissione, a breve distanza temporale, di gravi reati, sintomatici, oltre che del totale fallimento dell'azione rieducativa, dell'inserimento di Darib, con ruolo protagonistico, in più vasti ambienti criminali, senz'altro idoneo a rendere più intenso il pericolo di reiterazione della condotta criminosa. Il Tribunale di sorveglianza ha, dunque, coerentemente fondato la propria valutazione su condotte che, quantunque precedenti all'arresto del 2017 ed al successivo intervento terapeutico-riabilitativo, testimoniano di una propensione all'illecito — attestata anche dalla ulteriore, concomitante pendenza per reato di diversa natura — che, tenuto conto di quanto accaduto in passato, non ha ritenuto elisa dalla fruttuosa sottoposizione all'affidamento ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, né dalla dedizione ad attività lavorativa lecita o dalle opportunità garantitegli nel contesto familiare. Le obiezioni difensive non valgono, pertanto, ad attestare l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza resa dal Tribunale di sorveglianza che, ritenuta la persistente pericolosità sociale del condannato, destinatario della misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha debitamente considerato, deve conclusivamente affermarsi, ogni peculiarità della situazione emersa, pervenendo ad una decisione scevra da vizi ri'levabili in sede di legittimità. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativa mente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c