CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 30389/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del GIP del Tribunale di Perugia;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata il G.I.P. del Tribunale di Perugia ha applicatoa [OSCURATO:PERSONA], su richiesta delle parti, la pena di quattro anni di reclusione edeuro 900 di multa.2. L’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorsocontro la sentenza enunciando un unico motivo consistente in violazione di leggecon riferimento all’omessa riqualificazione del fatto contestato al capo 1) ai sensidegli artt. 56 e 624 cod. pen. Sostiene il ricorrente che la condotta si sia esauritanel danneggiare la recinzione e le inferriate esterne, investendo dunque dei beniche non rientrano nella nozione giuridica di privata dimora. Ne consegue che ilTribunale ha errato nell’inquadrare i fatti ai sensi degli artt. 56 e 624 bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Occorre premettere che, in tema di patteggiamento, la possibilità diricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto deve esserelimitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità chel'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essereesclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità;inoltre, anche in questo caso, la verifica sull'osservanza della previsione contenutanell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. deve essere compiutaesclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione dellasentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012,Rv. 254865 - 01). Detto questo, la lettura integrata dell’imputazione e dellamotivazione non rivela prima facie alcun errore nell’inquadramento giuridico delfatto, che anzi risulta correttamente indicato come tentato furto ex art. 624 biscod. pen. alla luce dell’ingresso nell’abitazione previa rottura della rete direcinzione, dell’inferriata di una finestra, del vetro dell’infisso e della zanzariera. Ilricorso è dunque manifestamente infondato nella parte in cui fa riferimento ad unacondotta materiale che si sarebbe arrestata “prima che l’agente facesse ingressonei locali di cui al capo 1 dell’imputazione”, visto che la sentenza, all’opposto,ogni caso, ai fini della qualificazione del reato de quo, è irrilevante che la condottamateriale si arresti a uno stadio antecedente all’ingresso nel luogo di privatadimora: si tratta infatti di elemento da valutare non ex se ma nel contesto delladirezione degli atti e nel ricorso, di fatto, non vi è contestazione sul punto poichési riconosce (p. 2) che la recinzione e l’inferriata, in quanto “elementi esterni”,facevano pur sempre parte dell’abitazione. A conferma di tale conclusione è inoltreopportuno richiamare la giurisprudenza di questa Corte in materia di aggravanteex art. 625, n. 2 cod. pen., secondo cui non è necessario che la violenza vengaesercitata direttamente sulla res oggetto di impossessamento, ben potendosiconfigurare tale aggravante anche quando la violenza venga indirizzata contro lostrumento materiale apposto sulla cosa per garantirne una più efficace difesa(Sez. 5, n. 33898 del 12/06/2017, Rv. 270478 – 01).2. Trattandosi di ipotesi ricompresa nello schema dell’art. 610, comma 5bis cod. proc. pen., l’inammissibilità può essere dichiarata d’ufficio e senzaformalità di procedura. La declaratoria di inammissibilità comporta, inoltre, lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]