CassazionedecretoSezione 6Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 12867/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 908/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, P.zza Martiri di Belfiore presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in ROMA, Via C.Fea 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] F3aolini e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente — e [OSCURATO:SOCIETA], -intimata- avverso la sentenza n. 1077/2019 della CORTE D'APPELLO di Catanzaro, depositata il 21/5/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza n. 1077/2019, depositata il 21/5/2019, in opposizione promossa dall'azienda [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], avverso decreto ingiuntivo, con il quale si era ingiunto alla prima di pagare alla seconda la somma di C 1.006.462,92, oltre interessi ai sensi della legge 231/2002, a titolo di ulteriore corrispettivo di prestazioni di ricovero ospedaliero effettate nell'anno 2007, sulla base della delibera n. 388/2008 della Regione Calabria che aveva innalzato il tetto massimo di spesa per le prestazioni effettuate in favore dell'ASP. La Corte d'appello ha ritenuto preliminarmente ammissibile l'intervento in giudizio della [OSCURATO:SOCIETA], quale cessionaria del credito, attraverso una lunga serie di cessioni, rilevando che, anche se della prima di queste, tra la Ca.Gi e la Thule, non vi era prova della comunicazione alla ASP, poiché anche tale cessione era avvenuta in base alla disciplina delle cartolarizzazioni, affermazione questa non oggetto di contestazione, la cessione doveva necessariamente essere avvenuta in forma pubblica. Nel merito, la Corte di merito ha affermato che l'effettuazione delle prestazioni non era stata contestata; quanto alla delibera regionale n. 388/2008, che aveva elevato il tetto di spesa regionale attribuito, per l'anno 2007, alla ASP di Catanzaro, essa doveva ritenersi immediatamente produttiva di effetti, in quanto solo un ulteriore ed eventuale saldo definitivo era rimesso alla Ric. 2020 n. 908 sez. M1 - ud. 03/03/2022 -2- disponibilità delle risultanze della mobilità extraregionale 2007; infine, stante l'assimilazione all'attività di impresa della prestazione di servizi sanitari, di natura patrimoniale, doveva applicarsi il regime degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002. Avverso detta pronuncia, l'[OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro propone ricorso per cassazione, notificato il 20/12/2019, affidato a tre motivi, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] (che si costituisce un atto con cui chiede dichiararsi inammissibile il ricorso avversario o rigettarsi lo stesso perché infondato, datato 12/1/2021) e della [OSCURATO:SOCIETA] (che non svolge difese) E' stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., di «norme di diritto e del contratto in relazione all'art.1264 c.c.» e l'omesso esame circa un fatto decisivo rappresentato dalla mancata prova della comunicazione al debitore ceduto della prima delle cessioni di credito, quella tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], con conseguente inopponibilità alla debitrice della suddetta cessione e di quelle successive, nonché c1.41 fatto che le fatture allegate in sede di costituzione dell'intervenuta PJT non corrispondevano alle due fatture emesse dall'originaria cedente CA.GI e trasmesse alla ASP di Catanzaro; b) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., di «norme di diritto e del contratto in relazione al d.lgs. n. 502/1992, all'art.4 del contratto stipulato da CAGI in data 23/10/2008, alla L.R. 30/2003, alle deliberazioni di Giunta della Regione Calabria nn. 361/2004 e 388/2008», avendo la Corte di merito erroneamente ritenuto applicabile la DGR n. Ric. 2020 n. 908 sez. M1 - ud. 03/03/2022 -3- 361/2004, emanata in attuazione della LR n. 30/2003, laddove la domanda era volta alla applicazione di altra DGR, la n. 388/2008, contemplante una rideterminazione del tetto complessivo aziendale sulla base delle risultanze della mobilità, sul presupposto, non verificatosi, di un approvazione di variazione di bilancio, ai fini del necessario finanziamento, da parte della Regione, con conseguente impossibilità di remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori del tetto contrattuale; c) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., di «norme di diritto e del contratto in relazione al d.lgs. 231/2002 ed alle clausole del contratto stipulato il 23/10/2008», nonché l'omesso esame di fatto decisivo, in relazione all'accoglimento della domanda di riconoscimento degli interessi secondo la disciplina delle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 231/2002, trattandosi di particolare rapporto concessorio e comunque in difetto di liquidità del credito e di messa in mora dell'[OSCURATO:PERSONA]. 2. Preliminarmente, va rilevata la tardività della costituzione del [OSCURATO:SOCIETA]. 3. La prima censura è inammissibile. La ricorrente lamenta la contraddittorietà motivazionale per avere la Corte d'appello rilevato che la prima delle cessioni di credito invocate dall'intervenuta in giudizio, quella del 2015 tra la CA.GI. e la Thule, fosse opponibile alla debitrice ASP di Catanzaro pur in mancanza di prova della necessaria comunicazione al debitore ceduto, essendo sufficiente la pubblicità della suddetta cessione in [OSCURATO:PERSONA], secondo la disciplina delle cartolarizzazioni. Ora, la Corte d'appello, dopo avere rilevato la mancanza di una specifica comunicazione, ha tuttavia aggiunto che tale cessione era avvenuta in base alla disciplina delle cartolarizzazioni, con Ric. 2020 n. 908 sez. MI. - ud. 03/03/2022 -4- la pubblicità legale conseguente, e che tale affermazione dell'interveniente non era stata oggetto di specifica contestazione. Ora la ricorrente si limita ad affermare che la prova documentale della comunicazione dovesse comunque essere offerta, non cogliendo quindi la ratio decidendi. In effetti, la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713); nel caso di cessioni in blocco, la pubblicazione della notizia, in [OSCURATO:PERSONA], ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264, c.c., al fine di agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere sempre validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, non subordinata a particolari requisiti di forma; e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495, Cass., 17/03/2006, n. 5997). La seconda parte della censura, in punto di mancata corrispondenza delle fatture nn. 999 e 1002 del 2008 oggetto delle cessioni, prodotte dall'interveniente, e quelle prodotte dalla creditrice originaria, è inconferente rispetto al decisum: la Corte d'appello ha infatti rilevato che la contestazione, mossa a seguito dell'intervento della 1331-, era comunque priva di rilievo, Ric. 2020 n. 908 sez. MI. - ud. 03/03/2022 -5- in quanto la cessione necessariamente investiva «il credito nella misura indicata, nella specie incontestata, e ritenuto sussistente in capo alla cedente» .La doglianza non si confronta con tale statuizione. 4. La seconda censura è inammissibile, in quanto del tutto non pertinente al decisum. Invero la Corte d'appello ha ritenuto applicabile la delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 388/2008 (non quella n. 361/2004, emanata in attuazione della LR n. 30/2003, indicata nel motivo, avendo solo ad abundantiam la Corte di merito fatto ad essa riferimento) ed ha ritenuto - statuizione questa non efficacemente e puntualmente censurata - che tale delibera del 2008, che aveva rideterminato i tetti di spesa aziendali per l'anno 2007, sulla base della mobilità infraregionale dello stesso anno, avesse quindi elevato il plafond attribuito alla ASP di Catanzaro, essendo questa disposizione immediatamente operante. 5. Il terzo motivo è invece, in parte, infondato, in parte, inammissibile. Questa Corte ha affermato che «nel caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private preaccreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità (sussumibile nella "transazione commerciale" di cui all'art.2, comma 1, lett. a, del citato decreto) con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa Ric. 2020 n. 908 sez. M1 - ud. 03/03/2022 -6- erogate» (Cass. 20391/2016; Cass. 17665/2019; Cass.32505/2019). Ora, deve ammettersi l'applicazione anche nei rapporti con le strutture convenzionate e nei contratti aventi ad oggetto prestazioni erogate per conto del [OSCURATO:PERSONA] degli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002. Nella specie, si discute di un rapporto instaurato successivamente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. La seconda parte della censura, relativa alla eccezione di carenza di liquidità e di messa in mora dell'[OSCURATO:PERSONA] «tenuto conto di quanto previsto dalle clausole del contratto sottoscritto dalla struttura», è inammissibile per difetto di autosufficienza, limitandosi la ricorrente a richiamare altre decisioni assunte da giudici di merito. 6.Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l'intimato svolto tempestiva attività difensiva. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. Così deciso, a Roma, nella ca