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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2026

Cassazione n. 35140/2026

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![OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SF1004 SEZIONE PENALE Composra da 35140 -26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 14083/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Re!alore CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] ALESSANDRO D'[OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14076/2026 LUCA LORENZElTi [OSCURATO:PERSONA] ha ptonunciato ia beguyriie ORDINANZA 1,11ricor;0 propo ,;to nano a SeN [OSCURATO:PERSONA] remo H [OSCURATO:DATA_NASCITA] avvetso la sentenza dei 27/10/2023 deiia Corte nppello di Bari dato avviso alle parti; udita IJ relazione svolta da! Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ,co [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicala in epigrafe, ha confermalo la pronuncia del Tribunale di Foggia del 13 dicembre 2024, che aveva dy.lflarnto Luca tauffri...ida responsabile (-le; rate di cui all'art. 73, coi -min i-7id,p3..?. 9 otobre igen"), 109 e, i a reUdiVa specifica, lo aveva condannato aila pena di un anno e sei Lnesi di reclusione e di COM 4.000 di multa.

L'imputato era chiamato a rispondere di detenzione, a fini di spaccio, di marguana, essendo 'stato trovato in possesso di una pianta alta circa 170 centimetri, 14 grammi di lnfloresiilienZt2 e un ulteriore quantitativo pari a 66 oltre 2,d un ltru grammo di bustailLa, per un totale di siosLmiza dai qua ;e erano ricavabili, secondo gli accei_drnerili tecnici, 636 dosi medie singole. fi neoirCritC deduce ; con quatti o i-acuivi.vioftizione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta de ,iiirinazione non esclusivamente personale; b) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla recidiva specifica, appliciata ii;en,,:a una concreta verifica della maggiore pericolosità sociale; c) violazione di legge e vizio d: motivazione per il diniego dell'art. 131 biscod. peri. e dell'attonuante di cui all'art,62 n A cod.pen, d) vicAazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena, fissala in rniswa superiore al inininto edittale senza adeguata considerazione del comportamento collaborativo.

Ilditerisoi e h(-! dvr0ouii.Oto -Ì-;er io? :a.

3. il ricorso e inammissibile, 3.1.0 primo motivo, pur formalmente articolato come violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita i umi dversa lettura del compendio probatorio, prectiHa nei giudeo I egttintita t e ;(-)i- confionIL puntualmente con la motivazione (-oritorrne delle sentenLe di [OSCURATO:PERSONA] territoriale ha escluso la destinazione della sostanza all'uso eSdliSiVarnellte personale OUlj,i bas(„-:i di ur -la valutazione: complessiva degli elementi acquisiti Ha valcirizitoi Pr riir-yarite quaritita stupeíacente e i: numero delle dosi ricavabili, nonché la presenza, oltre alla pianta, di infiorescenze e di marijuana già essiccata. fila inoltre considerato la deperibilità del prodotto pronto per la cessione, b .a mie I qudiTL 7:jt{v0 di (56 drammi pari a 260 doui, come emerge dallo stesso ricorso a pag. 21), Ha tenuto conto delle dichiarazioni lestimoniali, ritenute iiidonee a dimostrare la destinazione esclusivamente personale.

È principio consolidato che il dato ponderale nom dissolva ., da solo„ l'onere di provare la dei..•-tinazione ilecta diHia gii udm.,i ndicah da¦ I'dtt, 113, comma 1-bis, d.P.R. n. 509 dei 1999 uun costituiscono prova legale, ma indizisoggetti alla regola dell'art. 192, comma 2, cod. proc peri. e olia verifica della resnow__.abilitù oltre ogni ragionevoie duhnici.

Quando, lurtavia, I quantitativo sii tale da risultare ranionevolmente in(7:on -q-mtibile con l'a ,...,-;sunzione esclusivamente personale dell'intero prodotto, io sua valenza indiziarla cresce in proporzione al numero delle dosi ricavabili e si salda con gli ulteriori elementi acquisiti (Sez. 3, n.16610 del 09/10/2011, P.v. 260991-0I).

Non ricorre, pertanto, un'inversione dell'onere della prova, ma l'applicazione del criterio di valutazione indiziarla dell'art.. 192 cod. proc. peti.

Nel caso in esame, i dato delle 636 dosi è stato coerentemente coniugato con io depetibilita di buon3 dediu odize già essiceàta e con l'incompletezza della versione dell'imputato, riferita alla sola pianta e non anche alle infiorescenze e ai sessonLnisei grammi rinvenuti.

La censura oppone cosi una ricostruzione alternativa a una motivazione non manifestamente iliogica, senza individuarne .._.flettive licAture argomentative.

1.2. Il secondo motivo e rharlife':;tamente infondato.

La 'sentenza impugnata nOH ha desunto !a recidiva dai mero dato formale dei precedenti, ma ha cotisiderato il precedente specifico e il periodo non eccessivamente lungo in CLii si 1"nanitestata Ci reiterazione, 00.5'1r-11U -do deli'omogeneita delie condotte, dalla gravità dei precedente e dal tempo intercorso la perdurante inclinazione al delitto.

La motivazione si conforma al criterio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il riconoscimento della recidiva esige un apprezzamento concreto della progressione chi-l-lino:sa e della relazione qualificata tra i precedenti e il nuovo illecito, avuto riguardo, tra l'altro, alla tipologia dei rent, alla loro prossimità temporale, ai grado di orrensivila e alla natura dei beni giuhdici lesi, non essendo sufficiente la mera esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé,Py, 747833). il (•;.1-,,'_o e il noti\iiu otaniestarnente infondati.

Il diniego della causa 0, non punibilita prevista dall'art. 1.31 - bis cod. pen. stato sorretto dalla 131uralità degli indici di offensività quantità complessiva, numero delle dosi, articolazione della detenzione e precedente specifico apprezzati unitariamente, aconforrriiià principio seiiwodo cui ià particolare tenuità richiede la ',/aiiita/:!(-.)ne gioLidie modalità della condotta, dell'esiguità del danno o dei pericolo e del grado di colpevolezza (Sez.

U, n. 13681 dei 25/02/201.6, -ilishaj).

L'esclusione dell'cittenuarite 0 c.c aL ano Lo n./i e stata sostenuta, con motivazione non manifestamente illogica, in ragione del numero delle dosi destinate alla cessione.

Quanto alla pena, la quantificazionee nferiot -e ai rriedio edittale e la ni:;_divo/ione e1!.. piincipio secondo cui là ueteiTninazionedella pena tra il minimo od il massimo edittaie rientra tra i poteri discrezionali dei giudice di merito ed insindacabile 5 i cui LI end applicaud in misura nedi e, ancor più, so piossima di niinircip, anche ovo i giudicante si sia limitalo a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sei. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, R \I. 256197; Sei. 2, n. 23852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi, Rv. 2.56464) Sei. 2 r'.7006$ del 22/02/2019. [OSCURATO:PERSONA], Ry. 2762831 1 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Proc. peri., là condanna del ricorrente di pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inathinissibiie ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e delta somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cosi deciso„ 15/09/2026estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA] ci t: i 'TT 2026 L' ASSISTENTE '3.TDIZIARI0 Dott.ssa Ked temente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SF1004 SEZIONE PENALE Composra da 35140 -26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 14083/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Re!alore CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] ALESSANDRO D'[OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14076/2026 LUCA LORENZElTi [OSCURATO:PERSONA] ha ptonunciato ia beguyriie ORDINANZA 1,11ricor;0 propo ,;to nano a SeN [OSCURATO:PERSONA] remo H [OSCURATO:DATA_NASCITA] avvetso la sentenza dei 27/10/2023 deiia Corte nppello di Bari dato avviso alle parti; udita IJ relazione svolta da! Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ,co [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicala in epigrafe, ha confermalo la pronuncia del Tribunale di Foggia del 13 dicembre 2024, che aveva dy.lflarnto Luca tauffri...ida responsabile (-le; rate di cui all'art. 73, coi -min i-7id,p3..?. 9 otobre igen"), 109 e, i a reUdiVa specifica, lo aveva condannato aila pena di un anno e sei Lnesi di reclusione e di COM 4.000 di multa. L'imputato era chiamato a rispondere di detenzione, a fini di spaccio, di marguana, essendo 'stato trovato in possesso di una pianta alta circa 170 centimetri, 14 grammi di lnfloresiilienZt2 e un ulteriore quantitativo pari a 66 oltre 2,d un ltru grammo di bustailLa, per un totale di siosLmiza dai qua ;e erano ricavabili, secondo gli accei_drnerili tecnici, 636 dosi medie singole. fi neoirCritC deduce ; con quatti o i-acuivi.vioftizione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta de ,iiirinazione non esclusivamente personale; b) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla recidiva specifica, appliciata ii;en,,:a una concreta verifica della maggiore pericolosità sociale; c) violazione di legge e vizio d: motivazione per il diniego dell'art. 131 biscod. peri. e dell'attonuante di cui all'art,62 n A cod.pen, d) vicAazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena, fissala in rniswa superiore al inininto edittale senza adeguata considerazione del comportamento collaborativo. Ilditerisoi e h(-! dvr0ouii.Oto -Ì-;er io? :a. 3. il ricorso e inammissibile, 3.1.0 primo motivo, pur formalmente articolato come violazione di legge e vizio di motivazione, sollecita i umi dversa lettura del compendio probatorio, prectiHa nei giudeo I egttintita t e ;(-)i- confionIL puntualmente con la motivazione (-oritorrne delle sentenLe di [OSCURATO:PERSONA] territoriale ha escluso la destinazione della sostanza all'uso eSdliSiVarnellte personale OUlj,i bas(„-:i di ur -la valutazione: complessiva degli elementi acquisiti Ha valcirizitoi Pr riir-yarite quaritita stupeíacente e i: numero delle dosi ricavabili, nonché la presenza, oltre alla pianta, di infiorescenze e di marijuana già essiccata. fila inoltre considerato la deperibilità del prodotto pronto per la cessione, b .a mie I qudiTL 7:jt{v0 di (56 drammi pari a 260 doui, come emerge dallo stesso ricorso a pag. 21), Ha tenuto conto delle dichiarazioni lestimoniali, ritenute iiidonee a dimostrare la destinazione esclusivamente personale. È principio consolidato che il dato ponderale nom dissolva ., da solo„ l'onere di provare la dei..•-tinazione ilecta diHia gii udm.,i ndicah da¦ I'dtt, 113, comma 1-bis, d.P.R. n. 509 dei 1999 uun costituiscono prova legale, ma indizisoggetti alla regola dell'art. 192, comma 2, cod. proc peri. e olia verifica della resnow__.abilitù oltre ogni ragionevoie duhnici. Quando, lurtavia, I quantitativo sii tale da risultare ranionevolmente in(7:on -q-mtibile con l'a ,...,-;sunzione esclusivamente personale dell'intero prodotto, io sua valenza indiziarla cresce in proporzione al numero delle dosi ricavabili e si salda con gli ulteriori elementi acquisiti (Sez. 3, n.16610 del 09/10/2011, P.v. 260991-0I). Non ricorre, pertanto, un'inversione dell'onere della prova, ma l'applicazione del criterio di valutazione indiziarla dell'art.. 192 cod. proc. peti. Nel caso in esame, i dato delle 636 dosi è stato coerentemente coniugato con io depetibilita di buon3 dediu odize già essiceàta e con l'incompletezza della versione dell'imputato, riferita alla sola pianta e non anche alle infiorescenze e ai sessonLnisei grammi rinvenuti. La censura oppone cosi una ricostruzione alternativa a una motivazione non manifestamente iliogica, senza individuarne .._.flettive licAture argomentative. 1.2. Il secondo motivo e rharlife':;tamente infondato. La 'sentenza impugnata nOH ha desunto !a recidiva dai mero dato formale dei precedenti, ma ha cotisiderato il precedente specifico e il periodo non eccessivamente lungo in CLii si 1"nanitestata Ci reiterazione, 00.5'1r-11U -do deli'omogeneita delie condotte, dalla gravità dei precedente e dal tempo intercorso la perdurante inclinazione al delitto. La motivazione si conforma al criterio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il riconoscimento della recidiva esige un apprezzamento concreto della progressione chi-l-lino:sa e della relazione qualificata tra i precedenti e il nuovo illecito, avuto riguardo, tra l'altro, alla tipologia dei rent, alla loro prossimità temporale, ai grado di orrensivila e alla natura dei beni giuhdici lesi, non essendo sufficiente la mera esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibé,Py, 747833). il (•;.1-,,'_o e il noti\iiu otaniestarnente infondati. Il diniego della causa 0, non punibilita prevista dall'art. 1.31 - bis cod. pen. stato sorretto dalla 131uralità degli indici di offensività quantità complessiva, numero delle dosi, articolazione della detenzione e precedente specifico apprezzati unitariamente, aconforrriiià principio seiiwodo cui ià particolare tenuità richiede la ',/aiiita/:!(-.)ne gioLidie modalità della condotta, dell'esiguità del danno o dei pericolo e del grado di colpevolezza (Sez. U, n. 13681 dei 25/02/201.6, -ilishaj). L'esclusione dell'cittenuarite 0 c.c aL ano Lo n./i e stata sostenuta, con motivazione non manifestamente illogica, in ragione del numero delle dosi destinate alla cessione. Quanto alla pena, la quantificazionee nferiot -e ai rriedio edittale e la ni:;_divo/ione e1!.. piincipio secondo cui là ueteiTninazionedella pena tra il minimo od il massimo edittaie rientra tra i poteri discrezionali dei giudice di merito ed insindacabile 5 i cui LI end applicaud in misura nedi e, ancor più, so piossima di niinircip, anche ovo i giudicante si sia limitalo a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sei. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, R \I. 256197; Sei. 2, n. 23852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi, Rv. 2.56464) Sei. 2 r'.7006$ del 22/02/2019. [OSCURATO:PERSONA], Ry. 2762831 1 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. Proc. peri., là condanna del ricorrente di pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inathinissibiie ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e delta somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso„ 15/09/2026estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA] ci t: i 'TT 2026 L' ASSISTENTE '3.TDIZIARI0 Dott.ssa Ked temente