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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 giugno 2023

Cassazione n. 19841/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3061/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] C, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA

V. SALUZZO 65, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- e contro la F.lli Cigliano di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. - intimata - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.5079/2019 depositata il 31/10/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che si deve provvedere sulle spese a favore della parte resistente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione .

Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.155,00 oltre duecento per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma,il 24/06/2023.

IL Pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3061/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] C, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V. SALUZZO 65, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- e contro la F.lli Cigliano di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. - intimata - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n.5079/2019 depositata il 31/10/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che si deve provvedere sulle spese a favore della parte resistente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione . Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.155,00 oltre duecento per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 24/06/2023. IL Pr
Decreto Cassazione n. 19841/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris