CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022
Cassazione n. 44766/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Catania, che in riforma della pronuncia di primo grado ne ha ritenuto la responsabilità in ordine al meno grave delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, irrogandogli la pena di un anno di reclusione e 2.000,00 euro di multa. Rilevato che i motivi dedotti, meramente enunciati, si rivelano non solo generici ma anche improponibili quanto alla misura della pena (di cui non si contestano profili di illegalità) ed alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, di cui si è solo invocato il riconoscimento a motivo dell'ammissione dell'addebito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 7 ottobre 2022 Il consigliere e ensore resid te [OSCURATO:PERSONA]