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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 51012/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28115/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente alla mancata rinnovazione istruttoria tramite perizia psichiatrica, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, i quali hanno rappresentato, oltre all'assenza di elementi patologici da cui inferire che la capacità di intendere e volere fosse scemata, che si è proceduto con rito abbreviato "secco"; Ritenuto che l'ulteriore doglianza, relativa alla carenza di elemento soggettivo è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 28115/23 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente alla mancata rinnovazione istruttoria tramite perizia psichiatrica, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, i quali hanno rappresentato, oltre all'assenza di elementi patologici da cui inferire che la capacità di intendere e volere fosse scemata, che si è proceduto con rito abbreviato "secco"; Ritenuto che l'ulteriore doglianza, relativa alla carenza di elemento soggettivo è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 51012/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris