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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18770/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 43452_23 Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 73, TU Stup., sostenendo che, non essendo configurabile una posizione di garanzia in capo all'imputata, la stessa non possa rispondere a titolo di concorso omissivo nel reato commesso dal convivente, passeggero trasportato, non emergendo dagli atti elementi atti a sostenere che la stessa abbia apportato un contributo causale all'attività illecita commessa dal convivente, donde non sarebbe ravvisabile nemmeno una condotta attiva di concorso nel reato; Ritenuto che tale unico motivo è da qualificarsi come inammissibile: a) sia perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici in sede di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; b) sia perché volto a prefigurare una rivalutazione e comunque un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, per definizione estranea al sindacato di questa Corte ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; c) sia infine, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, attesa la contestazione a titolo di concorso ex art. 110, cod. pen. e non l'art. 40, cod. pen., in quanto autrice della condotta consapevole di trasporto; Ritenuto, infatti, che la Corte d'appello, nel confutare con argomentazioni prive di illogicità manifeste il primo motivo di ricorso, sostanzialmente replicato in questa sede di legittimità, senza alcun apprezzabile elemento di novità critica, ha chiarito le ragioni per le quali non potesse essere posto in discussione il giudizio di responsabilità del primo giudice, ritenendo sussistere la prova logica della consapevolezza della ricorrente della presenza della cocaina sulla propria autovettura, nonché del contributo causale fornito trasportando lo stupefacente sul mezzo, agevolando il proposito criminoso del complice, desumendo tale prova logica dal comportamento dalla stessa tenuto alla vista degli operanti (forte agitazione e vistoso tremore alle mani, non certo ricollegabile ad uno spavento ma, come logicamente afferma la sentenza, alla consapevolezza di stare trasportando stupefacente, visto che l'auto era di sua proprietà, che lei era incensurata e munita di valida patente di guida, sicchè nulla aveva da temere se non il fatto di trasportare lo stupefacente) e nelle contraddittorie dichiarazioni rese nel corso del procedimento prima e del processo poi, come chiaramente evidenziato nella motivazione; analogamente del tutto scevra da illogicità manifeste è l'affermazione dei giudici di appello che ritengono tutt'altro che trascurabile l'aiuto fornito al complice, quale soggetto "pulito" in grado di garantire un viaggio in sicurezza o comunque con maggiori cautele rispetto ad una trasferta eseguita con mezzi diversi da un'auto regolare e condotta da persona insospettabile; Ritenuto, dunque, che è evidente come le censure prospettino una critica risolventesi nel mero dissenso della ricorrente rispetto all'approdo valutativo operato dalla Corte d'appello, non consentito in questa sede, con conseguente giudizio di manifesta infondatezza; che, infatti, deve, a tal proposito, essere ribadito che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989 - dep. 11/01/1990, Bianchesi, Rv. 182961).

Il controllo di legittimità sulla motivazione è, infatti, diretto ad accertare se a base della pronuncia del giudice di merito esista un concreto apprezzamento del materiale probatorio e/o indiziario e se la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici.

Restano escluse da tale controllo sia l'interpretazione e la consistenza degli indizi e delle prove sia le eventuali incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del provvedimento impugnato: ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti ne' su altre spiegazioni, per quanto plausibili o logicamente sostenibili, formulate dal ricorrente (Sez. 6, n. 1762 del 15/05/1998 - dep. 01/06/1998, Albano L, Rv. 210923); Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. (;i? P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 43452_23 Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 73, TU Stup., sostenendo che, non essendo configurabile una posizione di garanzia in capo all'imputata, la stessa non possa rispondere a titolo di concorso omissivo nel reato commesso dal convivente, passeggero trasportato, non emergendo dagli atti elementi atti a sostenere che la stessa abbia apportato un contributo causale all'attività illecita commessa dal convivente, donde non sarebbe ravvisabile nemmeno una condotta attiva di concorso nel reato; Ritenuto che tale unico motivo è da qualificarsi come inammissibile: a) sia perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici in sede di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; b) sia perché volto a prefigurare una rivalutazione e comunque un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, per definizione estranea al sindacato di questa Corte ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; c) sia infine, perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, attesa la contestazione a titolo di concorso ex art. 110, cod. pen. e non l'art. 40, cod. pen., in quanto autrice della condotta consapevole di trasporto; Ritenuto, infatti, che la Corte d'appello, nel confutare con argomentazioni prive di illogicità manifeste il primo motivo di ricorso, sostanzialmente replicato in questa sede di legittimità, senza alcun apprezzabile elemento di novità critica, ha chiarito le ragioni per le quali non potesse essere posto in discussione il giudizio di responsabilità del primo giudice, ritenendo sussistere la prova logica della consapevolezza della ricorrente della presenza della cocaina sulla propria autovettura, nonché del contributo causale fornito trasportando lo stupefacente sul mezzo, agevolando il proposito criminoso del complice, desumendo tale prova logica dal comportamento dalla stessa tenuto alla vista degli operanti (forte agitazione e vistoso tremore alle mani, non certo ricollegabile ad uno spavento ma, come logicamente afferma la sentenza, alla consapevolezza di stare trasportando stupefacente, visto che l'auto era di sua proprietà, che lei era incensurata e munita di valida patente di guida, sicchè nulla aveva da temere se non il fatto di trasportare lo stupefacente) e nelle contraddittorie dichiarazioni rese nel corso del procedimento prima e del processo poi, come chiaramente evidenziato nella motivazione; analogamente del tutto scevra da illogicità manifeste è l'affermazione dei giudici di appello che ritengono tutt'altro che trascurabile l'aiuto fornito al complice, quale soggetto "pulito" in grado di garantire un viaggio in sicurezza o comunque con maggiori cautele rispetto ad una trasferta eseguita con mezzi diversi da un'auto regolare e condotta da persona insospettabile; Ritenuto, dunque, che è evidente come le censure prospettino una critica risolventesi nel mero dissenso della ricorrente rispetto all'approdo valutativo operato dalla Corte d'appello, non consentito in questa sede, con conseguente giudizio di manifesta infondatezza; che, infatti, deve, a tal proposito, essere ribadito che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente; ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non rientrano quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali, salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione (v., tra le tante: Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989 - dep. 11/01/1990, Bianchesi, Rv. 182961). Il controllo di legittimità sulla motivazione è, infatti, diretto ad accertare se a base della pronuncia del giudice di merito esista un concreto apprezzamento del materiale probatorio e/o indiziario e se la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici. Restano escluse da tale controllo sia l'interpretazione e la consistenza degli indizi e delle prove sia le eventuali incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del provvedimento impugnato: ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti ne' su altre spiegazioni, per quanto plausibili o logicamente sostenibili, formulate dal ricorrente (Sez. 6, n. 1762 del 15/05/1998 - dep. 01/06/1998, Albano L, Rv. 210923); Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. (;i? P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il
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