CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 luglio 2026
Cassazione n. 24126/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]/1, in persona delCommissario liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa2026 dalle avvocate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';2766 - controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale e legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dalleavvocate [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]';- controricorrente -avverso la sentenza n. 1227/2021 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 25/11/2021 R.G.N. 176/2020;Numero registro generale 3106/2022Numero sezionale 2766/2026Numero di raccolta generale 24126/2026Data pubblicazione 27/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso lasentenza della Corte di Appello di Lecce in epigrafe indicata, concui è stata respinta la sua impugnazione proposta avverso ladecisione del Tribunale di Lecce n. 38782/2019, la quale avevarigettato la domanda dal medesimo proposta il 2.11.2016 perottenere la condanna della Asl di Lecce, sua datrice di lavoro, edella Gestione liquidatoria dell’ex [OSCURATO:PERSONA] 1, al risarcimentodei danni, patrimoniali e non, a lui cagionati per la mancatatempestiva assunzione a far data dal 24.04.1992.2. A sostegno di tale domanda il ricorrente aveva dedotto diessersi collocato utilmente nella graduatoria di concorso perassistente tecnico bandito dalla [OSCURATO:PERSONA] 1 (divenutasuccessivamente [OSCURATO:PERSONA]) la quale, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],anziché attingere a detta graduatoria ancora efficace ex lege,aveva pubblicato un altro bando per un nuovo concorso per lamedesima qualifica che, impugnato davanti al giudiceamministrativo, era stato dapprima sospeso in via cautelare dalConsiglio di Stato, e poi annullato da una sentenza del TAR del19.12.2007, passata in giudicato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].2.1. Il ricorrente ha altresì dedotto che il menzionatoprovvedimento di sospensione aveva indotto l’Usl ad assumerlonel 1994 condizionatamente all’esito del giudizioamministrativo, e che nel periodo trascorso fino all’assunzionein via cautelare, a partire dalla predetta data del 24.04.1992 incui egli avrebbe dovuto essere assunto per scorrimento dellaNumero registro generale 3106/2022Numero sezionale 2766/2026Numero di raccolta generale 24126/2026Data pubblicazione 27/07/2026graduatoria del primo bando di concorso, aveva riportato dannidei quali chiedeva di essere risarcito.3. La predetta sentenza della Corte territoriale, confermando ladecisione del giudice di prime cure secondo cui per il dirittorisarcitorio rivendicato era maturata la prescrizionequinquennale, ha respinto la relativa domanda, sul presuppostoche il lavoratore avrebbe potuto esercitare il proprio diritto giàin epoca precedente, e cioè dal momento dell’assunzioneavvenuta, sia pur sub condicione, nel 1994, richiamando alriguardo l’art. 1365 c.c. ed affermando che anche lasospensione disposta dal giudice amministrativo ha naturacostitutiva al pari della pronuncia di annullamento dell’attoimpugnato.4. Il ricorso del lavoratore è articolato su cinque motivi diimpugnazione, ed illustrato da memoria.5. L’[OSCURATO:PERSONA] e la Gestione liquidatoria dell’ex [OSCURATO:PERSONA] 1 sisono difese con proprio controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, denunciante ex art. 360comma 1, n. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dinorme di diritto sostanziale e processuale, viene censurata lasentenza della Corte territoriale per aver erroneamenteequiparato l’efficacia dei provvedimenti cautelari nel processoamministrativo a quelli di merito (nella specie la statuizione dinatura cautelare del Consiglio di Stato e quella nel merito delTAR), non tenendo così conto della diversità dei rispettivipresupposti, nonché della peculiarità della funzioneconservativa ed anticipatoria attribuita, nella prospettiva degliartt. 24 e 111 Cost. (diritto al giusto processo), alla tutelaNumero registro generale 3106/2022Numero sezionale 2766/2026Numero di raccolta generale 24126/2026Data pubblicazione 27/07/2026cautelare, i cui provvedimenti non hanno il carattere delladefinitività propria di quelli sul merito, potendo solo sospenderegli effetti dell’atto impugnato, senza però caducarlo.2. Con un secondo motivo di ricorso è stata denunciata invecela violazione degli artt. 2935, 2947,2953 c.c. per avere la Corteterritoriale erroneamente individuato il momento di decorrenzadella prescrizione del diritto al risarcimento del danno perritardata assunzione lamentato, il cui dies a quo va fissato alladata del passaggio in giudicato della sentenza irrevocabile diannullamento dell'atto illegittimo e non prima, non essendoperciò conforme a diritto la statuizione di detta Corte secondocui il provvedimento cautelare adottato dal Consiglio di Statoaveva eliminato l’ostacolo all’assunzione del lavoratore, il qualenon poteva incontrare alcun impedimento giuridico nel farvalere il proprio diritto risarcitorio, non potendo considerarsi taleil condizionamento della sua assunzione definitiva alla decisionesul merito del giudice amministrativo, atteso che l’acquirente diun diritto sottoposto a condizione risolutiva, in pendenza diessa, può esercitarlo ex art. 1356 c.c.3. I primi due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamentepoiché connessi, sono fondati.3.1. Risultano dirimenti al riguardo i principi sanciti più volte daquesta Corte, in particolare, in base alle considerazioni svolte,in motivazione, da Cass. S.U. n. 17619/2022 secondo cui«qualora la parte sia titolare di due distinte situazioni giuridichesoggettive (interesse legittimo all’annullamento dell’atto ediritto soggettivo che sorge a seguito di quell’annullamento), laloro diversità non implica necessariamente l'impossibilità diriconoscere efficacia interruttiva della prescrizione relativa alNumero registro generale 3106/2022Numero sezionale 2766/2026Numero di raccolta generale 24126/2026Data pubblicazione 27/07/2026diritto soggettivo, da azionare dinanzi al giudice ordinario, alricorso giurisdizionale proposto davanti al T.A.R., proprio perchéquest'ultimo poteva considerarsi strumentale alla successivatutela del diritto soggettivo».In tale decisione, le S.U., hanno precisato che «l'efficaciainterruttiva della prescrizione di un determinato diritto competeinfatti alla domanda con la quale si faccia valere quel diritto, maanche agli altri atti che si ricolleghino con stretto nesso dicausalità al rapporto dedotto in giudizio. Si tratta diaffermazione già numerose volte rinvenibile nellagiurisprudenza della Corte, a proposito di domande diverseproposte davanti ad uno stesso plesso giurisdizionale (Cass. n.13583 del 2004; Cass. n. 18570 del 2007; Cass. n. 10814 del2011; Cass. n. 16293 del 2016), ma poi estesa (anche in virtùdel recepimento del principio della translatio iudicii …) ancheall'azione di annullamento dell'atto amministrativo illegittimodal quale si assume derivi il danno ingiusto patito dal ricorrente:anch'essa determina un effetto interruttivo della prescrizionedel corrispondente diritto al risarcimento fino al passaggio ingiudicato della sentenza che definisce il processo amministrativo(in questo senso, Cass. n.10935 del 2012; Cass. n. 20640 del2011; Cass. S.U. n. 9040 del 2008, Cass. n. 3726 del 2000).Deve pertanto ritenersi che, pur essendo le due situazionegiuridiche fatte valere ben distinte - interesse legittimo il primo,diritto soggettivo il secondo - la prima azione era strumentaleal pieno esercizio del diritto tutelabile attraverso la seconda, equindi la proposizione del ricorso amministrativo devecomunque ritenersi in questo caso atto idoneo a produrrel'interruzione della prescrizione - con effetto interruttivoNumero registro generale 3106/2022Numero sezionale 2766/2026Numero di raccolta generale 24126/2026Data pubblicazione 27/07/2026permanente legato al perdurare del giudizio amministrativo -del termine per far valere il diritto soggettivo al risarcimento deldanno ….»3.2. Tali principi sono stati costantemente osservati dallagiurisprudenza di legittimità, come ricavabile da S.U. n.25572/2014, secondo cui in tema di risarcimento del danno dadell'atto proposta al giudice amministrativo - nell'assettonormativo anteriore alla legge, n. 205/2000, che ha concentratopresso tale giudice la tutela risarcitoria con la demolitoria -esprime la volontà del danneggiato di reagire all'azioneautoritativa illegittima e, quindi, interrompe per tutta la duratadel processo amministrativo il termine di prescrizionedell'azione risarcitoria, successivamente esercitata dinanzi algiudice ordinario, o anche da Cass. n. 10395/2012, la quale haaffermato che la domanda, proposta al giudice amministrativo,di annullamento del provvedimento lesivo è idonea, per ladurata del processo amministrativo, ad interrompere laprescrizione del diritto al risarcimento del danno nel giudizioproposto dinanzi al giudice ordinario, con la conseguenza che laprescrizione già interrotta può iniziare a decorrere nel giudiziorisarcitorio davanti all'A.G.O. dal passaggio in giudicato dellastatuizione del giudice amministrativo.3.3. Già in precedenza, S. U. n. 9040/2008 aveva chiarito chela domanda di annullamento dell'atto proposta al giudiceamministrativo prima della concentrazione davanti allo stessoanche della tutela risarcitoria, pur non costituendo il prodromonecessario per conseguire il risarcimento dei danni, dimostra lavolontà della parte di reagire all'azione amministrativa reputataNumero registro generale 3106/2022Numero sezionale 2766/2026Numero di raccolta generale 24126/2026Data pubblicazione 27/07/2026illegittima ed è idonea ad interrompere per tutta la durata diquel processo il termine di prescrizione dell'azione risarcitoriaproposta dinanzi al giudice ordinario, dovendosi al riguardo fareapplicazione del principio, affermato da Corte cost. n. 77 del2007, per cui la pluralità dei giudici ha la funzione di assicurareuna più adeguata risposta alla domanda di giustizia e non puòrisolversi in una minore effettività o addirittura in unavanificazione della tutela giurisdizionale.3.4. Tali principi sono applicabili all’odierna fattispecie, avendoliil ricorrente richiamati a sostegno delle proprie censure percome enunciati dalla giurisprudenza del giudice amministrativo,e considerato che questa Corte può porli a fondamento delladecisione nell’esercizio del proprio potere nomofilattico seppurenon coincidenti con la prospettazione della parte.3.5. Nella specie, pertanto, poiché il passaggio in giudicato dellasentenza del Tar si è avuto solo nel 2008, sino a quella data siè prodotto l’effetto interruttivo permanente della prescrizione enessun rilievo possono avere, ai fini del decorso dellaprescrizione, gli atti medio tempore assuntidall’amministrazione in ottemperanza ai precedentiprovvedimenti cautelari emessi dal giudice amministrativo.4. All’accoglimento dei primi due motivi di ricorso conseguel’assorbimento dei restanti tre motivi proposti, volti a censurare,rispettivamente, il rigetto delle richieste istruttorie avanzate nelgiudizio di merito a sostegno della domanda risarcitoria, lacondanna del ricorrente alle spese processuali ed al versamentodell’ulteriore contributo unificato per il rigetto dell’appello.5. Per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata conrinvio alla Corte di appello di Lecce che, in diversa composizione,Numero registro generale 3106/2022Numero sezionale 2766/2026Numero di raccolta generale 24126/2026Data pubblicazione 27/07/2026riesaminerà la questione della prescrizione del diritto alrisarcimento fatto valere dal ricorrente sulla base delleindicazioni fornite al riguardo, provvedendo anche sulle spesedel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso,assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Lecce in diversacomposizione, alla quale demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]