CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05702/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 4 maggio 2022 il Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ha respinto l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA] contro la precedente ordinanza del 4 gennaio 2022 di diniego di concessione dell'indulto della pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione e 3.000 euro di multa oggetto della condanna del Tribunale di Udine del 10 novembre 2009, irrevocabile il 13 marzo 2010. L'opposizione è stata respinta, perché non vi è certezza che il reato sia stato commesso entro le ore 24 del 2 maggio 2006, ultimo momento utile per beneficiare della concessione dell'indulto, atteso che il reato per cui è condanna è una ricettazione accertata il 27 maggio 2006 e che il delitto presupposto di furto è stato commesso nelle prime ore della notte del 2 maggio 2006. Non essendovi prova che il condannato abbia ricevuto il bene nelle prime ore successive al furto, il beneficio non è applicabile. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce violazione di legge per incompatibilità del giudice, in quanto ha deciso in opposizione lo stesso giudice che aveva pronunciato la ordinanza opposta. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 3 legge 241 del 2006 in ragione del principio di irretroattività della legge penale. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che non vi è incompatibilità, ai sensi dell'art.34 c.p.p., tra il giudice chiamato a partecipare al giudizio di opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. ed il giudice che ha emesso il provvedimento opposto, in quanto il giudizio di opposizione non ha natura di impugnazione né rappresenta una fase distinta ed autonoma, ma integra un segmento, nell'ambito di un procedimento unitario, attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa della parte stessa, il contraddittorio pieno, onde la decisione non reca pregiudizio alcuno ai canoni di imparzialità e terzietà del giudice (Sez. 1, Sentenza n. 30638 del 14/02/2017, Lombardo, rv. 270959; v. anche Sez. 1, Sentenza n. 18872 del 17/03/2016, Cinquegrana, Rv. 267021: In materia di esecuzione, il giudice che ha adottato il provvedimento "de plano" non è incompatibile a pronunciarsi sull'opposizione ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen. avverso il medesimo provvedimento). 2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto inconferente con il contenuto della ordinanza impugnata;che ha motivato il diniego sulla non applicabilità della normativa sull'indulto al reato in esame in ragione della data in cui lo stesso era stato commesso. Il ricorso, invece, invoca l'applicazione del principio di irretroattività della pena più sfavorevole sancito dall'art. 25, comma 2, Cost., per le condotte commesse in epoca antecedente all'entrata in vigore della i. 31 luglio 2006, n. 241, che però è considerazione estranea alla critica del percorso logico della ordinanza impugnata. Il motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile per difetto del requisito della specificità estrinseca (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), in quanto non si confronta con il contenuto della pronuncia impugnata. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così