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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 dicembre 2023

Cassazione n. 05418/2024

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3646/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro MINISTERO dell’[OSCURATO:PERSONA] e RICERCA , pure per [OSCURATO:PERSONA] S. EULALIA di BORSO del GRAPPA e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso, per legge, dall’AVVOCATURA GENERALE dello STATO (80224030587) , che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S .

N .

C . , [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di VENEZIA n. 1683/2020depositata il 01/07/2020 ; R.g. n. 3646 del 2021 Ad. 21/12/2023; est.

C. Valle udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 21/12/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che questa Corte, con ordinanzan. 911 del 17/01/2018, cassava la sentenza n. 380/2015 della Corte d’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e rinviava la causa alla stessa Corte territoriale , in diversa composizione, affinché provvedesse a rinnovare il giudizio in ordine alla liquidazione dei danni subiti da [OSCURATO:PERSONA], nell’anno 1991, a seguito di incidente occorsogli al ritorno da una gita scolastica, quando era alunno della Scuola elementare Sant’Eulalia di Borso del Grappa; il giudizio di rinvio è stato ritualmente riassunto da [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto quattro motivi di ricorso; si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, anche per la Scuola elementare S. Eulalia di Borso del [OSCURATO:PERSONA] IC di P ieve G rappa , che ha proposto ricorso incidentale; sono rimasti intimati la C anil service s.r.l., la P archettificio [OSCURATO:SOCIETA]., la UnipolSai assicurazioni s.p.a. e la G enerali Italia [OSCURATO:SOCIETA]., già contumaci nel giudizio di appello in fase di rinvio; il solo ricorrente ha depositato memoria per l ’ adunanza camerale del 21/12/2023, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione; considerato che imotivi del ricorso principale sono i seguenti ; I) per art 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, quale il versamento dell’importo complessivo di € 706.823,31 da parte del Ministero e, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 cod. civ., l’omesso esame del fatto decisivo ha portato la Corte territoriale ad R.g. n. 3646 del 2021 Ad. 21/12/2023; est.

C. Valle eseguire un calcolo errato e a pronunciare conseguentemente una liquidazione errata; II) per art. 360, comma 1 , n. 5 cod. proc. civ.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, mancata devalutazione e rivalutazione con quantificazione degli interessi della somma determinata per il danno patrimoniale in trentamila € 30.000,00 e mancata sommatoria di tale importo nella quantificazione del danno complessivamente dovuto nonché ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 cod. civ., la Corte d’Appello ha omesso di riportare nell’operazione di devalutazione e rivalutazione, con maggiorazione di interessi, il danno patrimoniale dalla stessa riconosciuto in trentamila euro € 30.000,00, incorrendo quindi in un’evidente omissione di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti; III) per art. 360 , comma 1 , n. 3 cod. proc. civ. : violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 cod. civ. e art. 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., mancato riconoscimento della personalizzazione massima nella liquidazione dell’invalidità temporanea,la Corte territoriale avrebbe violato le norme indicate nella parte in cui ha liquidato il danno patrimoniale e, precisamente il danno biologico temporaneo, utilizzando i valori minimi previsti dalle Tabelle di Milano, senza applicazione alcuna della personalizzazione; IV) per art. 360, comma 1, n. 3 in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.: omessa pronuncia sulla liquidazione delle anticipazioni corrisposte a titolo di contributo unificato per il giudizio di legittimità concluso dall’ordinanza n. 911 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte e per il giudizio di rinvio; i primi tre motivi del ricorso principale involgono la prospettazione di errori di calcolo, sui quali parte ricorrente aveva R.g. n. 3646 del 2021 Ad. 21/12/2023; est.

C. Valle proceduto a istanza per la correzione di errore materiale, come risulta dalle pag. 17 e 18 del ricorso, peraltro rigettat a dalla Corte territoriale; il primo motivo di ricorso risulta fondato, in quanto è evidente la discrasia tra la somma di euro settecento trentatremila novecento sessantatré (€ 733.963,00) - posta a base dei propri calcoli dalla Corte territoriale - e quella di settecento seimila ottocento ventitré euro e trentun centesimi (€ 706.823,31) risultante dalla sommatoria di euro trecento ventiseimila trecentoventi e centesimi trentasette (€ 326.320,37) con euro trecento ottantamila cinquecento due e novantaquattro centesimi (€ 380.502,94), corrispondenti alle somme già versate dal Ministero dell’Istruzione; da detto errato presupposto la Corte d’appello di Venezia ha quindi proceduto al riconoscimento in favore dell’Andriollo di una somma da corrispondere errata , pari a euro cento cinquanta quattromila seicento settantuno e trentatré centesimi (€ 154.671,33), sulla quale procedere ancora al computo di interessi e rivalutazione: la quale va invece attentamente ricomputata, con accurata considerazione anche di quanto indicato qui appresso; parimenti è fondato il secondo motivo, poiché anche in questo caso risulta evidente un errore di computo, in quanto la somma di trentamila euro, riconosciuta a titolo di danno patrimoniale, non risulta sommata all ’ importo riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale, cosicché risulta errata la sommatoria degli importi da detrarre a quanto pacificamente già corrisposto e quindi risulta errato l’importo sul quale riconoscere rivalutazione ed interessi legali; inoltre, non vi è una perspicua esplicitazione dell’effettiva applicazione del noto procedimento di devalutazione delle somme via via considerate e successivo loro riadeguamento; infine, appare fondato, per insanabile contraddizione interna alla motivazione d ’ appello , pure il terzo motivo, relativo al R.g. n. 3646 del 2021 Ad. 21/12/2023; est.

C. Valle riconoscimento della personalizzazione, asseritamente nella misura massima, senza che risulti esplicata quale sia in concreto la misura percentuale che la Corte territoriale, sulla base delle richiamate tabelle del Tribunale di Milano, ha inteso riconoscere, né quale sia la ragione per la quale la personalizzazione sia stata riconosciuta in grado differente per le diverse poste del danno non patrimoniale; il quarto motivo del ricorso principale è assorbito, dovendosi, nondimeno e tra l’altro , ribadire che , con riguardo al contributo unificato e al relativo raddoppio, la statuizione che compete al giudice ordinario è solo quella relativa alla sussistenza dei requisiti per il cd. raddoppio (Sez.

U. n. 4315 del 20/02/2020); non è necessario dare conto specificamente dei motivi del ricorso incidentale proposto dal Ministero dell’Istruzione; infatti, i l ricorso incidentale del M inistero dell ’ I struzione è stato notificato il 21/03/2021, a fronte di un termine per il deposito del ricorso dell’Andriollo che scadeva il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia oltre i venti giorni previsti dall’art. 370, comma 1, cod. proc. civ., nella formulazione vigente nell’anno 2021 (e successivamente modificata ad opera dell’art. 3, comma 27, lett. f) del d.lgs. n. 149 del 10/10/2022, applicabile ai ricorsi notificati a decorrere dal 1/01/2023); a tanto consegue la tardività del ricorso incidentale, che deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile; la sentenza impugnata è cassata e, poiché sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello indicata in dispositivo, in diversa composizione , che procederà a nuovo esame in relazionea quanto indicato in motivazione; alla Corte di rinvio è demandato, altresì di provvedere sulle spese di questo giudizio di legittimità; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; R.g. n. 3646 del 2021 Ad. 21/12/2023; est.

C. Valle p.q. m. la Corte accoglie i motiv i primo, secondo e terzo d el ricorso principale, assorbito il q uarto motivo; dichiara improcedibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3646/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro MINISTERO dell’[OSCURATO:PERSONA] e RICERCA , pure per [OSCURATO:PERSONA] S. EULALIA di BORSO del GRAPPA e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso, per legge, dall’AVVOCATURA GENERALE dello STATO (80224030587) , che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S . N . C . , [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]. -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di VENEZIA n. 1683/2020depositata il 01/07/2020 ; R.g. n. 3646 del 2021 Ad. 21/12/2023; est. C. Valle udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 21/12/2023 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che questa Corte, con ordinanzan. 911 del 17/01/2018, cassava la sentenza n. 380/2015 della Corte d’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e rinviava la causa alla stessa Corte territoriale , in diversa composizione, affinché provvedesse a rinnovare il giudizio in ordine alla liquidazione dei danni subiti da [OSCURATO:PERSONA], nell’anno 1991, a seguito di incidente occorsogli al ritorno da una gita scolastica, quando era alunno della Scuola elementare Sant’Eulalia di Borso del Grappa; il giudizio di rinvio è stato ritualmente riassunto da [OSCURATO:PERSONA], che ha proposto quattro motivi di ricorso; si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, anche per la Scuola elementare S. Eulalia di Borso del [OSCURATO:PERSONA] IC di P ieve G rappa , che ha proposto ricorso incidentale; sono rimasti intimati la C anil service s.r.l., la P archettificio [OSCURATO:SOCIETA]., la UnipolSai assicurazioni s.p.a. e la G enerali Italia [OSCURATO:SOCIETA]., già contumaci nel giudizio di appello in fase di rinvio; il solo ricorrente ha depositato memoria per l ’ adunanza camerale del 21/12/2023, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione; considerato che imotivi del ricorso principale sono i seguenti ; I) per art 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, quale il versamento dell’importo complessivo di € 706.823,31 da parte del Ministero e, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 cod. civ., l’omesso esame del fatto decisivo ha portato la Corte territoriale ad R.g. n. 3646 del 2021 Ad. 21/12/2023; est. C. Valle eseguire un calcolo errato e a pronunciare conseguentemente una liquidazione errata; II) per art. 360, comma 1 , n. 5 cod. proc. civ.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, mancata devalutazione e rivalutazione con quantificazione degli interessi della somma determinata per il danno patrimoniale in trentamila € 30.000,00 e mancata sommatoria di tale importo nella quantificazione del danno complessivamente dovuto nonché ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 cod. civ., la Corte d’Appello ha omesso di riportare nell’operazione di devalutazione e rivalutazione, con maggiorazione di interessi, il danno patrimoniale dalla stessa riconosciuto in trentamila euro € 30.000,00, incorrendo quindi in un’evidente omissione di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti; III) per art. 360 , comma 1 , n. 3 cod. proc. civ. : violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 cod. civ. e art. 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., mancato riconoscimento della personalizzazione massima nella liquidazione dell’invalidità temporanea,la Corte territoriale avrebbe violato le norme indicate nella parte in cui ha liquidato il danno patrimoniale e, precisamente il danno biologico temporaneo, utilizzando i valori minimi previsti dalle Tabelle di Milano, senza applicazione alcuna della personalizzazione; IV) per art. 360, comma 1, n. 3 in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.: omessa pronuncia sulla liquidazione delle anticipazioni corrisposte a titolo di contributo unificato per il giudizio di legittimità concluso dall’ordinanza n. 911 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte e per il giudizio di rinvio; i primi tre motivi del ricorso principale involgono la prospettazione di errori di calcolo, sui quali parte ricorrente aveva R.g. n. 3646 del 2021 Ad. 21/12/2023; est. C. Valle proceduto a istanza per la correzione di errore materiale, come risulta dalle pag. 17 e 18 del ricorso, peraltro rigettat a dalla Corte territoriale; il primo motivo di ricorso risulta fondato, in quanto è evidente la discrasia tra la somma di euro settecento trentatremila novecento sessantatré (€ 733.963,00) - posta a base dei propri calcoli dalla Corte territoriale - e quella di settecento seimila ottocento ventitré euro e trentun centesimi (€ 706.823,31) risultante dalla sommatoria di euro trecento ventiseimila trecentoventi e centesimi trentasette (€ 326.320,37) con euro trecento ottantamila cinquecento due e novantaquattro centesimi (€ 380.502,94), corrispondenti alle somme già versate dal Ministero dell’Istruzione; da detto errato presupposto la Corte d’appello di Venezia ha quindi proceduto al riconoscimento in favore dell’Andriollo di una somma da corrispondere errata , pari a euro cento cinquanta quattromila seicento settantuno e trentatré centesimi (€ 154.671,33), sulla quale procedere ancora al computo di interessi e rivalutazione: la quale va invece attentamente ricomputata, con accurata considerazione anche di quanto indicato qui appresso; parimenti è fondato il secondo motivo, poiché anche in questo caso risulta evidente un errore di computo, in quanto la somma di trentamila euro, riconosciuta a titolo di danno patrimoniale, non risulta sommata all ’ importo riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale, cosicché risulta errata la sommatoria degli importi da detrarre a quanto pacificamente già corrisposto e quindi risulta errato l’importo sul quale riconoscere rivalutazione ed interessi legali; inoltre, non vi è una perspicua esplicitazione dell’effettiva applicazione del noto procedimento di devalutazione delle somme via via considerate e successivo loro riadeguamento; infine, appare fondato, per insanabile contraddizione interna alla motivazione d ’ appello , pure il terzo motivo, relativo al R.g. n. 3646 del 2021 Ad. 21/12/2023; est. C. Valle riconoscimento della personalizzazione, asseritamente nella misura massima, senza che risulti esplicata quale sia in concreto la misura percentuale che la Corte territoriale, sulla base delle richiamate tabelle del Tribunale di Milano, ha inteso riconoscere, né quale sia la ragione per la quale la personalizzazione sia stata riconosciuta in grado differente per le diverse poste del danno non patrimoniale; il quarto motivo del ricorso principale è assorbito, dovendosi, nondimeno e tra l’altro , ribadire che , con riguardo al contributo unificato e al relativo raddoppio, la statuizione che compete al giudice ordinario è solo quella relativa alla sussistenza dei requisiti per il cd. raddoppio (Sez. U. n. 4315 del 20/02/2020); non è necessario dare conto specificamente dei motivi del ricorso incidentale proposto dal Ministero dell’Istruzione; infatti, i l ricorso incidentale del M inistero dell ’ I struzione è stato notificato il 21/03/2021, a fronte di un termine per il deposito del ricorso dell’Andriollo che scadeva il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia oltre i venti giorni previsti dall’art. 370, comma 1, cod. proc. civ., nella formulazione vigente nell’anno 2021 (e successivamente modificata ad opera dell’art. 3, comma 27, lett. f) del d.lgs. n. 149 del 10/10/2022, applicabile ai ricorsi notificati a decorrere dal 1/01/2023); a tanto consegue la tardività del ricorso incidentale, che deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile; la sentenza impugnata è cassata e, poiché sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello indicata in dispositivo, in diversa composizione , che procederà a nuovo esame in relazionea quanto indicato in motivazione; alla Corte di rinvio è demandato, altresì di provvedere sulle spese di questo giudizio di legittimità; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; R.g. n. 3646 del 2021 Ad. 21/12/2023; est. C. Valle p.q. m. la Corte accoglie i motiv i primo, secondo e terzo d el ricorso principale, assorbito il q uarto motivo; dichiara improcedibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così
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