CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22968/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Genova con cui, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], è stata confermata la condanna ad anni quattro e mesi tre di reclusione per i reati di lesioni aggravate (così riqualificata l'iniziale ipotesi di tentato omicidio) e di tentata violenza privata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], contestatigli ai capi A e B dell'imputazione, nonché la condanna ad anni due e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 495 cod. pen., avendo dichiarato false generalità a personale della Questura di Genova, subito dopo l'arresto per i delitti già richiamati. L'imputato ha aggredito il suo coinquilino, all'interno della comune abitazione, in seguito alla degenerazione di un litigio, dovuto a dissapori preesistenti tra loro, colpendolo più volte con pugni e calci e ferendolo al viso ed alla nuca con un coltello da cucina, provocandogli ferite all'orecchio, un ematoma all'occhio sinistro, la frattura dell'osso parietale e della mastoide destra; nei suoi confronti è stata riconosciuta anche l'aggravante della recidiva reiterata specifica infraquinquennale. 2. Propone ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi distinti. 2.1. Il primo argomento di censura denuncia travisamento delle prove testimoniali e degli elementi favorevoli al ricorrente emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Si lamenta, in particolare, la discrasia tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle del teste [OSCURATO:PERSONA], che era presente al momento del litigio cui è seguita l'aggressione, e si evidenziano alcuni possibili punti distonici dei due racconti testimoniali; tra questi, valga segnalare soprattutto quello relativo a chi, tra i due litiganti, abbia colpito per primo l'altro: secondo la difesa, sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA], e non l'imputato, ad aggredire per primo aiutandosi con una sedia, sicchè la reazione dell'imputato, con il coltello usato come arma contundente e non come lama, potrebbe essere iscritta senz'altro in un'ipotesi di legittima difesa. 2.2. La seconda eccezione deduce violazione del criterio valutativo delle prove stabilito dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. avuto riguardo alle prove dichiarative, con l'obiettivo finale di contestare l'inattendibilità della persona offesa. A tal fine, la difesa propone un confronto tra le testimonianze rese in dibattimento dai testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Battaglia (quest'ultima, proprietaria dell'abitazione in uso all'imputato ed alla vittima): in particolare si stigmatizza la diversa ricostruzione della fase iniziale del litigio da parte della persona offesa, che, nelle sommarie informazioni, ha riferito di una discussione animata cominciata al rientro dell'imputato in casa e, durante il dibattimento, ha taciuto tale antefatto. Si contestano anche le divergenze relative ad alcune modalità dell'aggressione.2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio per l'affermazione di colpevolezza del ricorrente, alla luce dell'incertezza della prova dichiarativa complessivamente raccolta nell'istruttoria dibattimentale. 2.4. La quarta ragione di censura eccepisce violazione di legge in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale da parte del giudice d'appello, cui la difesa aveva chiesto di risentire il teste [OSCURATO:PERSONA] - il quale ha cambiato la propria versione più volte - ed un eventuale confronto tra questi e la persona offesa, proprio per superare le denunciate discrasie dei loro racconti. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo ed il secondo motivo di censura, inammissibili, si snodano secondo direttrici argomentative in fatto; inoltre, sono, in parte, generici e, complessivamente, reiterativi delle ragioni d'appello. Il ricorso ripercorre l'atto di impugnazione al giudice di secondo grado ed appare evidente come la difesa tenti di veicolare una diversa versione dei fatti, senza giungere neppure a chiedere, come in appello, l'applicazione della scriminante della legittima difesa in favore dell'imputato, ma limitandosi al tentativo di scardinare l'attendibilità del racconto dei testimoni, a partire dalla persona offesa. Ebbene, da un lato, il Collegio intende ribadire, in proposito, la condivisa e costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Ed invece, nel caso di specie, la ricostruzione dell'accaduto fornita dalle due sentenze di merito, in maniera reciprocamente conforme, è soddisfacente, utile ad evidenziare i particolari principali dell'aggressione subita dalla persona offesa, all'interno dell'abitazione condivisa con l'imputato ed il suo ospite, [OSCURATO:PERSONA], seguita alla degenerazione di un litigio tra loro: la dinamica della violenza subita dalla vittima del reato è stata ben descritta e, d'altra parte, la documentazione medica valida il racconto di quest'ultima relativamente alla tipologia di lesioni subite ed alle azioni causative di esse (si tratta di conseguenze dannose importanti: ferite al viso ed alla nuca, inflitte con un coltello da cucina; di un ematoma all'occhio sinistro e di una frattura dell'osso parietale e della mastoide destra). I motivi di censura in esame - il secondo, peraltro, pur prospettando violazione di regole processuali, in special modo di quelle valutative delle dichiarazioni dei testimoni, oltre che l'inattendibilità della persona offesa - in realtà si propongono di rileggere la prova acquisita nel processo, volgendola ad esiti più favorevoli nei confronti del ricorrente; non confrontandosi, peraltro, con le argomentazioni addotte dal giudice d'appello in relazione ad osservazioni analoghe proposte con i motivi d'appello. La parziale indicazione di brani di testimonianze che sarebbero, a giudizio della difesa, indicative di una inattendibilità del racconto della vittima del reato, viene rappresentata in modo generico e, appunto, con una visione di per sé inadeguata ad offrire una versione alternativa e affidabile dell'accaduto, senza neppure, come si è anticipato, evocare compiutamente le ragioni della legittima difesa. In ogni caso, vi è da dire che alcune delle discrasie lamentate, già indicate come marginali dalla sentenza di secondo grado e da quella del Tribunale, incapaci, per il loro contenuto, di integrare quel "ragionevole dubbio" che potrebbe fondare le ragioni difensive, ben si conciliano con la circostanza che l'imputato, latitante all'epoca dei fatti, per essere colpito da provvedimento di esecuzione di pena detentiva per numerosi gravi reati contro la persona e contro il patrimonio, ospite di [OSCURATO:PERSONA], esercitava una evidente pressione psicologica su quest'ultimo, conseguente alla sua nota natura violenta ed in ragione della sua potenza fisica, tanto da ingenerare una sorta di paura in animo di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha manifestato alcune reticenze dovute al timore di parlare o denunciare chiaramente. Magari, anche per non vedersi indagato a sua volta, in ragione dell'ospitalità consapevolmente prestata. Da tale condizione - soggiunge la sentenza impugnata - deriva anche l'interesse spasmodico del ricorrente ad evitare che [OSCURATO:PERSONA] denunciasse quanto aveva subito (la violenza privata contestata al capo B) e la scarsa volontà di chiamare soccorsi dopo il ferimento della vittima, ancora per impedire che si scoprisse la condizione di latitanza dell'imputato, che avrebbe creato problemi anche ad [OSCURATO:PERSONA], suo ospite. In conclusione, le denunciate discrasie dichiarative sono marginali e non decisive, implicate anche dalla dinamica confusa di un'aggressione improvvisa e di un litigio violento, parossistico, tra il ricorrente e la vittima, oltre che ragionevolmente riconducibili - come ha fatto il provvedimento d'appello - alle diverse e già citate spinte motivazionali. Ed è utile anche ricordare come, da un lato, la giurisprudenza di legittimità tradizionalmente stabilisca, in tema di valutazione della prova testimoniale, che l'attendibilità del dichiarante è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'"id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (ex multis, Sez. 6, n. 10153 del 11/2/2020, C., Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/1/2015, Rv. 262575). Più in generale, deve ribadirsi che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). Più specificamente, poi, conviene ricordare che, in caso di pluralità di testimonianze, queste devono essere valutate alla luce delle circostanze di accadimento dei fatti e delle condizioni concrete nelle quali ciascun testimone ha acquisito cognizione degli accadimenti rilevanti ai fini dell'accertamento del reato, tenendo conto di possibili, parziali divergenze che, per la loro marginalità, appunto, sono inidonee a scalfire la complessiva attendibilità dei narrati e la ricostruzione dei fatti (vedi in tema Sez. 1, n. 34473 del 27/5/2015, Bottigliero, Rv. 264276; Sez. 5, n. 15669 del 24/2/2009, Esekhaigbe, Rv. 279621). 2.1. Il terzo motivo difensivo denuncia violazione del canone valutativo dell'oltre ogni ragionevole dubbio, necessario per l'affermazione di responsabilità. La censura, tuttavia, rimane poco più che enunciata, dunque manifestamente generica, oltre che del tutto infondata, poiché, come si è già evidenziato, la doppia pronuncia conforme che costituisce la trama probatoria e ricostruttiva del processo offre un solido approdo per la ricostruzione della dinamica dell'aggressione: e non importa se alcuni ricordi del teste [OSCURATO:PERSONA] sono sfocati o non perfettamente collimanti nelle diverse dichiarazioni rese, trattandosi di particolari privi di reale incidenza sull'accertamento di colpevolezza e sulla logica ricostruzione della dinamica delittuosa. Del resto, la genericità estrema della doglianza mal si concilia con la regola giurisprudenziale, condivisa dal Collegio, secondo cui, in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 9/10/2019, Mannile, Rv. 278237; Sez. 5, n. 18999 del 19/2/2014, C, Rv. 260409).2.2. Infine, quanto all'ultima delle doglianze difensive, la marginalità delle discrasie del racconto di [OSCURATO:PERSONA], rispetto agli altri testimoni e anche nel confronto diacronico con i suoi stessi diversi contenuti dichiarativi, ha fondato la decisione di non procedere alla rinnovazione della sua testimonianza, motivata compiutamente e logicamente, sia avuto riguardo alla piena sua complessiva attendibilità, sia facendo riferimento alle paure ed ai timori del teste per la violenza dell'imputato, sì da voler puntare a sminuire a tratti l'aggressione cui aveva assistito, tuttavia senza mai ritrattare e, anzi, non perdendo l'asse narrativo principale, né dando luogo ad incertezze probatorie (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2022. Il Consigliere estensore