CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 giugno 2024
Cassazione n. 07563/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17535/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentat a e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentata e difesa dal l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1066 del 17/6/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 / 1 /202 5 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del Pubblico Ministero, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria della controricorrente;[OSCURATO:PERSONA] - nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Modena a favore di [OSCURATO:SOCIETA]. e contro la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per il pagamento (pro quota ex art. 1910, comma 4, c.c.) dell’indennizzo assicurativo corrisposto alla [OSCURATO:PERSONA] 2018 (cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA], creditrice ipotecaria della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., proprietaria dell’immobile danneggiato da un incendio e oggetto di coassicurazione), quest’ultima società deduceva la pendenza, innanzi al Tribunale di Teramo di una controversia, avviata dal Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per il pagamento dell’indennizzo assicurativo asseritamente dovuto in conseguenza del verificarsi del rischio assicurato (e, cioè, dell’incendio); - l’opponente eccepiva, dunque, la continenza delle liti ex art. 39, comma 2, c.p.c. e domandava la sospensione dell’opposizione al decreto monitorio sino alla decisione della causa pendente a Teramo; - il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 1066 del 17/6/2024, respingeva tutte le eccezioni di rito e di merito svolte dall’opponente (in particolare, reputava ostativa alla configurabilità della litispendenza la diversità dei soggetti che erano parti delle due controversie) e rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo; - avverso tale provvedimento, la società [OSCURATO:PERSONA] proponeva regolamento facoltativo di competenza; - resisteva con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; - il Pubblico Ministero concludeva per il rigetto del ricorso; - la controricorrente depositava memoria exart. 380-bis.1 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] - il ricorso è inammissibile, sia perché tardivo, sia perché rivolto avverso un provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione; - la sentenza impugnata col regolamento è stata emessa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. il 17/6/2024 e, dunque, la stessa si intende pubblicata e comunicata nella stessa data;- il ricorso è stato notificato soltanto il 20/7/2024, oltre il termine prescritto dall’art. 47, comma 2, c.p.c., senza che assuma alcun rilievo, ai fini del rispetto del termine, la notificazione del provvedimento, eseguita dalla controparte il 21/6/2024; - inoltre, secondo consolidata giurisprudenza (ex multis, Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 5645 del 07/03/2017, Rv. 643987-01), «L’ordinanza con cui il giudice nega la sospensione del processo, sollecitata da una parte, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., non è impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 dello stesso codice, essendo ciò escluso dalla formulazione letterale di quest’ultima norma, dalla ratiodi essa (quella, cioè, di assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo) e dall’impossibilità di accedere ad un’interpretazione analogica della norma, dato il suo carattere eccezionale»; - in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna della ricorrent e a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; - va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro2.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto. Così deciso i