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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 34580/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28509-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]' IRRIGUE E [OSCURATO:PERSONA] 07026760723, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 91/2020 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il 02/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 28509 sez.

ML - ud. 04-10-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 2 marzo 2020, la Corte d'Appello di Lecce, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Taranto, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ARIF - [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, avente ad oggetto il riconoscimento dell'inquadramento nel livello 50 superiore a quello posseduto per aver svolto per il tempo previsto dall'art. 8 del CCNL di categoria le mansioni di autista di mezzi antincendio e a doppia trazione e delle relative differenze retributive; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto provata la pretesa azionata per aver dimostrato, con l'esibizione dei fogli di percorrenza, non minimamente contestati dall'ARIF, né nel loro contenuto né nella loro provenienza - evenienza tale da porsi come limite all'intervento d'ufficio del primo giudice che ne disconosceva la valenza probatoria risultando carenti della sottoscrizione del rappresentante della Società - la ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 8 del CCNL di categoria per l'accesso al superiore inquadramento; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'ARIF, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Massaro; che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; che l'Ente ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO che, con il primo motivo, L'Ente ricorrente, nel denunciare genericamente la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, imputa alla Corte territoriale Verror in procedendo dato dall'aver ritenuto rilevante ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova la mancata contestazione non tanto delle allegazioni in fatto formulate dal Massaro relativamente allo svolgimento per i tempi prescritti delle mansioni legittimanti l'accesso alla superiore qualifica, allegazioni che assume aver confutato, quanto della documentazione prodotta dal Massaro cui asserisce non essere applicabile quel principio; che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, l'Ente ricorrente, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione di quanto eccepito dall'Ente ricorrente circa l'inattendibilità e contraddittorietà dei testi escussi e, più in generale, sull'incapacità a testimoniare dei medesimi; che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, non misurandosi le censure mosse con l'iter logico-giuridico posto a base della decisione della Corte territoriale, che prescindendo del tutto dalle dichiarazioni testimoniali assunte, così rendendo irrilevanti le eccezioni a riguardo sollevate con il secondo motivo, si incentra sulla documentazione prodotta, i fogli di percorrenza del "servizio automezzi", ritenuta idonea a comprovare lo svolgimento per i tempi prescritti delle mansioni legittimanti il superiore inquadramento, documentazione sulla cui rilevanza probatoria, esclusa la pretesa di cui al primo motivo di non dover contestarne le risultanze, nulla oppone, neppure in questa sede, l'Ente ricorrente, se non ribadire genericamente il dato per cui quei prospetti risultavano privi della sottoscrizione del responsabile dell'Ente, in base al quale il primo giudice, ponendosi, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, in contrasto con l'art. 115 c.p.c. e con lo stesso principio dispositivo che connota il giudizio civile, aveva disconosciuto la valenza probatoria della documentazione non contestata; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo , eke, ek./4.Cr,24 .,z.e (P)AAFC-Li._ Citi.t er() .,,e.£4/1,012_ DA..<--e- (»L Lut._ b.,42, Asi eu 1.,9).Q.

M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legger c,D,e, e» Q,Ca!_ilf , Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello ste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28509-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]' IRRIGUE E [OSCURATO:PERSONA] 07026760723, in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 91/2020 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il 02/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 28509 sez. ML - ud. 04-10-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 2 marzo 2020, la Corte d'Appello di Lecce, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Taranto, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ARIF - [OSCURATO:PERSONA] e Forestali, avente ad oggetto il riconoscimento dell'inquadramento nel livello 50 superiore a quello posseduto per aver svolto per il tempo previsto dall'art. 8 del CCNL di categoria le mansioni di autista di mezzi antincendio e a doppia trazione e delle relative differenze retributive; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto provata la pretesa azionata per aver dimostrato, con l'esibizione dei fogli di percorrenza, non minimamente contestati dall'ARIF, né nel loro contenuto né nella loro provenienza - evenienza tale da porsi come limite all'intervento d'ufficio del primo giudice che ne disconosceva la valenza probatoria risultando carenti della sottoscrizione del rappresentante della Società - la ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 8 del CCNL di categoria per l'accesso al superiore inquadramento; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'ARIF, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Massaro; che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; che l'Ente ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO che, con il primo motivo, L'Ente ricorrente, nel denunciare genericamente la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, imputa alla Corte territoriale Verror in procedendo dato dall'aver ritenuto rilevante ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova la mancata contestazione non tanto delle allegazioni in fatto formulate dal Massaro relativamente allo svolgimento per i tempi prescritti delle mansioni legittimanti l'accesso alla superiore qualifica, allegazioni che assume aver confutato, quanto della documentazione prodotta dal Massaro cui asserisce non essere applicabile quel principio; che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, l'Ente ricorrente, imputa alla Corte territoriale la mancata considerazione di quanto eccepito dall'Ente ricorrente circa l'inattendibilità e contraddittorietà dei testi escussi e, più in generale, sull'incapacità a testimoniare dei medesimi; che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, non misurandosi le censure mosse con l'iter logico-giuridico posto a base della decisione della Corte territoriale, che prescindendo del tutto dalle dichiarazioni testimoniali assunte, così rendendo irrilevanti le eccezioni a riguardo sollevate con il secondo motivo, si incentra sulla documentazione prodotta, i fogli di percorrenza del "servizio automezzi", ritenuta idonea a comprovare lo svolgimento per i tempi prescritti delle mansioni legittimanti il superiore inquadramento, documentazione sulla cui rilevanza probatoria, esclusa la pretesa di cui al primo motivo di non dover contestarne le risultanze, nulla oppone, neppure in questa sede, l'Ente ricorrente, se non ribadire genericamente il dato per cui quei prospetti risultavano privi della sottoscrizione del responsabile dell'Ente, in base al quale il primo giudice, ponendosi, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, in contrasto con l'art. 115 c.p.c. e con lo stesso principio dispositivo che connota il giudizio civile, aveva disconosciuto la valenza probatoria della documentazione non contestata; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo , eke, ek./4.Cr,24 .,z.e (P)AAFC-Li._ Citi.t er() .,,e.£4/1,012_ DA..<--e- (»L Lut._ b.,42, Asi eu 1.,9).Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legger c,D,e, e» Q,Ca!_ilf , Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello ste
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