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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 44777/2022

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consioliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di due anni, otto mesi e dieci giorni di reclusione e 12.600,00 euro di multa.

Rilevato che l'impugnazione, articolata in due distinti atti a firma dei difensori dell'imputato e di motivi aggiunti ex art. 585 cod. proc. pen., va dichiarata inammissibile, in quanto: - il ricorso a firma dell'avv.

A. Aliprandi è basato su motivi improponibili in sede di legittimità, poiché vedenti in maniera diretta sul merito dell'accusa; - il ricorso a firma dell'avv.

M. Monteverde è manifestamente infondato in ordine a tutte le doglianze formulate (integrazione probatoria officiosa ad opera del giudice di appello, legittimamente disposta ai sensi dell'ad. 603, comma 3, cod. proc. pen., v. pag. 5 sent. imp.; responsabilità a titolo di concorso nel reato con la concorrente Ciobanu senza travisamento di alcuna prova, pag. 10-12; responsabilità nella detenzione dello hashish), attesa la debita considerazione delle censure svolte da parte della Corte di merito e la congrua loro confutazione con argomenti insuscettibili di censura sul piano logico-argorrientativo; - i motivi nuovi, oltre a contestare la proposta di trattazione in Settima Sezione da parte dell'Ufficio esame preliminare sezionale, ripercorrono temi e contenuti già svolti nei ricorsi principali.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 7 ottobre 2022 Il consigliere'eterore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consioliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di due anni, otto mesi e dieci giorni di reclusione e 12.600,00 euro di multa. Rilevato che l'impugnazione, articolata in due distinti atti a firma dei difensori dell'imputato e di motivi aggiunti ex art. 585 cod. proc. pen., va dichiarata inammissibile, in quanto: - il ricorso a firma dell'avv. A. Aliprandi è basato su motivi improponibili in sede di legittimità, poiché vedenti in maniera diretta sul merito dell'accusa; - il ricorso a firma dell'avv. M. Monteverde è manifestamente infondato in ordine a tutte le doglianze formulate (integrazione probatoria officiosa ad opera del giudice di appello, legittimamente disposta ai sensi dell'ad. 603, comma 3, cod. proc. pen., v. pag. 5 sent. imp.; responsabilità a titolo di concorso nel reato con la concorrente Ciobanu senza travisamento di alcuna prova, pag. 10-12; responsabilità nella detenzione dello hashish), attesa la debita considerazione delle censure svolte da parte della Corte di merito e la congrua loro confutazione con argomenti insuscettibili di censura sul piano logico-argorrientativo; - i motivi nuovi, oltre a contestare la proposta di trattazione in Settima Sezione da parte dell'Ufficio esame preliminare sezionale, ripercorrono temi e contenuti già svolti nei ricorsi principali. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 7 ottobre 2022 Il consigliere'eterore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44777/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris