CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024
Cassazione n. 14783/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso non è consentito in quanto deduce mancanza di motivazione in ordine alla pena, che in realtà ha formato oggetto di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., senza che sia stata prospettato un profilo di illegalità del trattamento sanzionatorio; Ritenuto dunque che il ricorso può dichiararsi de plano inammissibile, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]